Italian Supreme Court dismisses appeal regarding execution judge's nullity claim under Art. 6 ECHR.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the specific legal provision cited by the applicant was manifestly unfounded. The applicant argued for the nullity of an enforceable title and the revocation of a penalty, contending that the execution judge lacked authority to annul a final judgment. The court determined the appeal was inadmissible because the contested decision concerned a judicial supervision order rather than a sentencing pronouncement, which is the exclusive subject of such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal under Art. 625-bis c.p.p. applies exclusively to sentencing pronouncements and is inadmissible when the court's decision concerns judicial supervision orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA DE PLANO sul ricorso proposto da Martinelli Alessio, nato a Roma, il 17/7/1977 Avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 23 settembre 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro FATTO E DIR:ETTO 1. Con l'ordinanza impugnata questa Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da Alessio Martinelli avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e di revoca della condanna inflitta dal GUO del Tribunale di Roma per violazione dell"art. 6 CEDU.
Con l'ordinanza impugnata si è affermato che il motivo di diritto su cui si fondava il ricorso era manifestamente infondato posto che nessuna norma permette al giudice dell'esecuzione di annullare una sentenza irrevocabile e che «lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione - ferma restando la responsabilità penale - o che comunque lascino aperte più soluzioni del c:aso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo».
2. Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione e la violazione di legge per non avere la Corte di cassazione argomentato sul perché non si debba «concedere il beneficio richiesto al ricorrente».
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi quei provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (ex plurimis, Sez. 1, n. 32828 del 27/05/2014, Buonerba, Rv. 261090; Sez. 2, n. 23762 del 08/05/2015, lodo, Rv. 264227). Ne consegue che il ricorso qui proposto è inammissibile posto che la decisione della Corte di cassazione impugnata ha riguardo all'ordinanza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice di sorveglianza .
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022 Il Con