Italian Court dismisses appeal correcting criminal judgment name when defendant identity is proven despite name discrepancy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Prosecutor's appeal against an order correcting the name of a convicted defendant from Omar TAW to Cheikh Omar TALL. The Prosecutor argued the correction was improper because the original judgment did not explicitly confirm the defendant's identity, claiming it was a matter of judicial registry records rather than a material error. The court ruled that the correction was valid because the defendant was properly cited under the original name, establishing that physical identity overrides name discrepancies in execution proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 40 D.P.R. 313/2002: When a material error in a convicted person's name occurs after the final judgment, the execution judge may correct it if the defendant was properly cited under that name, as physical identity prevails over name discrepancies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInei confronti di: TALL CHEIKH OMAR nato il 02/01/1981 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 25 maggio 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di Cheikh Omar TALL, ha disposto la correzione delle generalità dì quest'ultimo riportate nella sentenza resa il 10 maggio 2012, nella quale era indicato come Omar TAW.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo con unico motivo che erroneamente si sarebbe dato corso alla correzione della sentenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.: ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, non ricorrerebbe un mero errore materiale, in quanto né dalla sentenza corretta né dall'ordinanza impugnata risulterebbe che la corretta identificazione del condannato constasse agli atti del procedimento deciso con la stessa pronuncia emendata, ragion per cui non è stato emendato un divario tra «l'effettivo pensiero» del Giudicante e «la sua manifestazione estrinseca»; dunque, si tratterebbe di una questione concernente le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale ex art. 40 d.P.R. 313/2002 di competenza del Tribunale di Roma, riguardando un condannato nato all'estero.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come condivisibilmente rappresentato dal Procuratore generale presso questa Corte, «quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito» (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014 - dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091 - 01; cfr. pure, tra le altre, Sez. 1, n. 48349 del 15/11/2012, dep. 13/12/2012, Ambrosoni, Rv. 254079); e nel caso in esame lo stesso ricorrente ha rappresentato che il soggetto tratto a giudizio come Omar TAW e, come esposto, condannato con la sentenza di cui è stata disposta la correzione con l'ordinanza impugnata, è da identificarsi proprio in Cheikh Omar TALL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM. Così d