Cassation court annuls defamation acquittal due to insufficient and unintelligible reasoning regarding evidence and witness statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale requested the annulment of a peace court acquittal for defamation due to insufficient and unintelligible reasoning. The defense argued the lower court's summary of testimonies was unclear and failed to logically connect evidence to the verdict. The Supreme Court agreed, finding the motivation failed to explain the conviction's basis and ordered a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A criminal judgment acquitting a defendant must provide clear, logical, and complete reasoning that allows the appellate court to verify the facts and the legal basis for the decision; otherwise, it is annulled for lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: PANAETE MIHAELA nato il 03/09/1968 in cui è parte civile: BULAU MIHAELA avverso la sentenza del 22/02/2021 del GIUDICE DI PACE di CAMERINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte dì cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato MILENA MAGGI del foro di Macerata che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 febbraio 2021 (dep. il 25 febbraio 2021) il Giudice di pace di Camerino ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Mihaela PANAETE dall'imputazione di diffamazione in pregiudizio di Mihaela BULAU, perché il fatto non sussiste 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, che ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere compiutamente «quanto avvenuto in udienza né sulla base di quali elementi probatori» si sia pervenuti alla decisione. In particolare, la motivazione sarebbe riporterebbe «sunti delle escussioni testimoniali [...] imprecisi e di difficile intellegibilità» (presumibilmente anche per refusi) e non consentirebbe di ripercorrere in maniere chiara e inequivoca e, in definiva, comprensibile, l'iter su cui si fonda la pronuncia liberatoria. Ragion per cui la motivazione dovrebbe ritenersi assente e resa in violazione dell'art. 546, comma 1, lertt. e), cod. proc. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso, di cui ha rassegnato la fondatezza, alla luce della sostanziale illeggibilità della motivazione, esistente ma del tutto insufficiente. Il difensore dell'imputata ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la sentenza impugnata riporterebbe gli elementi sulla base dei quali il quadro probatorio emerso in dibattimento è stato ritenuto incompleto, incoerente e non chiaro e, dunque, le ragioni a sostegno della statuizione liberatoria.
4. Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. La sentenza impugnata ha in effetti riportato quella che pare essere la sintesi, per nulla chiara, di talune dichiarazioni rese da Mihaela BALAU, Ottaviano TISI e Olga STEDIE; e ha assunto che «il quadro complessivamente emerso» non sarebbe coerente e chiaro, richiamando - in maniera parimenti poco chiara - una «verifica internet protocol» compiuta per risalire all'utenza (deve ritenersi attribuita all'imputata), indicando talune discordanze tra la narrazione della persona offesa e quella del TISI, non comprensibili (dato che si fa riferimento ai rapporti familiari, senza specificare tra chi intercorrano) ed attribuendo apoditticamente alla persona offesa talune «deduzioni»; infine, non pure oscuro chiaro il passo della motivazione in cui si afferma che la difesa avrebbe dimostrato - senza specificare in che modo - «il «libero collegamento al profilo facebook della BALAU».
Si tratta, con evidenza, di una motivazione del tutto insufficiente a far comprendere effettivamente i dati sulla scorta dei quali il Giudice ha argomentato e le ragioni per cui, a suo avviso, hanno condotto a una pronuncia liberatoria sia pure ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ossia di una motivazione che «non spiega in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento» dell'Organo giudi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;cfr. pure Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Camerino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Camerino per nuov