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Ordinanza — n. 26473/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects material error naming wrong appellate court in remitted order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in its own November 2021 judgment that incorrectly named the Perugia Court of Appeal instead of the Ancona Court of Appeal. The appellant argued the error was clerical, while the Court recognized the mistake under Article 623 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ordered the correction of the remitted order to ensure the correct appellate jurisdiction is identified.

Regesto Legislator

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Art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.: In case of annulment with remittal of an order, the proceedings must be transmitted to the judge who originally pronounced it, requiring correction of material errors regarding the designated court.

Parole chiave

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material error correction remitted order appellate jurisdiction clerical mistake Code of Criminal Procedure correzione di errore materiale revisione di una decisione errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Va corretto l'errore materiale relativo alla designazione del giudice del rinvio, dovendo applicarsi l'art. 623, comma 1 lett.
art. 671 cod. proc. pen
Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Corte di cassazione, su ricorso di Giovanni Neroni, ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che, quale giudice dell'esecuzione, aveva solo parzialmente accolto l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERONI GIOVANNI nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/12/1964 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Corte di cassazione, su ricorso di Giovanni Neroni, ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che, quale giudice dell'esecuzione, aveva solo parzialmente accolto l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.. Per mero errore materiale, in tale pronuncia il giudice del rinvio è stato indicato nella Corte di appello di Perugia, piuttosto che nella stessa Corte di appello di Ancona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va corretto l'errore materiale relativo alla designazione del giudice del rinvio, dovendo applicarsi l'art. 623, comma 1 lett. a), in cui si precisa che, in caso di annullamento con rinvio di una ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata.

P.Q.M.

Corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo, e nel ruolo di udienza, della sentenza n. 10713 del 30 novembre 2021 (dep. 2022) pronunciata nei confronti di Giovanni Neroni laddove si indica il giudice del rinvio nella "Corte d'appello di Perugia", piuttosto che nella "Corte d'appello di Ancona". Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2022.