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Sentenza — n. 29855/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29855/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29855/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Gerosa Alfredo, nato a Milano, il 8/11/1948; avverso la sentenza del 11/11/2021 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco Dall'Olio, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la concessione della sospensione condizionale della pena.RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a Gerosa Alfredo la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 483 c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 483 c.p, art. 444 comma 3 c.p, art. 130 c.p; Sentenza — n. 29855/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Effettivamente risulta dagli atti che l'imputato, con l'accordo del pubblico ministero, aveva subordinato ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale. Il giudice ha invece ritenuto, erroneamente, la richiesta non subordinata alla concessione del beneficio e conseguentemente non l'ha riconosciuto pur accogliendo il patteggiamento. Va dunque ribadito che, a fronte dell'avvenuta subordinazione dell'accordo, il giudice può soltanto accoglierlo concedendo il beneficio ovvero rigettarlo integralmente disponendo procedersi oltre, ma non può modificarlo amputandolo di una clausola che, ai sensi di legge, le parti hanno concordato come essenziale.

Parole chiave

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decisione condizionale condizione sospensiva mancata attuazione degli accordi illeciti pene condizionali dazione in pagamento liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 483 c.p
a Gerosa Alfredo la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 483 c.p.p.
art. 444 comma 3 c.p
deducendo difetto di correlazione tra la decisione impugnata e la richiesta formulata dalle parti, posto che la sua efficacia era stata subordinata ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p.
art. 130 c.p
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Gerosa Alfredo, nato a Milano, il 8/11/1948; avverso la sentenza del 11/11/2021 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco Dall'Olio, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la concessione della sospensione condizionale della pena.RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a Gerosa Alfredo la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 483 c.p.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. deducendo difetto di correlazione tra la decisione impugnata e la richiesta formulata dalle parti, posto che la sua efficacia era stata subordinata ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. alla concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio invece non riconosciuto dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Effettivamente risulta dagli atti che l'imputato, con l'accordo del pubblico ministero, aveva subordinato ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale. Il giudice ha invece ritenuto, erroneamente, la richiesta non subordinata alla concessione del beneficio e conseguentemente non l'ha riconosciuto pur accogliendo il patteggiamento. Va dunque ribadito che, a fronte dell'avvenuta subordinazione dell'accordo, il giudice può soltanto accoglierlo concedendo il beneficio ovvero rigettarlo integralmente disponendo procedersi oltre, ma non può modificarlo amputandolo di una clausola che, ai sensi di legge, le parti hanno concordato come essenziale.

Né all'errore percettivo del Tribunale ad oggetto l'effettivo contenuto della richiesta può porsi rimedio, come pure invocato dal ricorrente, procedendo ai sensi dell'art. 130 c.p.p., atteso che la decisione sulla medesima presuppone la valutazione del suo integrale contenuto, compresa dunque la condizione apposta dalle parti, invece completamente omessa nel caso di specie.

3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così