Sentenza — n. 27967/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALERNO GIUSEPPE nato a SAN FRATELLO il 06/11/1965 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte: del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Giuseppe Salerno è stato proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 06/07/2020 con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Cirino Gallo, in relazione al delitto di diffamazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALERNO GIUSEPPE nato a SAN FRATELLO il 06/11/1965 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte: del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Giuseppe Salerno è stato proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 06/07/2020 con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Cirino Gallo, in relazione al delitto di diffamazione.
2. È stato trasmesso verbale del 07/09/2020 di remissione di querela sottoscritto dal Gallo con contestuale accettazione del Salerno.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela.
4. Preso atto dell'intervenuta remissione di querela e della conseguente accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato ex art. 152, primo comma, cod. pen., con regolamentazione delle spese coerente con il disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
5. Va aggiunto, per completezza argomentativa che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, oltre a determinare l'estinzione del reato per tale causa, travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014 - dep. 15/09/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 0).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Cos