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Sentenza — n. 28007/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, Sezione per le misure di prevenzione, in composizione collegiale ha respinto l'istanza di sussidio avanzata da Clotilde Lafleur e Sandro Baratto, sottoposti a procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali.

Regesto Legislator

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art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Rv. 273039), mentre l'ordinanza collegiale emessa all'esito di tale opposizione può essere impugnata mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Rv. 273039; Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Rv. 262428).

Parole chiave

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patrocinatore d'ufficio tutela del processo decisionale mandato precauzionale indennità del difensore d'ufficio diritto a un difensore assistente tutelare

Disposizioni normative citate

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art. 568 cod. proc. pen
Nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono impugnabili perché manca al riguardo un'espressa previsione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Lafleur Clotilde, nata a Carnnagnola il 17/04/1956 2. Baratto Sandro, nato a Ivrea il 31/03/1953 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, Sezione per le misure di prevenzione, in composizione collegiale ha respinto l'istanza di sussidio avanzata da Clotilde Lafleur e Sandro Baratto, sottoposti a procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso Clotilde Lafleur e Sandro Baratto, a mezzo dei loro difensori, articolando un unico motivo con il quale deducono che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, competente funzionalmente a provvedere sulla istanza era il giudice delegato alla procedura, cosicché l'ordinanza, adottata dal Tribunale in composizione collegiale, ossia da un giudice funzionalmente incompetente, è affetta da nullità assoluta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. L'art. 40, comma 2, d.lgs n. 159/2011 attribuisce alla competenza del giudice delegato, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti di cui all'art. 47 della legge fallimentare, riguardanti diritti personali. Nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono impugnabili perché manca al riguardo un'espressa previsione. Fanno eccezione i provvedimenti indicati dall'art. 47 legge fall. - adottabili dal giudice delegato nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia ex art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 - che possono essere oggetto di opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione (Sez. 5, n 57130 del 30/10/2018, Rv. 274444;

Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Rv. 273039), mentre l'ordinanza collegiale emessa all'esito di tale opposizione può essere impugnata mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Rv. 273039; Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Rv. 262428).

3. L'ordinaria inoppugnabilità dei provvedimenti adottati dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione conferma che quest'organo è dotato di una sua autonoma sfera di competenza funzionale, non derogabile se non per espressa previsione normativa e nelle forme normative previste. Questo assetto sistematico verrebbe meno se si ammettesse che gli stessi provvedimenti di competenza del giudice delegato possano essere adottati dal tribunale in composizione collegiale prima ancora che quest'organo sia investito, nelle forme procedurali legislativamente fissate, del potere di provvedere.

L'incompetenza funzionale - assimilabile a quella per materia - lede la ripartizione delle attribuzioni giurisdizionali in relazione allo sviluppo del processo e si riflette sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice e allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema e la mancanza di competenza funzionale da parte del giudice che lo ha emesso rende viziato da nullità assoluta il provvedimento adottato (Sez.

U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198219; Sez. 6, n. 20566 del 01/07/2020, Paltrinieri, Rv. 279268; Sez. 6, n. 38264 del 03/07/2019, Paltrinieri, Rv. 276714).

4. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice delegato del Tribunale di Genova competente ex art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice delegato del Tribunale di Genova, competente a decidere sull'istanza ai sensi dell'art. 40