Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27997/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for lack of admissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued for a lack of reasoning regarding acquittal conditions, but the court noted that the 2017 procedural reform restricts appeals to specific grounds like legal qualification or penalty illegality. Consequently, the court ruled that omitting reasoning on acquittal conditions is no longer a valid ground for cassation, leading to a dismissal and costs award.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, rendering omissions regarding acquittal conditions inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal procedural reform 2017 acquittal conditions cassation inadmissibility legal qualification error motivi di cassazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC BRONZO nato il 30/11/1983 SULEJMANOVIC TAHIR nato il 15/02/1983 SULEJMANOVIC VAHID nato il 25/03/1986 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.1 ricorsi proposti nell'interesse di Halilovic Bronzo, Sulejmanovic Tahir, Sulejmanovic Vahid, sono inammissibili, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggìamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).

Né potrebbe essere articolato un vizio attinente alla determinazione della pena (come fatto nel ricorso proposto nell'interesse di Tahir), a meno che non ricorra l'ipotesi di pena illegale - non dedotta nè sussistente nel caso di specie.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i4 ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammend