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Ordinanza — n. 29343/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior judgment's material error by adding remand instructions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction to a previous judgment regarding the defendant Pasquale Forastefano due to a material clerical error. The original ruling annulled specific charges but failed to explicitly state that the case was remanded to the Catanzaro Tribunal for a new trial. Consequently, the court mandated the addition of specific remand language to the official record and the written decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: A judgment containing a material error in its operative provisions must be corrected to ensure the decision includes all necessary procedural instructions, such as remanding the case to the lower court for a new trial.

Parole chiave

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material error correction remand for new trial clerical amendment Italian criminal procedure Supreme Court ruling ripristino dell'effetto sospensivo ritiro della domanda di revisione annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA in relazione alla sentenza del 29/09/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pronunciata nei confronti di: FORASTEFANO PASQUALE nato a CASSANO ALLO IONIO il 14/01/1987 visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 29 settembre 2021 questa Corte Suprema, provvedendo sul ricorso proposto da Pasquale FORASTEFANO (nel procedimento R.G. 22283/2021), ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dello stesso ricorrente (datata 25/26 marzo 2021 e depositata il 6 maggio 2021) limitatamente ai reati di cui ai capi 29 bis, 19 e 18 dell'incolpazione e ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

2. Per mero errore materiale, nel dispositivo della medesima sentenza di questa Corte (e in parte qua nel ruolo), nella parte in cui è stato disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, non è stato specificato che esso è stato pronunciato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Deve, dunque, procedersi alla correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza e di quello in calce alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 4909/2022 (n. sez. 1264/2021) emessa da questa Corte il 29/09/2021 nel procedimento R.G. 22283/2021, nei confronti di Pasquale FORASTEFANO, aggiungendo dopo la cifra «18» le seguenti parole: «con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame».

P.Q.M.

Dispone correggersi i dispositivi annotati sul ruolo di udienza e in calce alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di FORASTEFANO PASQUALE il 29 settembre 2021, aggiungendo dopo la cifra «18» le seguenti parole: «con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame». Manda la Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il