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Sentenza — n. 26469/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26469/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAESANO SANTO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 14/10/1958 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lege/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA ee uLitt\, ) - udito il dif sore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza del 9 dicembre 2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 del codice di rito proposto personalmente da Maesano Santo avverso l'ordinanza emessa, il 14.6.2021, dalla Corte di Appello di Catanzaro, che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza avanzata dal prevenuto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per assoluta genericità dei motivi.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio diritto a un difensore audizione personale obbligatoria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAESANO SANTO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 14/10/1958 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lege/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA ee uLitt\, ) - udito il dif sore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza del 9 dicembre 2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 del codice di rito proposto personalmente da Maesano Santo avverso l'ordinanza emessa, il 14.6.2021, dalla Corte di Appello di Catanzaro, che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza avanzata dal prevenuto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per assoluta genericità dei motivi.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto, personalmente.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - dalla parte personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione >>. Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..