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Sentenza — n. 27413/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraudulent bankruptcy grounds, upholding specific intent found in repeated theft reports.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the crime of fraudulent bankruptcy lacked specific intent. Although the lower court erred by applying general intent to the defendant's conduct, the appellate court correctly identified specific intent based on the defendant's repeated reports of the stolen accounting books. Consequently, the original conviction for fraudulent bankruptcy was upheld, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 216, comma 1, lett. b) law 24/2005; Art. 616 c.p.p.: The concealment of accounting books constitutes a distinct offense requiring specific intent to harm creditors, which can be proven by the administrator's repeated reports of the books' theft, even if the theft itself was not prosecuted.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy specific intent accounting books criminal appeal inadmissibility insolvency law criminal procedure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 216, comma 1, lett. b) law 24/2005
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Preliminarmente, il Collegio dà atto che è stata rigettata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore del ricorrente, considerata la sua a)6 irrilevanza, visto che il processo viene trattato cartolarmente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
art. 367 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi
Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018
Sez. 5, n. 19049 del 19/2/2010, Succi
Sez. 5, n. 19049 del 19/2/2010, Succi, Rv.
Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, Morace
Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALARA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 23/11/1969 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.10.2017 dal Tribunale di Livorno, confermando la decisione di condanna nei confronti di Antonio Malara alla pena principale di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari nella misura di anni due. Malara è stato condannato nella sua qualità di legale rappresentante della società CAM Immobiliare s.r.I., dichiarata fallita il 2.10.2013.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ritenuto accertato nei suoi confronti. Il ricorrente lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo doloso, necessario per la configurabilità del delitto contestatogli. La tesi difensiva fa leva sulla circostanza che le scritture contabili sono state sottrattegli poiché lasciate nella sua autovettura, oggetto di furto regolarmente da lui denunciato, e sottolinea l'assoluzione nei suoi confronti dal delitto di simulazione di reato, relativo proprio all'artificiosità della denuncia di furto.

Tali elementi dimostrano l'insussistenza della volontà di sottrarre le scritture contabili della società fallita e la riconducibilità della sua condotta, al più, ad un comportamento colposo, per aver non diligentemente custodito la documentazione societaria; in ogni caso non vi sarebbe prova del dolo specifico, coefficiente soggettivo necessario ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili.

3. Il PG Andrea Venegoni ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, svolto secondo direttrici di censura in fatto. 3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento di salute, essendo stato attestata la sua necessità di venti giorni di riposo assoluto, per le conseguenze di una crisi epilettica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Preliminarmente, il Collegio dà atto che è stata rigettata l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore del ricorrente, considerata la sua a)6 irrilevanza, visto che il processo viene trattato cartolarmente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15; sicchè non è prevista alcuna partecipazione del difensore in udienza, né, di conseguenza, può avere rilievo l'impossibilità del suo essere presente fisicamente.

2. Il ricorso si rivela inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. 2.1. Anzitutto, il motivo si snoda entro linee di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché volte a coinvolgere la Corte in valutazioni di merito, legate alla prova del furto delle scritture contabili, che, secondo la versione dei fatti che il ricorrente tenta di accreditare senza successo sin dai giudizi di merito, gli sarebbero state sottratte dopo che egli le aveva lasciate nella propria autovettura, oggetto di furto regolarmente da lui denunciato. Il ricorso sottolinea la valenza positiva dell'assoluzione decisa nei suoi confronti, nel processo intentato contro di lui per il delitto di simulazione di reato e relativo proprio all'artificiosità della denuncia di furto, ma gli argomenti difensivi risultano in ogni caso apodittici, assertivi e comunque prospettati in fatto.

E costituisce patrimonio interpretativo comune ritenere precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Il ricorso si rivela anche generico e, comunque, manifestamente infondato. La sentenza d'appello, infatti, ha adeguatamente esplorato il tema della volontà dolosa e specifica del ricorrente di privare gli organi fallimentari del contenuto conoscitivo facente capo alle scritture contabili al fine di creare pregiudizio ai creditori e impedire che venissero disvelate le proprie condotte illecite. I giudici di secondo grado hanno insistito lungamente sulla teoria di denunce, di smarrimento e poi di furto, indicative di tentativi, anche maldestri e malcelati, di evitare che la sottrazione delle scritture contabili, nessuna delle quali è stata consegnata alla curatela, fosse attribuita al ricorrente a titolo di bancarotta fraudolenta.

Le ragioni del ricorso, di contro, come si è anticipato, sono del tutto generiche ed assertive, oltre che svolte in fatto, limitandosi a contraddire le affermazioni del giudice d'appello ed a prospettare la versione difensiva fondata su una mera carenza di diligenza da parte dell'imputato, riguardo alla custodia delle scritture societarie.Anche il cenno all'assoluzione nel processo parallelamente instaurato per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen., in relazione al furto falsamente denunciato della propria autovettura, rimane soltanto generico ed assertivo quanto alla prospetta valenza dell'assoluzione in quel processo, esito che, a giudizio del ricorrente, dovrebbe determinare automaticamente l'effetto di ritenere insussistente il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale nei suoi confronti.

Tale conclusione, ovviamente, non può essere condivisa neppure in linea astratta, a prescindere dalla genericità della sua formulazione nel motivo di ricorso, già di per sé rivelatrice dell'inammissibilità della deduzione difensiva. 2.3. Quanto al tema della "qualità" del dolo utilizzato dai giudici di merito per attribuire il reato di bancarotta fraudolenta documentale al ricorrente, va ricordato che, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., tra alcune sentenze più recenti, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279839).

Ebbene, per quanto la sentenza di primo grado, in effetti, riconduca il coefficiente soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili all'erroneo parametro attributivo del dolo generico, piuttosto che a quello del dolo specifico, ed il giudice d'appello sembri avallare tale erronea prospettazione o quanto meno inserisca la manifesta condotta sottrattiva delle scritture contabili nelle forme tipiche della "tenuta irregolare in guisa da non consentire la ricostruzione degli affari" - questa, sì, fattispecie a dolo generico - tuttavia, la stessa Corte d'Appello, a dispetto della laconicità argomentativa delle ragioni del ricorso, ha individuato una volontà specifica e deliberata del ricorrente di nascondere la contabilità della fallita, valorizzando in chiave di condanna il numero ben più che significativo di volte in cui egli denunciato la sottrazione delle scritture contabili.

Accanto a tali dati motivazionali obiettivi è poi utile ricordare come questa Corte, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, abbia affermato da tempo che ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018, C., Rv. 274166;

Sez. 5, n. 19049 del 19/2/2010, Succi, Rv. 247251).Ed è noto che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (ex multis Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali