Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal due to lack of special power of attorney and improper grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible for two primary reasons: the petitioner's lawyer lacked a special power of attorney and the appeal was filed on grounds not permitted for extraordinary remedies. The court noted that the lower court had already thoroughly examined the arguments regarding life imprisonment, rendering the claim for an omitted review invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: An extraordinary appeal is inadmissible if filed by a lawyer without a special power of attorney or if it concerns grounds excluded from such remedies, such as alleged omissions in the examination of arguments already presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOVE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1961 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Francesco Bove è stato proposto ricorso straordinario (in realtà qualificato come motivi aggiunti ad un ricorso che, tuttavia, non risulta essere stato presentato) ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 31287 del 03/06/2021 con la quale la VII sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del medesimo Bove avverso l'ordinanza datata 11/01/2021 della Corte d'assise di appello di Salerno.
2. Il ricorrente, dopo avere sviluppato critiche articolate alla legittimità dell'ergastolo, lamenta che l'ordinanza di questa Corte avrebbe «liquidato in poche righe la richiesta difensiva, molto motivata, non adducendo alcun motivo di rilievo alle eccezioni di incostituzionalità rilevate dal ricorrente».
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, innanzi tutto, per difetto di legittimazione soggettiva, poiché proposto dal difensore che non risulta munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 27/07/2015, Zangari, Rv. 264048 - 01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 0).
5. Esso, inoltre, si colloca manifestamente al di fuori dei casi nei quali è consentito il ricorso straordinario. L'ordinanza ha puntualmente esaminato il contenuto delle censure rivolte avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione e ha illustrato argomentatamente per quale ragione l'ergastolo nell'ordinamento italiano non rappresenta affatto una pena di durata illimitata, alla luce dell'art. 176 cod. pen. Ne discende non sussiste alcun omesso esame delle censure prospettate. Al riguardo, questa Corte ha condivisibilmente osservato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese. (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Rv. 269868 - 01).
6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Am