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Ordinanza — n. 28002/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28002/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNETTI SILVIA nato a TRIESTE il 07/08/1974 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/se ite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI 0. :kkAt4.4,v9-1,141 udito il difensore CAMERALIZZATA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di Bernetti Silvia avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza disposta nei suoi confronti, ha rigettato l'impugnazione.

Parole chiave

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requisito della firma difesa obbligatoria diritto a un difensore requisito costituzionale prestazione di garanzia diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNETTI SILVIA nato a TRIESTE il 07/08/1974 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/se ite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI 0. :kkAt4.4,v9-1,141 udito il difensore CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di Bernetti Silvia avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza disposta nei suoi confronti, ha rigettato l'impugnazione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Bernetti Silvia, personalmente, apponendovi la propria sottoscrizione.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - peraltro tardivamente, dall'imputata personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così