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Sentenza — n. 26442/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26442/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha recepito il concordato sulla pena raggiunto dalle parti ex art. 599-bis cod. pen. nel procedimento a carico di Esposito Domenico in ordine al reato di furto pluriaggravato, consistito nell'essersi impossessato della vettura di Argenziano Gilda, dopo aver ottenuto dalla donna la consegna delle chiavi di accensione, fingendosi un parcheggiatore.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 646 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 26442/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La questione sulla definizione giuridica del fatto è manifestamente infondata alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta di colui che si impossessi di una cosa mobile affidata alla sua custodia momentanea, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Francesc:hino, Rv. 273639; conf. Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873).

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità assicurazione contro il furto scippo appropriazione semplice favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha recepito il concordato sulla pena raggiunto dalle parti ex art. 599-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo in ordine alla omessa verifica di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 646 cod. pen
e alla erronea definizione giuridica del fatto c:he avrebbe dovuto ricondursi alla ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha recepito il concordato sulla pena raggiunto dalle parti ex art. 599-bis cod.
art. 624 cod. pen
La questione sulla definizione giuridica del fatto è manifestamente infondata alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DOMENICO nato a NAPOLI il 14/04/1973 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, iin persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha recepito il concordato sulla pena raggiunto dalle parti ex art. 599-bis cod. pen. nel procedimento a carico di Esposito Domenico in ordine al reato di furto pluriaggravato, consistito nell'essersi impossessato della vettura di Argenziano Gilda, dopo aver ottenuto dalla donna la consegna delle chiavi di accensione, fingendosi un parcheggiatore.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo in ordine alla omessa verifica di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e alla erronea definizione giuridica del fatto c:he avrebbe dovuto ricondursi alla ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La doglianza sull'art. 129 cod. proc. pen. è generica, poiché il ricorrente non indica quale specifica causa di non punibilità non sarebbe stata rilevata dal giudice di appello e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la sosterrebbero. È comunque decisivo il rilievo che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

6. La questione sulla definizione giuridica del fatto è manifestamente infondata alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta di colui che si impossessi di una cosa mobile affidata alla sua custodia momentanea, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Francesc:hino, Rv. 273639; conf. Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873).

7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am