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Sentenza — n. 27996/2022 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed due to lack of standing and improper subject matter regarding non-punitive proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27996/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed by a lawyer without special power of attorney and concerned a non-punitive decision. The appellant argued that the lack of notification of the hearing schedule violated procedural rights, while the prosecution and civil parties requested rejection. The Court ruled that the appeal lacked standing due to the missing power of attorney and that the subject matter did not involve a criminal penalty, thus falling outside the scope of the extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: The extraordinary appeal is inadmissible if filed by a lawyer without special power of attorney or if the challenged decision does not impose a criminal penalty.

Parole chiave

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extraordinary appeal lack of standing special power of attorney criminal penalty requirement procedural inadmissibility notificazione viziata avviso dei difetti notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Nell'interesse di Guglielmo Maurizio viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 122 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
In terzo luogo, gli avvisi nel giudizio di cassazione sono notificati al difensore, salvo il caso che l'imputato non sia assistito da un difensore d'ufficio (art. 613, commi 2 e 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
D.L. 28/10/2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 625-bis cod. proc. pen
Nell'interesse di Guglielmo Maurizio viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nei confronti della sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 5.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014
(Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019
264048 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020
In secondo luogo, il ricorso straordinario è rimedio esperibile in relazione a sentenze di condanna, dovendosi intendere con tale termine quelle che importano l'applicazione di una sanzione penale (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv.
Sez. 5 n. 25239 del 13/07/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMO MAURIZIO nato a FELTRE il 04/11/1957 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni scritte trasmesse conclusioni scritte nelkinteresse di Antonio Fanna, da un lato, e di Anna Maria Cappellin, Alvise Foscolo e Luciano Foscolo, dall'altro. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.

Nell'interesse di Guglielmo Maurizio viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nei confronti della sentenza n. 33900 del 22/04/2021 della I sezione di questa Corte. Si lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte non era stato notificato né al Guglielmo né al suo difensore 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse di Antonio Fanna, da un lato, e di Anna Maria Cappellin, Alvise Foscolo e Luciano Foscolo, dall'altro.

3. Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto, per difetto di legittimazione soggettiva, poiché proposto dal difensore non munito di procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 27/07/2015, Zangari, Rv. 264048 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 0).

4. In secondo luogo, il ricorso straordinario è rimedio esperibile in relazione a sentenze di condanna, dovendosi intendere con tale termine quelle che importano l'applicazione di una sanzione penale (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413 - 01, che ne ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza). Per questa ragione si è ritenuto che il ricorso straordinario è esperibile anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ma solo quando quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. 5 n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01, che ne ha tratto la conseguenza per cui è ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la decisione sul ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di commutazione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione nella misura di trent'anni ai sensi dell'art. 30, lett. b), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successive modificazioni).

Nel caso di specie, al contrario, il procedimento definito dalla menzionata sentenza della I sezione aveva ad oggetto le modalità di pagamento dei compensi dovuti all'amministratore giudiziario del compendio oggetto di sequestro preventivo.

5. In terzo luogo, gli avvisi nel giudizio di cassazione sono notificati al difensore, salvo il caso che l'imputato non sia assistito da un difensore d'ufficio (art. 613, commi 2 e 4, cod. proc. pen.). E, nel caso di specie, l'avviso risulta essere stato notificato proprio all'avv. Vincenzo Lepre in data 11/02/2021.

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 5.000,00. Nulla per le spese delle parti civili, in assenza di richiesta in tal senso e di nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa