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Sentenza — n. 28655/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28655/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28655/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che i vizi dell'ordinanza adottata in occasione della rimessione in termini sono suscettibili di essere rilevati soltanto dal giudice ad quem (Sez. 1, n. 1202 del 16/5/2012 dep. 2013, Pacini, Rv. 254255), in occasione del giudizio introdotto attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione (cfr. anche Sez. 3, n. 5771 del 19/7/2017 dep. 2018, Cicala, Rv. 272118). Il giudice dell'impugnazione — nel caso di specie questa Corte di cassazione — ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, con la conseguenza che può dichiarare l'impugnazione tardiva (Sez. 4, n. 20420 del 27/04/2021, Khan, Rv. 281207).A questa Corte di cassazione spetta, quindi, in sede di controllo ex art. 591 cod. proc. pen. sull'ammissibilità dell'impugnazione, la verifica della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, e quindi, anche della eventuale nullità dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa (Sez. 6, ord. n. 1599 del 27/5/1993, Dal Maso, Rv. 196020) Nel caso di specie, avendo la parte civile chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze a seguito di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze del 29 ottobre 2018, la competenza a provvedere sulla istanza di restituzione nel termine spettava a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28655/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Né era concepibile la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non avendo la parte civile sollevato, con la istanza di restituzione nel termine, questioni relative al titolo esecutivo. Essendo la istanza di restituzione stata accolta da giudice funzionalmente incompetente, il relativo provvedimento è affetto da nullità insanabile, come tale rilevabile anche in questa sede (vedi Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198219). L'annullamento del provvedimento di restituzione nel termine determina la tardività dell'impugnazione e quindi la sua inammissibilità.

Parole chiave

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testimonianza della vittima esibizione di documenti d'identità diritto di non autoincriminarsi identificazione credibile confessione circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
281207).A questa Corte di cassazione spetta, quindi, in sede di controllo ex art. 591 cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
Né era concepibile la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non avendo la parte civile sollevato, con la istanza di restituzione nel termine, questioni relative al titolo esecutivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Lai Estewan, nato a Firenze il 05/12/1994 nel procedimento a carico di Ostento Antonio, nato a Firenze il 28/12/1970 avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv.

Chiara Dematté, che ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza al suo assistito; RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza del 29 ottobre 2018 del Giudice di pace di Firenze che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Ostento per il delitto di lesione personale ai danni di Estewan Lai e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al 4. risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. In particolare, il Tribunale ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Estewan Lai, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello alla parte civile, che pertanto non aveva potuto partecipare al giudizio di secondo grado, con conseguente nullità generale a regime intermedio della sentenza di appello, tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. In data 5 febbraio 2021 la parte civile aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la rimessione nel termine per proporre ricorso per cassazione e l'istanza era stata accolta dal Tribunale di Firenze con provvedimento del 12 aprile 2021. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale, nell'assolvere l'imputato, non si è confrontato con le ragioni poste dal Giudice di pace a base della pronuncia di condanna, omettendo di fornire una «motivazione rafforzata». Il Tribunale si è limitato ad affermare che dalla foto della targa del veicolo utilizzato dall'autore del delitto e dalla querela non si ricavano elementi in grado di rivelare l'identità del colpevole. In realtà, dalla relazione degli operatori della polizia giudiziaria risultava che l'imputato aveva ammesso la sua responsabilità e che per tale motivo era stata interrotta l'assunzione di sommarie informazioni dallo stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che i vizi dell'ordinanza adottata in occasione della rimessione in termini sono suscettibili di essere rilevati soltanto dal giudice ad quem (Sez. 1, n. 1202 del 16/5/2012 dep. 2013, Pacini, Rv. 254255), in occasione del giudizio introdotto attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione (cfr. anche Sez. 3, n. 5771 del 19/7/2017 dep. 2018, Cicala, Rv. 272118). Il giudice dell'impugnazione — nel caso di specie questa Corte di cassazione — ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, con la conseguenza che può dichiarare l'impugnazione tardiva (Sez. 4, n. 20420 del 27/04/2021, Khan, Rv. 281207).A questa Corte di cassazione spetta, quindi, in sede di controllo ex art. 591 cod. proc. pen. sull'ammissibilità dell'impugnazione, la verifica della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, e quindi, anche della eventuale nullità dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa (Sez. 6, ord. n. 1599 del 27/5/1993, Dal Maso, Rv. 196020) Nel caso di specie, avendo la parte civile chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze a seguito di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze del 29 ottobre 2018, la competenza a provvedere sulla istanza di restituzione nel termine spettava a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

Né era concepibile la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non avendo la parte civile sollevato, con la istanza di restituzione nel termine, questioni relative al titolo esecutivo. Essendo la istanza di restituzione stata accolta da giudice funzionalmente incompetente, il relativo provvedimento è affetto da nullità insanabile, come tale rilevabile anche in questa sede (vedi Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198219). L'annullamento del provvedimento di restituzione nel termine determina la tardività dell'impugnazione e quindi la sua inammissibilità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila