Sentenza — n. 29853/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila nel procedimento nei confronti di: Monastero Noemi, nata a Atri, il 4/3/1991; avverso la sentenza del 8/7/2021 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Monastero Noemi per il reato di tentato furto aggravato, ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p; Sentenza — n. 29853/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 131-bis, comma primo, c.p. osta al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto l'eventualità che il comportamento tenuto dall'agente risulti abituale. In proposito questa Corte ha precisato che l'abitualità ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in giudizio e che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis c.p. (ex multis Sez.
Parole chiave
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a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila nel procedimento nei confronti di: Monastero Noemi, nata a Atri, il 4/3/1991; avverso la sentenza del 8/7/2021 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Monastero Noemi per il reato di tentato furto aggravato, ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila deducendo l'erronea applicazione della legge penale. In particolare il ricorrente lamenta l'applicazione della causa di non punibilità in presenza di un comportamento che deve ritenersi abituale, essendo stata l'imputata condannata per diversi reati contro il patrimonio e non solo per quello menzionato in sentenza per il quale è stata parimenti assolta ex art. 131-bis c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell'art. 131-bis, comma primo, c.p. osta al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto l'eventualità che il comportamento tenuto dall'agente risulti abituale. In proposito questa Corte ha precisato che l'abitualità ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in giudizio e che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis c.p. (ex multis Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Nel caso di specie è allora evidente che non poteva essere riconosciuta alla Monastero la causa di non punibilità, posto che dal suo certificato penale la stessa risulta essere stata condannata o assolta ex art. 131-bis c.p. per reati contro il patrimonio - e dunque pacificamente della stessa indole di quello per cui si procede - in almeno altre cinque occasioni, sia prima che successivamente alla consumazione del tentato furto oggetto dell'odierna contestazione. Ribadito che la non abitualità del comportamento è presupposto il cui difetto impedisce per diretta volontà del legislatore l'operatività dell'esimente, senza che in proposito residuino margini per una valutazione discrezionale del giudice, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia