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Sentenza — n. 30736/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30736/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ALESSANDRO nato a MESSINA il 08/12/1973 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto del verbale di remissione di querela con contestuale accettazione ì Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 18/11/2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Alessandro Anastasi alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di atti persecutori in danno di Gennaro Daniele.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato e della parte civile.

Parole chiave

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remissione della pena revoca dell'asilo assenza di persecuzione revoca dell'annullamento revoca della sospensione condizionale condono della prestazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ALESSANDRO nato a MESSINA il 08/12/1973 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto del verbale di remissione di querela con contestuale accettazione ì Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 18/11/2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Alessandro Anastasi alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di atti persecutori in danno di Gennaro Daniele.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla valutazione di credibilità della persona offesa.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte dei difensori dell'imputato e della parte civile.

4. È stato trasmesso verbale del 03/05/2022 di remissione di querela della persona offesa, con contestuale accettazione da parte dell'imputato. Preso atto dell'intervenuta remissione di querela e della conseguente accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato, con regolamentazione delle spese coerente con il disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. Va aggiunto, infine, che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Co