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Sentenza — n. 30557/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30557/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIENTI CHIARA nato a SEREGNO il 07/05/1978 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/04/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia Marzio Malberti (non ricorrente in cassazione) e Chiara Arienti, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen., per avere, nella rispettiva qualità di proprietario di un immobile e di direttrice dei lavori, falsamente attestato nella dichiarazione di fine lavori e nella certificazione di collaudo finale una situazione di fatto difforme da quella reale, con particolare riguardo alla mancata realizzazione dei parcheggi e della recinzione previsti nel progetto.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30557/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso la rilevanza della confessione del Malberti, resa quando ancora non aveva assunto la veste di indagato (con conseguente inapplicabilità dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto non supportata dal ulteriori elementi, senza considerare che la confessione dell'imputato può ben essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali deposizione inattendibile reticenza dolosa dei difetti contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse della Arienti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIENTI CHIARA nato a SEREGNO il 07/05/1978 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/04/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia Marzio Malberti (non ricorrente in cassazione) e Chiara Arienti, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen., per avere, nella rispettiva qualità di proprietario di un immobile e di direttrice dei lavori, falsamente attestato nella dichiarazione di fine lavori e nella certificazione di collaudo finale una situazione di fatto difforme da quella reale, con particolare riguardo alla mancata realizzazione dei parcheggi e della recinzione previsti nel progetto.

2. Nell'interesse della Arienti è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la confessione del Malberti del 16/01/2017 confermava che era stato per sua iniziativa che, in epoca successiva alla predisposizione degli atti asseritamente falsi, si era proceduto alla realizzazione dei lavori - eseguibili in poco tempo - rilevati al momento del sopralluogo (02/12/2016): in definitiva, non vi era alcuna prova che, alla data del 25/10/2016 - ossia al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo e della dichiarazione di conformità -, le opere fossero difformi da quelle licenziate ed approvate. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso la rilevanza della confessione del Malberti, resa quando ancora non aveva assunto la veste di indagato (con conseguente inapplicabilità dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto non supportata dal ulteriori elementi, senza considerare che la confessione dell'imputato può ben essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.La Corte d'appello ha operato una valutazione unitaria degli elementi istruttori acquisiti e, apprezzando quanto affermato dal Malberti nella doverosa cornice di verifica della sua attendibilità - ciò che si impone in ogni caso di apporto dichiarativo -, ha ritenuto che la tesi di una iniziativa unilaterale di quest'ultima non fosse verosimile, in quanto inserita in un contesto di circostanze significative: il fatto che il tecnico asseverante non avesse corredato la dichiarazione di fine lavori con apposita documentazione fotografica e il mancato accertamento delle modalità di rimozione e spostamento del cancello che, per l'imponenza di struttura e per il sistema di apertura elettrica, avrebbero dovuto essere eseguiti da personale specializzato.

Rispetto a siffatte indicazioni il ricorso del tutto assertivamente sottolinea l'agevole ripristinabilità di quanto sarebbe stato rimosso e invoca una efficacia delle dichiarazioni del Malberti che, per quanto sopra detto, passa attraverso una verifica di attendibilità rimessa istituzionalmente al giudice di merito.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C