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Sentenza — n. 28689/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28689/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28689/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Terni, con sentenza del 14 novembre 2018, condannava Ivo Todisco alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo responsabile dei reati di truffa e furto aggravati, di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione. IP\ La Corte d'Appello di Perugia, riformando la decisione di primo grado, assolveva l'imputato da entrambi i reati, ritenendo che i fatti contestati fossero da qualificare, più correttamente, quale pratiche di concorrenza sleale fra imprese, prive di rilevanza penale. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, articolando un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 28689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E tanto preclude la valutazione della relativa censura. Come già precisato da questa Corte, infatti, il ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. - ha anche l'onere peculiare di inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione (Sez. 6, n. 22257 del 26/04/2006, Rv. 234721).In concreto, quindi, sarebbe stato onere del ricorrente indicare non solo l'atto, ma anche l'occasione e le ragioni dell'eventuale acquisizione (a fini probatori) della querela.

Parole chiave

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truffa per mestiere abbandono del procedimento per truffa false indicazioni su attività commerciali reticenza dolosa dei difetti frode all'imposta sul valore aggiunto difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Come già precisato da questa Corte, infatti, il ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
259527), la ricostruzione prospettata non tiene conto che, anche secondo l'opzione ermeneutica più restrittiva, il dolo specifico che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 624 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Perugia nel procedimento a carico di TODISCO IVO, nato a Milano il 23 febbraio 1974 avverso la sentenza del 2 febbraio 2021 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 14 novembre 2018, condannava Ivo Todisco alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo responsabile dei reati di truffa e furto aggravati, di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione. IP\ La Corte d'Appello di Perugia, riformando la decisione di primo grado, assolveva l'imputato da entrambi i reati, ritenendo che i fatti contestati fossero da qualificare, più correttamente, quale pratiche di concorrenza sleale fra imprese, prive di rilevanza penale. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, articolando un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Deduce il procuratore ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati; tanto la truffa, quanto il furto. In particolare, con riferimento alla truffa, sussisterebbe: la condotta artificiosa dell'imputato (che si è presentato presso l'esercizio commerciale della persona offesa asserendo - falsamente - di essere il tecnico deputato al controllo dei dispositivi anti-incendio); l'induzione in errore della persona offesa (convinta che la persona che aveva innanzi fosse un dipendente della ditta incaricata del servizio di manutenzione); il conseguente pregiudizio subito dalla stessa persona offesa (che avrebbe corrisposto il compenso di novanta euro e, successivamente, sarebbe stata costretta ad acquistare un nuovo registro, precedentemente sottratto dall'imputato e a effettuare una nuova revisione) e l'ingiusto profitto dell'imputato (consistito, appunto, nel compenso percepito).

Analogamente per il furto: l'imputato si sarebbe impossessato del registro relativo alle attrezzature antincendio, sottraendolo alla legittima proprietaria e sostituendolo con altro, allo scopo di rendere definitiva la sostituzione del fornitore del servizio.

2. In ultimo, il Sostituto Procuratore generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; con memoria depositata il 22 giugno 2022, la difesa dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I fatti oggetto dell'imputazione non sono in contestazione. Il 15 marzo 2016, Ivo Todisco si presentava presso l'esercizio commerciale di Maria Claudia Meloni, affermando di essere l'addetto della "ditta incaricata" per la manutenzione degli estintori. Eseguito l'intervento, procedeva alla sostituzione di tutte le targhette apposte sugli estintori (intestate alla "Tecno Antincendio", la ditta effettivamente incaricata per la manutenzione), con quelle della ditta FAAIA, di cui era titolare, sottraendo, contestualmente, il registro delle verifiche, anch'esso intestato alla "Tecno Antincendio", e sostituendolo con altro privo di intestazione.

2. La Corte territoriale escludeva la sussistenza di entrambi i reati evidenzia nd o: - che la ditta della quale il Todisco era il titolare possedeva effettivamente l'abilitazione a quel genere di manutenzioni; - l'aver apposto, sugli estintori, le targhette relative alla propria ditta doveva ritenersi rappresentativo dell'intenzione di acquisire un nuovo cliente ed incompatibile con l'intento truffaldino ipotizzato nel capo d'imputazione; - per l'intervento, effettivamente eseguito, era stata emessa regolare fattura; - il Todisco aveva sottratto e sostituito il registro non per impossessarsi di quello vecchio, ma solo per rendere definitiva l'acquisizione del nuovo cliente.

3. Il ricorso è inammissibile con riferimento al delitto di truffa. Infatti, a prescindere dalle effettive intenzioni del Todisco, ciò che rileva, in questa sede, è l'assenza di un reale pregiudizio ai danni della persona offesa e di un conseguente ingiusto profitto per l'imputato. La Meloni, infatti, esaminata in dibattimento (il 10 gennaio 2018), ha dichiarato di avere proceduto ad una nuova verifica solo perché non si è fidata del controllo effettuato dal Todisco ("... sì perché io poi non so che tipo di controllo ha fatto ..."). Cosicché i novanta euro pagati da quest'ultima rappresentano non necessariamente 'ingiusto profitto ipotizzato nel capo d'imputazione, ma solo il necessario (e congruo) compenso per la prestazione resa, seppur attraverso pratiche commerciali lesive del principio di leale concorrenza e buona fede.

Il Procuratore ricorrente, invero, richiama anche il contenuto di un'integrazione di querela, del 30 marzo 2016, nella quale la stessa Meloni avrebbe, esplicitamente, escluso che fosse stato eseguito l'intervento. Ebbene, a prescindere dal fatto che, esaminata - successivamente - in dibattimento, la querelante ha precisato il contenuto della sua dichiarazione, il Procuratore ricorrente non indica come ed a che fini la querela (atto ordinariamente valutabile ai soli fini della procedibilità del reato) sia stata acquisita al fascicolo dibattimentale.

E tanto preclude la valutazione della relativa censura. Come già precisato da questa Corte, infatti, il ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. - ha anche l'onere peculiare di inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione (Sez. 6, n. 22257 del 26/04/2006, Rv. 234721).In concreto, quindi, sarebbe stato onere del ricorrente indicare non solo l'atto, ma anche l'occasione e le ragioni dell'eventuale acquisizione (a fini probatori) della querela.

Onere che non è stato adempiuto, precludendo la valutazione dell'atto stesso.

4. Con riferimento al furto, invece, il ricorso è fondato. Come si è detto, il Todisco, eseguito l'intervento e sostituite le targhette apposte sugli estintori, ha contestualmente sottratto anche il registro delle verifiche, intestato alla "Tecno Antincendio", sostituendolo con altro privo di intestazione. Ebbene, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del reato ritenendo che il Todisco avesse sottratto il registro non con l'intenzione di impossessarsene (essendo il valore venale del bene pressoché inesistente), ma al fine di completare l'intera operazione di sleale acquisizione di nuova clientela, sviando la Meloni dalla prosecuzione del rapporto con la ditta concorrente.

Ebbene, a prescindere dall'irrilevanza del modesto valore del bene sottratto (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 259527), la ricostruzione prospettata non tiene conto che, anche secondo l'opzione ermeneutica più restrittiva, il dolo specifico che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., nella sua necessaria dimensione patrimoniale, non impone che il profitto, inteso come prospettato incremento della sfera patrimoniale dell'agente, debba essere tratto - immediatamente - dal bene, nella sua intrinseca essenza, ben potendo, invece, essere un risultato (sperato) connesso alla sottrazione ed al conseguente impossessamento.

E ciò coerentemente con la formulazione letterale della norma ("Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri..."), dove la particella pronominale "ne" è sì riferita alla cosa mobile altrui, ma in quanto collegata alla sottrazione ed al conseguente impossessamento. Ed è ciò che, in concreto, è avvenuto: il Todisco si è impossessato del libretto delle manutenzioni per trarre un profitto legato non direttamente al bene in sé, ma alla sua sottrazione, quale condotta strumentale rispetto al prospettato incremento dei ricavi dell'attività imprenditoriale, sufficiente, quindi, ad integrare il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento - in parte qua - della sentenza impugnata.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al capo B) della rubrica, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitata al reato di furto, con rinvio per nuovo esa