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Sentenza — n. 26451/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26451/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Cito Mirko per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di socio unico e legale rappresentante, nel periodo dal 16 luglio 2007 alla data del fallimento, della Sarcoberg s.r.I., società dichiarata fallita il 20 novembre 2008.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 26451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie rappresentanza legale rappresentanza senza poteri colpa del patrocinatore truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
pen., la inosservanza dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CITO MIRKO nato a TARANTO il 05/04/1980 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Cito Mirko per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di socio unico e legale rappresentante, nel periodo dal 16 luglio 2007 alla data del fallimento, della Sarcoberg s.r.I., società dichiarata fallita il 20 novembre 2008.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla contraddittorietà e illogicità della sentenza in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Sostiene il ricorrente di essere stato un mero prestanome, che ha assunto la carica dietro compenso e che non ha avuto alcuna contezza del disegno fraudolento perseguito dagli effettivi gestori della società. 2.2. Con il secondo deduce, a mente dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza dell'art. 99 cod. pen.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico, poiché si esaurisce nella mera prospettazione della tesi difensiva senza alcun confronto critico con le effettive ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna. La Corte di appello, sulla scorta di una analisi scrupolosa delle emergenze probatorie, fornisce ampi argomenti a sostegno della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, del disegno ordito dagli amministratori di fatto in danno dei creditori e che si è realizzato attraverso la distrazione di materiale per circa 300mila euro e il completo svuotamento del patrimonio societario; disegno che si è completato con la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili per l'intero periodo di amministrazione dell'imputato, al fine di impedire ai creditori di individuare le copiose risorse sottratte alla procedura concorsuale.

Indici di conoscenza vengono tratti: dalle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle quali si è ricavata la sua piena disponibilità alla esecuzione di operazioni truffaldine mediante ingenti trasferimenti di capitale da lui stessi autorizzati; dalla circostanza che l'imputato era ricorso allo stratagemma di presentarsi con le generalità e i falsi documenti recanti il nome del suo ignaro cugino (Cito Michele). Con tali argomenti il ricorso evita di misurarsi incorrendo nel vizio di aspecificità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 99 cod. pen. individuando in concreto sia i presupposti formali sia i presupposti sostanziali della ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale (pag. 8).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d