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Sentenza — n. 29340/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29340/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame interposto dal difensore di Angelo GERVASIO, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (eseguito dalla polizia giudiziaria) emesso dal Pubblico ministero il 10 novembre 2021 nei confronti di Angelo GERVASIO e di GRV s.r.l. e WRS s.r.I., avente ad oggetto biciclette e velocipedi in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Il Collegio distrettuale ha rilevato che in atti non consta il rilascio, da parte del GERVASIO quale legale rappresentante delle dette società, della procura speciale al difensore che ha presentato l'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 616 cod. pen; Sentenza — n. 29340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) ed e) dell'art. 606 comma 1, d) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente ha denunciato la violazione di norme processuali: - poste a pena di nullità, nella parte in cui ha addotto che l'ordinanza impugnata, nonostante il disposto dell'art. 125, connma 3, cod. proc., abbia nella specie motivato la propria decisione in maniera «scarn[a]» (in particolare, con «un solo rigo»); - e, comunque, poste a pena di inammissibilità, allorché ha assunto che nel caso di specie per la rituale interposizione del gravame da parte del difensore non sarebbe prescritto il rilascio di procura speciale allo stesso professionista.

Parole chiave

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diritto a un'inchiesta effettiva sequestro di mezzi di prova procedura di rivendicazione nel pignoramento inchiesta per appropriazione indebita rappresentanza legale procedura d'accertamento

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
e WRS s.r.I.; - e, come affermato in giurisprudenza, quando l'indagato «coincide con il titolare dei beni sequestrati», il difensore ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
art. 616 cod. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: GERVASIO Angelo nato a NAPOLI il 26/02/1967 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 della TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame interposto dal difensore di Angelo GERVASIO, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (eseguito dalla polizia giudiziaria) emesso dal Pubblico ministero il 10 novembre 2021 nei confronti di Angelo GERVASIO e di GRV s.r.l. e WRS s.r.I., avente ad oggetto biciclette e velocipedi in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Il Collegio distrettuale ha rilevato che in atti non consta il rilascio, da parte del GERVASIO quale legale rappresentante delle dette società, della procura speciale al difensore che ha presentato l'impugnazione.

2. Il medesimo difensore ha proposto ricorso per cassazione, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), 125, comma 3, 96 ss., 322 ss. cod. proc. pen., censurando l'ordinanza collegiale in quanto essa avrebbe erroneamente ritenuto la necessità che al difensore del GERVASIO - persona sottoposta ad indagini, titolare del beni sequestrati e legale rappresentante delle dette società - fosse rilasciata procura speciale per presentare ritualmente richiesta di riesame. Al di là dell'erroneo richiamo alle lett.

d) ed e) dell'art. 606 comma 1, d) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente ha denunciato la violazione di norme processuali: - poste a pena di nullità, nella parte in cui ha addotto che l'ordinanza impugnata, nonostante il disposto dell'art. 125, connma 3, cod. proc., abbia nella specie motivato la propria decisione in maniera «scarn[a]» (in particolare, con «un solo rigo»); - e, comunque, poste a pena di inammissibilità, allorché ha assunto che nel caso di specie per la rituale interposizione del gravame da parte del difensore non sarebbe prescritto il rilascio di procura speciale allo stesso professionista.

Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente ha esposto che: - il GERVASIO riveste le diverse qualità di persona sottoposta ad indagini, titolare del beni sequestrati e legale rappresentante di GRV s.r.l. e WRS s.r.I.; - e, come affermato in giurisprudenza, quando l'indagato «coincide con il titolare dei beni sequestrati», il difensore ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. sarebbe legittimato a proporre riesame, senza che occorra il rilascio di una procura speciale, prescritta soltanto per l'impugnazione del terzo interessato; - la norma processuale appena citata, infatti, attribuisce la legittimazione a proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo al soggetto al quale le cose sono state sequestrate e a colui che avrebbe diritto alla loro restituzione; e tale ultimo soggetto va individuato in chi vanta una posizione giuridica autonoma suscettibile di tutela (ossia un diritto soggettivo, reale o personale, un rapporto di fatto tutelato come il possesso);

Angelo GERVASIO - come esposto - è l'amministratore degli enti i cui beni sono stati attinti da sequestro (come risulta dal verbale di sequestro), quindi il suo difensore poteva avanzare richiesta di riesanne senza la necessità di procura speciale.

3. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. Al fine della presentazione di una richiesta di riesame reale, «il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva» (cfr. Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018 - dep. 2019, Berna, Rv. 275257 - 01, Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 2012, Pambianchi, Rv. 251997 - 01, rese in tema di sequestro preventivo, che tuttavia hanno posto un principio che opera anche in materia di sequestro probatorio e della relativa convalida, tenuto conto che il rimedio esperibile è il medesimo - cfr.

Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 — 01 - e, rispetto alla cautela, è la medesima pure la posizione procedimentale o processuale del terzo quale che sia la finalità del sequestro). Nel caso in esame, risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere, tenuto conto del denunciato error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che il difensore con atto depositato il 2 dicembre 2021 ha presentato richiesta di riesame nell'interesse di «GERVASIO STEFANO QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE GRV SRL WRS SRL».

Dunque, correttamente all'udienza del 10 dicembre 2021, fissata a seguito della detta richiesta di riesame, il Tribunale di Napoli ha rilevato l'inammissibilità del gravame per difetto della procura. Non occorre, dunque, dilungarsi per rilevare che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f