Sentenza — n. 32353/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da Busiello Bruno avverso il provvedimento con il quale gli era stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., commesso investendo deliberatamente con la propria auto Esposito Mariano.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, sulla base di tali elementi, ha altresì motivato sull'adeguatezza della misura cautelare in carcere (pag. 10 della ordinanza). E, in proposito, va ribadito che il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUSIELLO BRUNO nato a POMPEI il 28/02/2000 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. GIUSEPPE RICCARDI, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato GIUSEPPE FEDELE, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da Busiello Bruno avverso il provvedimento con il quale gli era stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., commesso investendo deliberatamente con la propria auto Esposito Mariano.
2. Avverso la suindicata ordinanza ricorre il Busiello, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone doglianze finalizzate a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare in ordine alla adeguatezza della misura. Le doglianze proposte, peraltro, risultano del tutto generiche per l'omesso confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata, che, con apprezzamento di fatto articolato ed immune da censure di illogicità, ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base delle modalità del fatto e della pericolosità dell'indagato, avuto riguardo al movente futile che lo ha animato nella brutale azione deliberata di investimento con l'auto, senza mostrare alcun segno di resipiscenza, essendo egli tornato sul luogo dell'investimento con atteggiamento provocatorio, guardando la vittima, senza soccorrerlo né rivolgergli parola (pagg. 8-9 della ordinanza impugnata).
Il Tribunale, sulla base di tali elementi, ha altresì motivato sull'adeguatezza della misura cautelare in carcere (pag. 10 della ordinanza). E, in proposito, va ribadito che il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522; precedenti conformi: n. 45659 del 2015 rv. 265168 - 01, n. 37839 del 2016 rv. 267798).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Vanno svolti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., giacché il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co