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Sentenza — n. 30561/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOCENTI FABIO nato a PIOMBINO il 26/10/1951 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse del ricorrente Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 10/06/2021 la Corte d'appello di Firenze:

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta inchiesta per falsità atti truffa in materia di credito reato economico lotta contro la frode frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Nocenti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOCENTI FABIO nato a PIOMBINO il 26/10/1951 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse del ricorrente Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 10/06/2021 la Corte d'appello di Firenze:

a) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Fabio Nocenti in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ascrittigli quale amministratore di fatto della Giancaran Group s.r.I., dichiarata fallita in data 24/22/2010;

b) in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Nell'interesse del Nocenti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità del Nocenti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sottolineando come la Corte territoriale avesse eluso il tema difensivo prospettato nell'atto di appello, in relazione alla deposizione del teste Fratini, il quale aveva riconosciuto, sia pure a seguito di contestazione del P.M., che, aprendo il portabagagli dell'autovettura consegnatagli dal Gigliotti, all'epoca amministratore di diritto della società, aveva notato uno «scatolone».

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. La doglianza è inammissibile. Premesso che non ha alcun rilievo, ai fini del decidere, la posizione assunta in sede di conclusioni dal Procuratore generale presso la Corte territoriale, si osserva che la Corte d'appello, lungi dal limitarsi ad un acritico recepimento della soluzione del primo giudice, ha giustificato in termini razionali la valutazione di inverosimiglianza della spiegazione reiterata in termini aspecifici (ossia senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata) nel ricorso per cassazione: una volta che lo stesso Nocenti aveva ammesso di avere «portato via dalla Giancarn gli scatoloni che dovevano servire per la presentazione dei bilanci» e che lui stesso si era incaricato di contattare il contabile per una verifica della documentazione contabile, era del tutto incredibile che potesse aver dimenticato quest'ultima nel bagagliaio dell'autovettura che il Gigliotti avrebbe poi consegnato al Fratini in prestito.

Accanto al mutamento di versione nel corso dell'esame, quanto alla dimensione degli «scatoloni», la Corte d'appello ha poi rilevato che il Fratini, al di là della conferma della dichiarazione resa all'epoca dei fatti (nella quale, peraltro, secondo quanto si legge in ricorso si parla di una scatola di cartone chiusa), avesse più volte riferito di non ricordarsi di «scatoloni». Infine, le incongruenze dei racconti e la complessiva inverosimiglianza della vicenda sono state raccordate dalla sentenza impugnata all'attività distrattiva attribuita al Nocenti e non oggetto di contestazione del ricorso.

Al riguardo, va ribadito che è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favor