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Sentenza — n. 32345/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32345/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32345/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gabriele Carchidi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Nicola Mondelli, affida il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ad un unico motivo di ricorso in cui lamenta la violazione di legge processuale. 1.1. Deduce che la Corte distrettuale erroneamente non ha riconosciuto alcuna rilevanza alle censure mosse alla sentenza di primo grado resa nonostante la nullità della notifica del decreto di citazione in quanto eseguita presso il difensore d'ufficio e non nei confronti dell'imputato e la nullità del decreto medesimo in quanto privo dell'avvertimento all'imputato di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. Deduce, altresì che la Corte d'appello non ha considerato il motivo di impugnazione con cui si è dedotta la nullità del procedimento di primo grado per avere il giudice inopinatamente revocato l'ammissione di un teste e invitato le parti a concludere senza disporre l'esame dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 420-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 32345/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Questo principio ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite civili secondo cui, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria — in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 — è raggiunta esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

Parole chiave

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notificazione viziata notificazione mediante pubblicazione tempestività dell'invio postale ritardo ingiustificato notificazione per mezzo di usciere procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 420-bis cod. proc. pen
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carchidi Gabriele, nato a Cosenza il 12/11/1964 avverso la sentenza del 1/2/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gabriele Carchidi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Nicola Mondelli, affida il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ad un unico motivo di ricorso in cui lamenta la violazione di legge processuale. 1.1. Deduce che la Corte distrettuale erroneamente non ha riconosciuto alcuna rilevanza alle censure mosse alla sentenza di primo grado resa nonostante la nullità della notifica del decreto di citazione in quanto eseguita presso il difensore d'ufficio e non nei confronti dell'imputato e la nullità del decreto medesimo in quanto privo dell'avvertimento all'imputato di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. Deduce, altresì che la Corte d'appello non ha considerato il motivo di impugnazione con cui si è dedotta la nullità del procedimento di primo grado per avere il giudice inopinatamente revocato l'ammissione di un teste e invitato le parti a concludere senza disporre l'esame dell'imputato.

2. La prima censura mossa dal ricorrente è fondata. Ed invero, come emerge dall'esame degli atti del fascicolo a cui questa Corte ha accesso, attesa la natura processuale della doglianza sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 2:20092 - 01), il decreto di citazione diretta per il giudizio di primo grado non è stato notificato a l'imputato. Risulta, infatti, dagli atti che il decreto di citazione a giudizio è stato spedito il 24 aprile 2017 a mezzo raccomandata all'imputato e immesso in cassetta per temporanea assenza del destinatario e per mancanza di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto; il 26 aprile 2017 è stata spedita la comunicazione dell'avvenuto deposito e l'atto non risulta essere stato ritirato alla data del 9 maggio 2017.

In tale situazione, ritiene il Collegio, condividendo l'orientamento più rigoroso che si è fatto strada negli ultimi anni nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che non risultino essere stati rispettati gli adempimenti formali espressamente previsti dall'art. 8 I. n. 890 del 1982 in relazione alla ricezione dell'avviso dei deposito. Ed invero, la notifica a mezzo posta, rimasta ineseguita per la mancata consegna dell'atto ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa dal destinatario, non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo essendo necessaria la prova certa anche della ricezione di tale ultima raccomandata da parte del destinatario medesimo.

Questo principio ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite civili secondo cui, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria — in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 — è raggiunta esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021, est. Manzon, Rv. 660953 - 01; conf., nella giurisprudenza penale, Sez. 3, n. 36330 del 30/6/2021, Schweiggl, Rv 281947; Sez. 2, n. 24807 del 4/4/2019, Lupica, Rv. 276968; Sez. 2, n. 13900 del 5/2/2016, Firenze, Rv. 266718) . In conclusione, dunque, è solo la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto nol:ificando e non solo la spedizione di quest'ultima a perfezionare la notifica dell'atto, contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata e quella di primo grado devono, dunque, essere annullate e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso restando, per l'effetto, assorbite le ulteriori censure.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Roma, 17 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mai4o Rossella Catena \ kLbk ' CORTE DI CASSA~ V SEZIONE PE