Sentenza — n. 26467/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di: OTHMANE BENDAOUD nato il 27/07/1999 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 382 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26467/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo lamenta che il Tribunale in • composizione monocratica, una volta non convalidato l'arresto, ha disposto la restituzione degli atti senza provvedere sulla richiesta di applicazione di misura cautelare formulata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di: OTHMANE BENDAOUD nato il 27/07/1999 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 21/01/2022, il Tribunale di Mantova non ha convalidato l'arresto di Othmane Ben Daoud per il reato di furto aggravato, rilevando che l'arresto non era stato eseguito in stato di quasi flagranza. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 382 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'individuazione dell'arresto è avvenuta sulla base delle informazioni di un testimone, mentre la polizia giudiziaria è intervenuta a distanza di pochissimi minuti, rintracciando l'indagato grazie alla corrispondenza del soggetto rispetto alle caratteristiche descritte.
Il secondo motivo lamenta che il Tribunale in • composizione monocratica, una volta non convalidato l'arresto, ha disposto la restituzione degli atti senza provvedere sulla richiesta di applicazione di misura cautelare formulata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.
U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). In conformità al principio di diritto richiamato, il giudice procedente ha escluso la quasi flagranza in quanto l'individuazione dell'imputato quale autore del furto è avvenuta non per percezione diretta da parte della P.G., ma esclusivamente a seguito della segnalazione di una persona informata sui fatti alla centrale operativa della polizia; ricostruzione, questa, non contraddetta dal ricorso. D'altra parte, l'ordinanza ha escluso che sulla persona dell'arrestato fossero state trovate tracce o cose pertinenti al reato di furto, il che conferma l'insussistenza della quasi flagranza.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell'arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con l'appello al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, deo. 2020, Trombetta, Rv. 278565; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 34031 del 07/07/2003, Lo Bue, Rv. 226757).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubbl