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Sentenza — n. 26450/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to contradictory reasoning regarding co-defendant identity and scope of weapon definition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment against Antonio Quirino due to a fundamental contradiction between the reasoning and the operative part. The lower court argued the defendant was acquitted in the first instance but then confirmed his conviction while shifting the entire factual analysis to a different co-defendant, Carella. The court ruled this error was too pervasive to be corrected under Article 130 of the Code of Criminal Procedure, as it fundamentally altered the motivational structure of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 585 c.p.; The judgment is annulled when the reasoning contradicts the operative part regarding the identity of the accused or the legal characterization of facts, as such errors cannot be remedied by material correction procedures.

Parole chiave

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contradictory reasoning material error correction co-defendant identity weapon definition Criminal Procedure Code annulment with remittal patronato a spese dello Stato circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 c.p.p.
Art. 585 c.p.
Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 585 cod.
Art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
d.p.r. n. 115 del 2002
Il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni, ma si è limitato ad inoltrare una richiesta di liquidazione del compenso ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002.
art. 585 cod. pen
Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 585 cod. pen., in quanto un "manico di scopa" non potrebbe farsi rientrare nella nozione di arma.
art. 130 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati
Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUIRINO ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO il 10/05/1970 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Quirino Antonio per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, commesso, in concorso con Carbone Andrea Luigi, ai danni di Nuccio Salvatore e Mangiapane Giusto Francesco. L'aggressione si è consumata all'interno del carcere di Saluzzo ed è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di contraddittorietà della sentenza che nella parte motiva si riferisce sempre alla responsabilità di "Carella", in concorso con Carbone, mentre nel dispositivo conferma la condanna a carico di Quirino. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 585 cod. pen., in quanto un "manico di scopa" non potrebbe farsi rientrare nella nozione di arma. Il difensore dell'imputato ha trasmesso istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni, ma si è limitato ad inoltrare una richiesta di liquidazione del compenso ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1. L'intera motivazione della sentenza impugnata è spostata sulla persona di Carella che viene indicato e ritenuto concorrente nella commissione del reato di lesioni per cui è processo, avendo agevolato l'aggressione materialmente posta in essere da Carbone Andrea Luigi (cfr. pag. 2 nella ricostruzione del fatto e pag. 3 nelle valutazioni finali: "L'azione deve essere attribuita in egual misura a entrambi i correi avendo ad essa contribuito in maniera determinante il Care/la sia nella fase preparatoria, localizzando la vittima, dando le necessarie indicazioni e armando il Carbone, sia in quella successiva, anche ai danni del Nuccio").

Mentre a Quirino si accenna come originario coimputato, assolto in esito al giudizio di primo grado. 2.2. È evidente che la Corte di appello ha "scambiato" la posizione di Quirino (del quale, in dispositivo conferma la condanna) con quella del Carella, tuttavia questa inversione introduce un errore che inficia l'intero assetto argomentativo della pronuncia di condanna. Ad esso, per la sua pervasività, non può porsi rimedio attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si finirebbe per incidere, in modo sostanziale, sul tessuto motivazionale della sentenza, così apportando quella modificazione "essenziale" del provvedimento che non è consentita dall'art. 130 cod. proc. pen..

Invero «L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione» (così in motivazione Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati).

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Va chiarito che non è maturato il termine prescrizionale del reato, avuto riguardo al fatto che nei confronti di Quirino è stata contestata e ritenuta (dal giudice di primo grado) la recidiva reiterata infraquinquennale. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Antonio Quirino con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Nulla sull'istanza di liquidazione presenta