Cassation court annuls absentia judgment due to defective service of process to office counsel without proof of professional relationship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment and the first-instance judgment against the defendant, Stefano Vigenzone Toniolo, regarding a crime under Article 496 of the Penal Code. The appellant argued that the trial in absentia was null because the summons was served to his office counsel without evidence of a professional relationship. The court ruled that service to office counsel in an absentia trial is absolutely null unless a professional relationship or other proof of knowledge is established. Consequently, the lower court decisions were voided, and the case was remitted to the Milan Tribunal for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; nel giudizio in assenza, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio è affetta da nullità assoluta se non è accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIGENZONE TONIOLO STEFANO nato a TORINO il 17/12/1982 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI ORSI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avv. MARCO GATTI si riporta sia al ricorso che ai motivi aggiunti già depositati in cancelleria in data 11.03.2022. Insiste nell'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.
Con un unico motivo di ricorso, illustrato anche con successivi motivi nuovi, il difensore di Stefano Vigenzone Toniolo si duole della nullità della sentenza del 21/12/2021, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. In particolare, si lamenta che erroneamente il processo era stato celebrato in absentia nonostante che, all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, non avesse fatto seguito l'instaurazione di qualunque rapporto di tipo professionale.
2. Il decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale è stato notificato all'avv. Marco Gatti, difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio in sede di identificazione, come attestato dal verbale del 10/12/2014. Ora, secondo l'ormai ferma giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio donniciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Giorgieva, Rv. 281315 - 01, nella scia di Sez.
U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01). Ne segue che vanno annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Milano in data 14/04/2021, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Cos