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Sentenza — n. 27988/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to timely object to witness revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to timely object to the lower court's revocation of his defense witness. Although the defendant argued the revocation violated his right to defense and the principle of equality of arms, the court found no record of this specific objection in the trial minutes. Consequently, the court ruled that the defect was cured by the lack of timely objection, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 495 c.p.p.: A defect in the revocation of a defense witness must be immediately raised by the party; failure to do so cures the invalidity.

Parole chiave

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timely objection requirement witness revocation right to defense cured defect equality of arms inadmissibility appeal procedural nullity documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Nondimeno, la indicata invalidità, ove effettivamente verificatasi, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez.
Art. 495 c.p.p.
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 495 del codice di rito in relazione all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
art. 494 cod. pen
1.Con sentenza del 3.12.2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale nei confronti di D'Emilio Massimo che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 111 della Costituzione
d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti" (Cass.
art. 495 cod. proc. pen
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 495 del codice di rito in relazione all'art.
art. 468 cod. proc. pen
In ogni caso, evidenzia la corte territoriale che l'appellante, odierno ricorrente, non ha indicato le circostanze e i fatti concreti sui quali avrebbe dovuto riferire il teste, nonostante il chiaro disposto normativo di cui all'art. 468 cod. proc. pen.
art. 495 c.p
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 495 del codice di rito in relazione all'art.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39764, Rafhor
Sez. V, 11 marzo 2016, n. 10425, Lanzafame
Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M
pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M, Rv.
Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, Mignogna
Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello
269050; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.
Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro
Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EMILIO MASSIMO nato a PESCARA il 29/05/1958 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uqito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO c13,eiha concluso chiedendo tx-'agio^-v--k: 44-9L,a udito il difensore CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 3.12.2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale nei confronti di D'Emilio Massimo che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 495 del codice di rito in relazione all'art. 6, comma e/o §terzo, lett. d), della CEDU e all'art. 111 della Costituzione, lamentando che il tribunale ha proceduto alla revoca del teste della difesa, Toto Luigi, senza addurre motivazione sul necessario requisito della sua superfluità; e ciò ha integrato una palese violazione del diritto dell'imputato di difendersi provando e del principio, affermato anche dalla Corte Edu, della cd. parità delle armi, che ha comportato una nullità definita a regime intermedia dalla Corte di Cassazione; che nel caso di specie è stata prontamente eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, come emerge dai verbali di udienza del 16.12.2020 e 10.2.2021, e ha anche costituito specifico motivo di appello.

A sostegno dell'importanza della testimonianza adduce che il teste revocato avrebbe potuto fornire la prova della mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato in relazione alla condotta al medesimo ascritta di avere fraudolentemente reperito la carta d'identità e il tesserino sanitario di Mane Mouhamed utilizzandolo in modo fraudolento. Si evidenzia che in ogni caso dalla deposizione del teste Cardinale Luigi, posta a base dell'affermazione di responsabilità del D'Emilio, non emerge con certezza che il Marco di cui egli parla sia da identificarsi nell'imputato, avendo piuttosto il teste non riconosciuto in alcuna delle fotografie sottoposte al suo esame in dibattimento la persona di nome Marco che si recava presso il suo ufficio per richiedere visure o bilanci di altre società e, quanto al D'Emilio ha affermato di non conoscerlo, di non averci mai avuto a che fare.

Indi si insta per la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del teste e per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato nel replicare agli argomenti esposti dal P.G. ha concluso insistendo nell'accoglimento di motivi di ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. Se è pur vero che "è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro 4 superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di 'difendersi provando', stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della 'parità delle armi' sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti" (Cass. pen., sez.

V, sent. n. 51522 del 30 settembre 2013, RV. 257892-01), è altrettanto vero che tale vizio non è ravvisabile nel caso di specie. In effetti, la decisione del primo giudice, condivisa dalla corte territoriale, non si è limitata a rilevare, all'udienza del 16.12.2020 - come emerge per tabulas - la citazione tardiva del teste, che non compariva quindi all'udienza, ma ha anche affermato, sia pure in maniera sintetica, la sopravvenuta superfluità dell'escussione del testimone. In altri termini, nel caso di specie, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, la decisione di revocare l'ammissione del teste veniva maturata in quanto il tribunale aveva già a disposizione le altre risultanze istruttorie, trovandosi il processo già in avanzato stato di istruttoria dibattimentale.

In ogni caso, evidenzia la corte territoriale che l'appellante, odierno ricorrente, non ha indicato le circostanze e i fatti concreti sui quali avrebbe dovuto riferire il teste, nonostante il chiaro disposto normativo di cui all'art. 468 cod. proc. pen. lo richieda; né lo stesso ha specificato le ragioni per le quali era necessaria l'audizione del teste; sicché, giustamente, la corte territoriale evidenzia altresì come, in assenza di tali indicazioni, il robusto quadro probatorio - rafforzato tra l'altro dalla deposizione dell'altro teste della difesa - avrebbe reso superflua qualsiasi ulteriore acquisizione probatoria.

Va, invero, ribadito che la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione di prova dedotta, o di revoca di quella già ammessa, esige che ne sia precisata la portata, indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 c.p.p. (Sez.

V, 31 agosto 2017, n. 39764, Rafhor; Sez. V, 11 marzo 2016 (P.U. 28 ottobre 2015) n. 10425, Lanzafame): onere cui, come già precisato, si è ritenuto che l'impugnante non abbia adempiuto. Nondimeno, la indicata invalidità, ove effettivamente verificatasi, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M, Rv. 271732; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016 - 18/01/2017, Mignogna, Rv. 269050; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210;

Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257892), laddove nel caso di specie non vi è traccia di tale contestazione nel verbale dell'udienza del 16.12.2020 in cui si dà atto dell'intervenuta revoca del teste. Quanto, poi, alla doglianza che contesta il superamento di "ogni ragionevole dubbio" sulla base di stralci tratti dalla deposizione di Cardinale Luigi, è solo il caso di evidenziare la discutibile legittimità del metodo di presentazione della censura, che, deducendo il travisamento di una deposizione attraverso l'estrapolazione di singole frasi tratte dall'intero narrato, mira a minare il quadro probatorio definito robusto dalla corte territoriale con motivazione congrua e convincente senza neppure esplicitare le ragioni per le quali le circostanze enucleabili dal testo riportato in ricorso avrebbero rilevanza ai fini della insinuazione del dubbio che si è in tal modo inteso introdurre; laddove i documenti falsi riguardavano tale Mane Mouhamed, che escusso quale persona offesa, denunciante, ha riferito i fatti, spiegando come il D'Emilio, dal medesimo riconosciuto nell'effige mostratagli, lo avesse dapprima indotto a consegnargli i documenti di identità e avesse poi utilizzato i suoi dati e il suo codice fiscale per farlo figurare quale nuovo amministratore della società Setai Italia s.p.a. e per la conseguente iscrizione alla Camera di Commercio (formando o concorrendo a formare falsi documenti apparentemente riconducibili al predetto, quali modello di procura speciale, domanda di modifica di società, verbale di assemblea degli azionisti).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua