Cassation court annuls appeal dismissal due to material error in first instance judgment regarding appeal deadline calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing Giovanni Romagnollo's appeal as time-barred. The lower court incorrectly calculated the deadline based on a written judgment that omitted the thirty-day period for submitting the reasoning, whereas the oral reading and handwritten correction clearly established this term. The court ruled that the oral reading prevails over the written text, confirming the appeal was filed within the correct forty-five-day window.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.: When a first-instance judgment contains a material error omitting a time limit assigned orally, the oral reading and the judge's intent prevail, validating procedural acts performed within the corrected timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLLO GIOVANNI nato a ROVIGO il 27/12/1966 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputato Rcmagnollo Giovanni avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di percosse e minaccia grave. La Corte di appello aveva osservato: che il giudice di primo grado non si era assegnato un termine per il deposito della motivazione che dunque era quello di quindici giorni stabilito per legge a decorrere dalla data di deliberazione (16 dicembre 2019); che il deposito della motivazione, avvenuto il medesimo giorno della deliberazione, era stato tempestivo; che il termine per proporre appello, decorrente dal 31 dicembre 2019, era di trenta giorni e che dunque era spirato il 30 gennaio 2020; che l'appello era stato proposto soltanto il 26 febbraio 2020.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge. Sostiene il ricorrente che l'appello sarebbe tempestivo, in quanto il giudice di primo grado si era assegnato il termine di trenta giorni, come risulta dalla annotazione manoscritta apportata al dispositivo letto in udienza; termine che, erroneamente, era stato omesso nel dispositivo riprodotto nella sentenza- documento.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti„ nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
4. Il ricorso è fondato.
5. Dal dispositivo letto all'udienza del 16 dicembre 2019, risulta che il giudice di primo grado si è assegnato, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione. Per mero errore materiale, suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, MartUCCi, Rv. 243615), il giudice, nel redigere la sentenza, non ha riportato, nel dispositivo trascritto in calce alla stessa, l'indicazione del termine che si era dato. È ovvio, tuttavia, che, in base ai principi generali (cfr. Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), prevale il dispositivo letto e pubblicato in udienza e tanto più nel caso di specie, in quanto: - la volontà del giudice di fissare trenta giorni per il deposito della motivazione è chiara proprio perché lo stesso ha apportato a penna la correzione con l'indicazione del termine di trenta giorni, che ha controfirmato; - le parti, presenti alla lettura di quel dispositivo, sono state rese edotte del termine di trenta giorni e ad esso hanno fatto legittimo affidamento.
6. Deriva che: - la sentenza di primo grado viene deliberata il 16 dicembre 2019; - il termine di trenta giorni, assegnatosi dal giudice ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., spira il 15 gennaio 2020;- la motivazione viene depositata tempestivamente; - il termine per proporre appello, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), decorrenti dalla scadenza del termine ex art. 544 comma 3, cod. proc. pen. (art. 585, comma 2, lett. c), scadrebbe il 29 febbraio 2020 (anno bisestile); - l'atto di appello risulta depositato tempestivamente il 26 febbraio 2020.
7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'