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Sentenza — n. 28685/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Crotone che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Alfredo Carvelli, Antonio Iaquinta, Ilario Lupis e ""\ Rosario Parrotta per furto di materiale inerte presente nell'alveo del fiume Tacina, aggravato dal numero delle persone e dall'avere agito su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il Giudice avrebbe errato perché aveva valorizzato, quale condizione ostativa, il massimo edittale della pena prevista per il reato, senza tenere conto del giudizio di equivalenza e della disposizione di cui all'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. secondo cui, ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze. Neanche poteva condividersi la valutazione del Tribunale circa l'entità del danno, dal momento che aveva confuso quest'ultimo con il profitto ricavabile, che consegue a costosi trattamenti.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato riciclaggio di denaro aggravato rapina qualificata reato di poca entità furto di lieve entità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno ovvero al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARVELLI ALFREDO nato a CROTONE il 23/01/1960 IAQUINTA ANTONIO nato a CERENZIA il 22/11/1958 LUPIS ILARIO nato a CROTONE il 12/12/1974 LUPIS PIO nato a CROTONE il 11/01/1984 PARROTTA ROSARIO nato a CROTONE il 09/08/1961 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Crotone che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Alfredo Carvelli, Antonio Iaquinta, Ilario Lupis e ""\ Rosario Parrotta per furto di materiale inerte presente nell'alveo del fiume Tacina, aggravato dal numero delle persone e dall'avere agito su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno ovvero al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. Non sarebbe stato considerato che gli imputati conducevano autocarri con una portata massima di venti metri cubi di sabbia, che un metro cubo di sabbia ha un valore di 2,50 euro (come fissato dalla Regione) e che, di conseguenza, anche qualora avessero riempito al massimo i cassoni, ciascuno di essi avrebbe potuto trasportare al massimo sabbia per un valore di 50 euro.

Quanto al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il Giudice avrebbe errato perché aveva valorizzato, quale condizione ostativa, il massimo edittale della pena prevista per il reato, senza tenere conto del giudizio di equivalenza e della disposizione di cui all'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. secondo cui, ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto delle circostanze. Neanche poteva condividersi la valutazione del Tribunale circa l'entità del danno, dal momento che aveva confuso quest'ultimo con il profitto ricavabile, che consegue a costosi trattamenti.

Il danno ambientale non sussisterebbe, in quanto si trattava di materiale di risulta accantonato e che la ditta esecutrice dei lavori avrebbe dovuto eliminare trasportandolo fuori dall'alveo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e motivazione apparente e manifestamente illogica sempre quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Il materiale inerte derivava dagli scavi di fondazione della condotta idrica che stava per crollare e dai lavori per la realizzazione di una nuova condotta e doveva essere eliminato mediante trasporto fuori dall'alveo.

Il fatto non aveva creato nessun danno ambientale, giacché gli autocarri sono stati sequestrati e subito dopo dissequestrati previo scarico del materiale nello stesso luogo in cui erano stati caricati.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi perché il riconoscimento delle aggravanti preclude il proscioglimento per speciale tenuità.CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.

1. Sono inammissibili, in primo luogo, le doglianze distribuite tra i due motivi di ricorso che riguardano la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., in quanto l'argomento di censura è inedito. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).

2. In ordine al mancato proscioglimento degli imputati ex art. 131-bis cod. pen., la doglianza fonda su una lettura parziale della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo suddetto, dal momento che detta norma prevede sì l'irrilevanza, ai fini della determinazione del massimo edittale ostativo, delle circostanze, ma ad eccezione di quelle — come le circostanze ritenute nel caso di specie ad effetto speciale. Del pari parziale è la prospettiva dei ricorrenti a proposito degli effetti, agli stessi fini, del giudizio di comparazione, che è testualmente stabilito come irrilevante al fine di elidere gli effetti delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr. art. 131-bis, comma 4, ultimo periodo, cod. pen.).

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre