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Sentenza — n. 28687/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for co-defendants in counterfeiting case but annuls one appeal due to death extinguishing crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals of two co-defendants inadmissible while annulling the appeal of a third defendant. The lower court convicted the group for counterfeiting based on intercepted conversations and seized materials, rejecting arguments that the family bond or lack of specific fine crimes disproved the association. The Court upheld the lower court's reasoning on evidence and association elements but annulled the judgment against one defendant because the crimes were extinguished by his death.

Regesto Legislator

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Art. 416 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. peli.: The Court of Cassazione holds that the autonomy of the associative crime allows conviction based on intercepted communications and seized contraband even if the accused is not convicted of specific fine crimes, while appeals regarding evidence evaluation are inadmissible unless manifestly illogical, and criminal liability is extinguished by the death of the imputant.

Parole chiave

Generato dall'IA
counterfeiting criminal association extinction by death inadmissible appeal intercepted conversations family bond manifest illogicity messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416 cod. pen.
con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 416 cod.
Art. 129 cod. proc. peli.
Raffaele Fresegna propone due motivi di ricorso, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il primo relativo all'invocata applicabilità dell'art. 129 cod.
art. 416 cod. pen
con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 416 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Raffaele Fresegna propone due motivi di ricorso, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il primo relativo all'invocata applicabilità dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015
Ciò rilevato, - stante l'autonomia del reato associativo, a nulla rileva la circostanza per cui il De Martino non sia stato condannato per alcun reato fine, pur contestato agli altri concorrenti (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Rv.
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da FRESEGNA RAFFAELE, nato a Napoli il 16 dicembre 1953; DE MARTINO VINCENZO, nato a San Giorgio a Cremano il 31 marzo 1983; DE MARTINO ENRICO, nato a Portici, il 12 marzo 1959; avverso la sentenza del 22 ottobre 2020, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da Fresegna Raffaele e De Martino Enrico e per il rigetto del ricorso formulato da De Martino Vincenzo; udito l'avv. Piergerardo Santoro, per delega dell'avv. Alessandro Diddi, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. All'esito di giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riteneva, per quel che rileva in questa sede, gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ed in particolare del reato di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false e di una pluralità di reati fine. Proposto appello, la Corte territoriale accoglieva le proposte di concordato avanzate, tra gli altri, da Raffaele Fresegna e da Enrico De Martino (rideterminando conseguentemente la pena) e confermava la decisione di primo grado nei confronti di Vincenzo De Martino.

2. Avverso tale decisione ricorrono tutti i tre coimputati. Raffaele Fresegna propone due motivi di ricorso, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il primo relativo all'invocata applicabilità dell'art. 129 cod. proc. peli., ed il secondo relativo al trattamento sanzionatorio, in ipotesi eccessivo ed incoerente rispetto alle pene irrogate agli altri coimputati. Enrico De Martino formula un solo motivo di ricorso, sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto dal Fresegna. Vincenzo De Martino, in ultimo, propone due motivi di ricorso, anche questi articolati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

In particolare: 2.1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 416 cod. pen. perché: avrebbe ritenuto provata l'esistenza dell'associazione (anche) attraverso la rinuncia ai motivi assolutori (conseguente alla proposta di concordato) da parte dei coimputati per il medesimo reato; in nessuna delle intercettazioni utilizzate dai giudici di merito emergerebbe un coinvolgimento del ricorrente nell'attività di falsificazione; il ricorrente non sarebbe coinvolto in nessuno dei reati fine contestati agli altri concorrenti; il solo vincolo familiare nulla potrebbe provare in ordine alla sussistenza del necessario programma criminoso richiesto ai fini della configurabilità dell'associazione; 2.2. con il secondo motivo, il ricorrente deduce il travisamento delle risultanze probatorie ed in particolare degli esiti della perquisizione del 20 marzo 2018.

Tutto il materiale sequestrato, infatti, sarebbe stato rinvenuto non presso l'abitazione del ricorrente, ma all'interno di altro appartamento, del quale Vincenzo De Martino deteneva solo le chiavi di apertura. Inoltre, lo stesso organo di polizia giudiziaria, nonostante la specializzazione acquisita, avrebbe rappresentato l'esigenza di nominare un consulente tecnico qualificato al fine di verificare la compatibilità di tale materiale con la produzione tipografica delle banconote contraffatte; consulenza, però, mai disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, con riferimento alla posizione del Fresegna, è necessario rilevare come il 28 marzo 2022, il difensore ha depositato il certificato di morte del ricorrente, deceduto il 3 ottobre 2021, successivamente alla pronuncia della decisione della Corte d'appello. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, impone - con riferimento alla predetta posizione processuale - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Il ricorso proposto da Enrico De Martino è inammissibile in quanto fondato su motivi non deducibili in cassazione. Infatti, a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia o a quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Ne discende che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non emerge in alcun modo, né è stato dedotto.

3. Residua la posizione relativa a Vincenzo De Martino.Come si è detto, il terzo ricorrente (condannato per il solo reato associativo) articola due motivi, intimamente connessi tra loro, l'uno relativo alla sussistenza del reato contestato e l'altro relativo al dedotto travisamento della prova. Entrambi i motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto, alla luce delle argomentazioni offerte dai giudici di merito, può ritenersi provata tanto l'esistenza del sodalizio, quanto la partecipazione ad esso del ricorrente. In particolare: - l'esistenza del sodalizio è stata desunta non solo alla luce della rinuncia ai motivi di merito formulata da tutti gli altri concorrenti (circostanza significativa solo di riflesso, con riferimento alle posizioni dei terzi rinuncianti, in relazione alla sussistenza dell'associazione, ma certo idonea a pregiudicare in alcun modo la posizione del ricorrente), ma anche alla luce dei plurimi elementi emersi nel corso dell'istruttoria (il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli esiti dei sequestri di banconote contraffatte, i servizi di osservazione e controllo da parte della polizia giudiziaria), specificamente evidenziati dalla Corte; - la partecipazione del ricorrente all'associazione, poi, è stata desunta dalle plurime conversazioni intercettate (ed individualmente richiamate dalla Corte territoriale, nelle quali al De Martino Vincenzo viene richiesto di impegnarsi nella produzione delle banconote, lo stesso si procura la vernice UV, si preoccupa di reperire informazioni sugli inchiostri, viene coinvolto dal padre Enrico nell'attività di preparazione, si informa sull'ultimazione dei colori); dagli esiti della perquisizione effettuata presso l'appartamento del quale lo stesso De Martino (Vincenzo) aveva la disponibilità e dove sono stati rinvenuti stampanti, toner, vernici, colori, telaio artigianale per serigrafia, strumenti conta banconote (tutto materiale necessario per la produzione delle banconote, il cui possesso non è stato in altro modo giustificato dal ricorrente).

Ciò rilevato, - stante l'autonomia del reato associativo, a nulla rileva la circostanza per cui il De Martino non sia stato condannato per alcun reato fine, pur contestato agli altri concorrenti (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Rv. 264826); - l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, e non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), non dedotta specificamente dal ricorrente e, comunque, alla luce di quanto evidenziato, non sussistente; - il vincolo familiare, in questo contesto, rappresenta non più che un ulteriore elemento con valenza sostanzialmente descrittiva;- la circostanza che il materiale sequestrato sia stato rinvenuto in un appartamento diverso da quello di residenza dell'imputato è del tutto irrilevante, stante l'incontestata disponibilità dello stesso da parte del De Martino (Vincenzo).

Quanto al dedotto travisamento, è sufficiente rilevare come, seppuri militari del comando antifalsificazione abbiano evidenziato l'opportunità di disporre una consulenza tecnica al fine di verificare la compatibilità del materiale sequestrato con la produzione clandestina "tipografica" delle banconote, hanno rappresentato tale esigenza solo con riferimento alle vernici ("si rappresenta l'opportunità di nominare un consulente tecnico ... al fine di verificare se le vernici siano eventualmente compatibili con la produzione clandestina "tipografica" delle banconote").

E ciò a prescindere dall'incontestabile valore altamente indiziario del materiale rinvenuto.

4. In conclusione, i ricorsi proposti da Enrico e Vincenzo De Martino devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Con riferimento alla posizione di Raffaele Fresegna, invece, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essersi i reati estinti per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Raffaele Fresegna, per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di De Martino Enrico e De Martino Vincenzo e condanna i r