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Sentenza — n. 30551/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal in criminal trial dismissed; reciprocal loss of appeal justifies expense offset under civil procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30551/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the civil party's appeal regarding the offset of legal expenses in a criminal retrial. The lower court applied civil procedure rules to offset costs because both the defendant and the civil party lost their respective appeals after the initial conviction was overturned. The court ruled that reciprocal loss of appeal constitutes a valid ground for expense compensation, rendering the civil party's claim for separate legal fees inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 616 cod. proc. pen.: Reciprocal loss of appeal by both the accused and the civil party in a criminal retrial constitutes a valid ground for offsetting legal expenses under civil procedure rules.

Parole chiave

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criminal retrial civil party appeal expense offset reciprocal loss legal fees proc. civ. art. 91 proc. pen. art. 616 risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
pen., quanto alla statuizione circa la compensazione tra le parti delle spese, posto che la liquidazione delle spese legali in favore della parte civile è disciplinata dall'art. 91 cod proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La parte civile, Matta Julia Otaduy Mendez ricorre, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, avv.to Francesca Romana Resse, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in relazione all'art.
Art. 541 cod. proc. pen.
pen.: 3.1 violazione di legge, in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
Art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
art. 541 cod. proc. pen
pen.: 3.1 violazione di legge, in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 91 cod. proc. civ
pen., quanto alla statuizione circa la compensazione tra le parti delle spese, posto che la liquidazione delle spese legali in favore della parte civile è disciplinata dall'art. 91 cod proc.
art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3927 del 12/06/2019, Perugini Michele c. Iorio Francesco
Sez. 2, n. 48733 del 06/10/2016, Panitteri
277508; conformi: Sez. 2, n. 48733 del 06/10/2016, Panitteri, Rv.
Sez. 4, n. 3966 del 12/12/1974, Ivanov
Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle Fabio c. Gatti Bernardo
Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, Barbisan
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marta Julia Otaduy Mendez, nata a Montevideo (Uruguay), il 24/02/1949, nella qualità di parte civile in riferimento al processo a carico di Gargano Alessandro, nato a Roma il 31/07/1990, avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, emessa in data 24/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv.to Francesca Romana Resse, nell'interesse della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni scritti e nota spese; preso atto della rinuncia alla trattazione scritta del ricorso, inviata in data 09/05/2002 a mezzo 'Dec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Valerio Spigarelli.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Roma, quale giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento, da parte della Sezione Prima della Cassazione, con sentenza n. 16373 del 17/10/2018, della sentenza emessa in data 21/07/2017 dalla Corte di Assise di Appello di Roma - che, in riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con cui la condotta dell'imputato Alessandro Gargano era stata qualificata come omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa, aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di omicidio volontario in danno di Marcel! Otaduy - confermava la sentenza di primo grado, compensando le spese della parte civile.

2. La vicenda processuale riguarda il decesso di Marcel! Otaduy, colpito più volte con un coltello nel corso di una rissa e deceduto a seguito delle lesioni; la sentenza di primo grado aveva qualificato la condotta dell'imputato Alessandro Gargano - a lui originariamente ascritta come omicidio volontario - quale omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa; la sentenza di appello, a seguito di impugnazione dell'imputato, del pubblico ministero e della parte civile, aveva, invece, qualificato il fatto come omicidio volontario. A seguito di annullamento da parte della Sezione Prima della Cassazione, la Corte di Assise di Appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese processuali.

3. La parte civile, Matta Julia Otaduy Mendez ricorre, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, avv.to Francesca Romana Resse, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione circa la compensazione tra le parti delle spese, posto che la liquidazione delle spese legali in favore della parte civile è disciplinata dall'art. 91 cod proc. civ.; nel caso in esame, Alessandro Gargano è stato condannato sia in primo grado, seppure a seguito di riqualificazione del fatto, sia in grado di appello, posto che la sua impugnazione è stata rigettata; la compensazione delle spese, inoltre, confligge con la giurisprudenza di legittimità sul punto.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso della parte civile Marta Julia Otaduy Mendez è infondato e va, pertanto, rigettato.

Appare condivisibile l'orientamento di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui "Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell'imputato quanto di quello della parte civile."(Sez. 4, n. 3927 del 12/06/2019, Perugini Michele c. Iorio Francesco, Rv. 277508; conformi: Sez. 2, n. 48733 del 06/10/2016, Panitteri, Rv. 268283; Sez. 4, n. 3966 del 12/12/1974, dep. 10/04/1975, Ivanov. Rv. 129730). Nel caso di specie, all'esito della qualificazione del fatto ascritto al Gargano, da parte del primo giudice, come omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa, la parte civile aveva appellato la sentenza chiedendo l'esclusione della legittima difesa e dell'eccesso colposo, sostenendo la fondatezza dell'accusa originaria, che aveva ravvisato nella condotta l'omicidio volontario, e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed alle spese in relazione al delitto di omicidio volontario e di rissa aggravata, da cui l'imputato era stato assolto in primo grado (motivo, quest'ultimo, poi oggetto di rinuncia).

Il primo giudice, in ogni caso, aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, assegnando una provvisionale di euro 100.000,00. La sentenza rescissoria, confermando quella di primo grado e ritenendo, quindi, corretta la qualificazione del fatto come eccesso colposo in legittima difesa, ha respinto sia l'appello del pubblico ministero che quello della parte civile, confermando la condanna generica al risarcimento dei danni e la provvisionale, ma compensando le spese processuali, anche alla luce della soccombenza reciproca, essendo stato rigettato - come detto - anche l'appello della parte civile, oltre a quello dell'imputato.

In particolare, la motivazione della sentenza impugnata si è fondata sulla pronuncia secondo la quale "L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado." (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle Fabio c.

Gatti Bernardo, Rv. 276627; in senso conforme: Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 13/04/2000, Barbisan, Rv. 216462).Alla luce delle predette considerazioni, deve evidenziarsi come, in sede di rinvio, dopo l'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza che aveva qualificato il fatto come omicidio volontario, vi sia stata sicuramente soccombenza reciproca, essendo stato rigettato sia l'appello dell'imputato che l'appello della parte civile. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i