Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction, rejecting special mitigation claim due to significant asset diversion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Di Giusto Beppino against the appellate court's partial reform of his bankruptcy fraud sentence. The defendant argued for a special mitigating circumstance based on the special leniency of the offense, claiming the damage was not severe enough to outweigh recidivism. The court dismissed this because the diversion of 5,000 euros from an active of the same value significantly impacted the creditor distribution, satisfying the threshold for denying the mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219, comma 3, L. fall.; The special leniency for minor offenses in bankruptcy requires evaluating the global reduction in the active mass available for distribution caused by the defendant's conduct, rather than the total bankruptcy debt, and is denied when the diverted assets are substantial enough to consistently affect the repayment ratio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIUSTO BEPPINO nato a PALMANOVA il 10/06/1961 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore i, IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 3.7.2018, aveva condannato Di Giusto Beppino alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione a due fatti di bancarotta preferenziale, così diversamente qualificato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione originariamente in rubrica ascrittogli, in relazione al fallimento della società "Sunfactory srl", dichiarato dal tribunale di Udine con sentenza del 18.9.2014.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante speciale, ex art. 219, ultimo comma, I. fall., da ritenere prevalente, secondo l'impostazione difensiva, sulla ritenuta recidiva reiterata.
3. Con requisitoria scritta del 18.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. Ed invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti; né è necessario che l'entità dell'attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118; Cass., Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243). La speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va, in altri termini, valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (cfr. Cass., Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658). Orbene la decisione della corte territoriale appare del tutto in linea con gli evidenziati principi, tenuto conto del valore complessivo dei beni oggetto di bancarotta preferenziale, che sono stati comunque sottratti al soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio, certamente idoneo a incidere in maniera consistente sul riparto finale (una somma di 5000,00 euro ricevuta in pagamento da un debitore della società; la somma di euro 1128,91 del saldo cassa, somme che l'imputato aveva trattenuto per sé e la sua famiglia a titolo di "rimborso" per le spese sostenute per consentire la prosecuzione dell'attività sociale), a fronte di un attivo di 5000,00 euro, costituito da un automezzo e alcuni beni, laddove alcun rilievo può attribuirsi al maxi schermo acquistato dalla fallita nel 2012 per un valore di 9.442,32 euro, posto che, in relazione a tale bene il ricorrente è stato assolto dal reato bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, con la formula perché il fatto non sussiste.
5. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp