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Sentenza — n. 27398/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27398/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 febbraio 2021 (dep. il giorno 8 marzo 2021) il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Franco CORATELLA e Antonino CORATELLA avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Andria - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per i delitti di minaccia loro rispettivamente ascritti, commessi in danno di Angela INCHINGOLO, e li aveva condannati ciascuno alla pena di euro 51 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi in solido al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) e alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa INCHINGOLO.2.

Regesto Legislator

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articolo 587 c.p, art. 587 c.p; Sentenza — n. 27398/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 26771/2021, cit., che - richiamando Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258155, e Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226 - nella medesima ottica qui condivisa ha ritenuto assolutamente sovrapponibili al fine dell'effetto estensivo il «coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza» e il «coimputato che ha proposto ricorso [per cassazione] ma per motivi diversi» e ha rimarcato il difetto di ragionevolezza di un diverso trattamento di costoro).

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale garanzia di un equo processo sanzione penale pericolo di tortura procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento azione civile

Disposizioni normative citate

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articolo 587 c.p
Sotto tale ultimo profilo, si rileva che - a Franco e Agostino CORATELLA non è contestato il concorso nello stesso reato, bensì distinte ipotesi di minaccia in danno della medesima persona offesa, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod.
art. 587 c.p
26771/2021, cit.); - «la disposizione dell'art. 587 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26771/2021
201305 - 01, richiamata pure da Sez. 2, n. 26771/2021, cit.); - «la disposizione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORATELLA FRANCO nato a ANDRIA il 09/06/1975 avverso la sentenza del 26/02/2021 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e rimettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2021 (dep. il giorno 8 marzo 2021) il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Franco CORATELLA e Antonino CORATELLA avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Andria - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per i delitti di minaccia loro rispettivamente ascritti, commessi in danno di Angela INCHINGOLO, e li aveva condannati ciascuno alla pena di euro 51 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché entrambi in solido al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) e alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa INCHINGOLO.2.

Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del solo Franco CORATELLA, formulando un unico motivo con il quale è stata dedotta l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del gravame, che il Tribunale ha dichiarato in forza dell'art. 37 d. Igs. 274/2000, interpretato in contrasto con i princìpi posti più di recente dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevando come l'appello fosse stato proposto esclusivamente in relazione alla statuizione di condanna alla predetta pena pecuniaria, senza impugnare anche il capo civile della prima decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte - che, ad avviso del Collegio, merita condivisione - «è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale» (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677 - 01).

Dunque, tenuto conto che il primo Giudice aveva reso pure - come già rappresentato - condanna civile, erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello interposto, con un unico atto, dal ricorrente Franco CORATELLA e dal coimputato Agostino CORATELLA, che non ha presentato ricorso per cassazione. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per il giudizio, nei confronti sia del primo che del secondo per l'effetto estensivo. Sotto tale ultimo profilo, si rileva che - a Franco e Agostino CORATELLA non è contestato il concorso nello stesso reato, bensì distinte ipotesi di minaccia in danno della medesima persona offesa, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; - ai sensi dell'art. 597, comma 2, cod. proc. pen., «nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali»; - dalla disposizione da ultimo citata deve trarsi che, anche qualora si celebri ab origine un simultaneus processus senza che consti che sia stata disposta la riunione ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., allorché il motivo di impugnazione - come nella specie - abbia ad oggetto una violazione della legge processuale non esclusivamente personale (si ribadisce che gli imputati hanno presentato appello con un unico atto avverso la medesima sentenza, che aveva reso nei loro confronti condanna sia penale che civile, e che il gravame era stato erroneamente dichiarato inammissibile nei termini sopra esposti), l'accoglimento di esso giovi anche all'imputato non ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 26771 del 25/03/2021, Biondillo, Rv. 281551 - 01, in tema di accoglimento dell'impugnazione in ordine all'incompetenza per territorio); difatti, non solo non vi è una ragione sistematica per distinguere il caso della riunione da quello in cui sia stato instaurato sin dall'inizio un unico procedimento e celebrato un solo giudizio dalle ipotesi di riunione, ma - a ritenere diversamente - si paleserebbe un'ingiustificata disparità di trattamento che imporrebbe di investire della questione il Giudice delle leggi. Invero: - le Sezioni Unite hanno rilevato come «il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o [quel che qui importa] in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 c.p.p., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale, dedotto dall'impugnante diligente), [il] verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato» (Sez.

U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305 - 01, richiamata pure da Sez. 2, n. 26771/2021, cit.); - «la disposizione dell'art. 587 c.p.p. è stata uniformemente interpretata come dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione» (Sez. 2, n. 26771/2021, cit. che richiama Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2003, Manzi, Rv. 231242); - per quanto qui interessa, «davanti a situazioni riguardanti il processo, sostanzialmente comuni a tutti gli imputati coinvolti (si pensi, ad esempio, [...] al giudizio su un vizio processuale incidente su più imputati in modo identico), non può non operare il fenomeno dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante», poiché «si tratta di casi in cui i motivi di impugnazione investono questioni comuni ed ugualmente incidenti su più imputati, che l'ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali» (cfr.

Sez. 2, n. 26771/2021, cit., che - richiamando Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258155, e Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226 - nella medesima ottica qui condivisa ha ritenuto assolutamente sovrapponibili al fine dell'effetto estensivo il «coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza» e il «coimputato che ha proposto ricorso [per cassazione] ma per motivi diversi» e ha rimarcato il difetto di ragionevolezza di un diverso trattamento di costoro).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti del coimputato CORATELLA AGOSTINO non ricorrente. Dispone trasmettersi gli at