Sentenza — n. 26435/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAREA GIORGIO nato a SORA il 24/06/1978 2. FERRI PATRIZIA nata a SORA il 24/12/1978 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Fiorella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 disp. att. cod. proc. pen, art. 2621 cod. civ, art. 388 cod. pen, art. 2639 cod. civ, art. 81 cod. pen, art. 64 cod. pen; Sentenza — n. 26435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il ricorrente la migliore dottrina e giurisprudenza ammetterebbero una estensione della disciplina penale della bancarotta fallimentare ai fatti commessi nell'ambito del concordato preventivo solo "ove sia stato conclusivamente riscontrato lo stato di insolvenza (Cass. Sez. V, 7/7/2015, n. 50289)". Il decreto di ammissione al concordato, intervenendo nella fase iniziale della procedura, sarebbe inidoneo a tal fine, sicché dovrebbe escludersi che esso possa costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 236, comma secondo, legge fall.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. REA GIORGIO nato a SORA il 24/06/1978 2. FERRI PATRIZIA nata a SORA il 24/12/1978 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Fiorella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Rea Giorgio e Ferri Patrizia per i seguenti reati: - entrambi, in ordine al delitto di cui all'art. 236, comma secondo n. 1, in relazione agli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1, legge fall., per aver distratto - il primo quale amministratore di fatto e la seconda, compagna del primo, quale concorrente esterna, autrice materiale di vari prelevamenti -la somma complessiva di 1.211.513,00 euro nonché la ulteriore somma di euro 137.700,00 dal patrimonio della Villa Aurora s.p.a. (poi trasformata nella Villa Aurora srl), società esercente la gestione di una clinica privata, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 10 aprile 2018 (capo B, in cui il giudice per l'udienza preliminare già aveva ritenuti "assorbiti" ex art. 219, comma secondo, n. 1 legge fai!., il capo C afferente a ulteriori operazioni distrattive, nonché il capo F relativo alla fattispecie di bancarotta da reato societario); - il solo Rea Giorgio, anche del reato di cui all'art. 388, cod. pen., per avere venduto il pacchetto azionario della società Villa Aurora, sottoposto a pignoramento (capo L), nonché del reato previsto dall'art. 10-bis d.
Igs. n. 74 del 2000, per aver omesso, nella veste di amministratore di fatto di Villa Aurora spa, le somme trattenute a titolo di sostituto d'imposta per i lavoratori autonomi e dipendenti per i periodi di imposta relativi agli anni 2013 (capo N, per 804.092,00 euro), 2014 (capo O per 637.284,00 euro) e 2015 (capo P, per 647.383,00). Con la medesima sentenza Rea Giorgio è stato assolto dal reato di associazione per delinquere (capo A), con la formula "perché il fatto non sussiste"; con conseguente rimodulazione della pena; in favore della Ferri è stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (pluralità di fatti di bancarotta e danno patrimoniale di rilevante gravità), con diminuzione della pena.
Inoltre, per quanto qui interessa, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. è stata ridotta, di ufficio, ad anni quattro per Rea e ad anni due per Ferri, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti a firma del comune difensore.3. Nell'interesse di Rea Giorgio, si articolano un motivo "preliminare", nove motivi principali e due motivi nuovi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il motivo preliminare si eccepisce la nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza. L'avviso è stato notificato in unica copia nelle mani di Ferri Patrizia, sia per detta imputata personalmente, sia per il computato Rea Giorgio.
La relata di notifica attesta la consegna di un'unica copia per i due destinatari in violazione degli artt. 148, 169 cod. proc. pen. e 54, disp. att. cod. proc. pen. 3.2. Con il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo aggiunto si deduce vizio di motivazione e omessa o erronea valutazione di una prova decisiva. Si rappresenta che l'imputato è stato assolto, sin dal primo grado, dalla imputazione di falso in bilancio per gli anni antecedenti al 2013, tale circostanza si riverbererebbe sulla prova del dolo della bancarotta fraudolenta oggetto di addebito.
Circostanza sminuita o, comunque, non adeguatamente valutata dalla Corte di appello che non avrebbe spiegato come la mancata conoscenza delle falsità in bilancio possa conciliarsi la pretesa sussistenza del dolo (deduzione svolta in appello alle pagine 15 e 16 dell'atto principale "da leggere in combinato disposto con la memoria difensiva depositata all'udienza del 18 febbraio 2021"). 3.3. Con il secondo motivo del ricorso principale e, in parte, con il secondo motivo aggiunto, si denuncia vizio di motivazione circa il delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio (capo F).
Si sostiene che la nuova gestione di Villa Aurora avrebbe operato nel pieno rispetto dei principi giuridico-economici nella esecuzione della operazione contabile in contestazione (deduzione sviluppata alle pagine 3, 4 e 5 della memoria difensiva del 21 marzo 2019). 3.4. Con il terzo motivo del ricorso principale e con la residua parte del secondo motivo aggiunto si denuncia vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi B) e C). 3.4.1. Anzitutto si sostiene (al punto contrassegnato dalla lettera a) che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della documentazione contabile prodotta in allegato alla memoria difensiva del 18 febbraio 2021, attestante la destinazione di risorse a impieghi propri dell'attività di impresa.
Il ricorrente esamina nel dettaglio i vizi della sentenza impugnata in relazione ai capi da C/4 a C/7; nonché con riguardo alle operazioni "infragruppo" di cui al capo B) e alle residue parti del capo C (C/1, C/2, C/3). 3.4.2. Inoltre si afferma (al punto b) che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l'elemento soggettivo del reato, in considerazione della circostanza, già dedotta con l'atto di appello, della serie di bonifici effettuati da Rea, tra il dicembre 2016 e il marzo 2017, in favore della Villa Aurora spa per complessivi 418.725,00 euro.
Sarebbero gli stessi amministratori giudiziari ad avere dichiarato che questi versamenti hanno scongiurato il pericolo di una liquidazione immediata della società, consentendo l'avvio della procedura di concordato preventivo a tutela dei creditori. 3.4.3. Infine si lamenta (al punto c) erronea applicazione della norma incriminatrice, omessa valutazione della prova ed omessa motivazione in punto di vantaggi compensativi. L'ingiustizia del profitto conseguito dalle società del gruppo sarebbe da escludere anche nel caso di vantaggi compensativi ragionevolmente prevedibili, pur se non conseguiti.
Sul punto nessuna motivazione viene fornita dai giudici di primo e di secondo grado. Peraltro la posizione del Rea sarebbe stata accomunata a quella degli altri coimputati, senza distinzioni soggettive. 3.5. Con il quarto motivo si fa valere l'assenza di ragioni idonee ad attribuire all'imputato la qualifica di amministratore di fatto. 3.6. Con il quinto si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.388 cod. pen. (capo L). Si assume: - che l'atto di pignoramento non sarebbe mai stato notificato all'imputato; - che l'atto di pignoramento sarebbe stato illegittimo, in quanto azionato dal Cassinelli solo mediante la notifica a Villa Aurora, in assenza di notifica alla debitrice principale, la GRS srl, amministrata da Rea; - che la prova della conoscenza del pignoramento viene desunta da mere illazioni e congetture inidonee a fondare la prova logica di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. 3.7.
Con il sesto motivo afferente alle violazioni tributarie (capi N), O) e P), si contesta l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, nonché la violazione di legge laddove non si tiene conto che il soggetto penalmente responsabile dei reati di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 74 del 2000 sarebbe solo l'amministratore di diritto. 3.8. Con il settimo motivo si denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 236 legge fall. laddove si equipara il decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Secondo il ricorrente la migliore dottrina e giurisprudenza ammetterebbero una estensione della disciplina penale della bancarotta fallimentare ai fatti commessi nell'ambito del concordato preventivo solo "ove sia stato conclusivamente riscontrato lo stato di insolvenza (Cass. Sez. V, 7/7/2015, n. 50289)". Il decreto di ammissione al concordato, intervenendo nella fase iniziale della procedura, sarebbe inidoneo a tal fine, sicché dovrebbe escludersi che esso possa costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 236, comma secondo, legge fall.
Come si desumerebbe dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 5 n. 15712 del 2014, il provvedimento che segna la configurabilità della fattispecie criminosa in rassegna sarebbe il decreto di omologa, poiché solo questo provvedimento verifica la condizione di insolvenza della società; e ciò è tanto più vero dopo che la riforma attuata con dl. n. 83 del 2015 ha modificato le condizioni di accesso, i requisiti di permanenza, i connotati negoziali della procedura di concordato preventivo. 3.9. Con l'ottavo motivo denuncia l'omessa motivazione e la manifesta illogicità in punto di "eccessività della pena".
A fronte di specifici elementi dedotti con l'atto di gravame, la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta in punto di misura della pena, giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e entità degli aumenti di pena per la continuazione. 3.10. Con il nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della durata della pena accessoria e nel riconoscimento di un danno patrimoniale a favore delle parti civili.
4. Nell'interesse di Ferri Patrizia, vengono proposti cinque motivi, nonché un motivo nuovo. 4.1. Con il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo aggiunto si deduce vizio di motivazione e omessa o erronea valutazione di una prova decisiva in relazione alla condotta distrattiva di cui ai capi B) e C) dell'imputazione. 4.1.1. La Corte di appello avrebbe errato nella valutazione dello specifico contenuto della delega conferita all'imputata dall'amministratore; inoltre avrebbe ignorato la documentazione prodotta, da cui emergerebbe che le operazioni bancarie ordinate dalla Ferri sarebbero "mere attività esecutive disposte non autonomamente e volontariamente, ma in forza di documentazione contabile che rendeva legittimo il pagamento effettuato" a favore di soggetti non estranei all'attività della società "Villa Aurora", in aderenza all'oggetto sociale.
Inoltre i pagamenti si sarebbero concentrati in un ristretto ambito temporale (dal 15 marzo al 4 aprile 2017), sarebbero stati di lieve entità e avrebbero fatto seguito a una serie di bonifici effettuati da Rea per complessivi 418.725,00 euro.4.1.2. Analoghe considerazioni varrebbero per il bonifico effettuato il 4 agosto 2016 per l'importo di 35.200,00 a favore del Gruppo Sant'Alessandro spa. Anche questa ulteriore operazione troverebbe giustificazione nella delibera dell'assemblea dei soci che la qualificherebbe come finanziamento "infragruppo", quindi legittimo e non distrattivo "quantomeno per quanto la Ferri poteva cogliere". 4.2.
Con il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo aggiunto si contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la ritenuta sussistenza del dolo dell'extraneus in ordine al reato di bancarotta di cui ai capi B) e C). La Corte di appello ha ricavato la consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni compiute dalla Ferri dal rapporto sentimentale che la legava al Rea, con comunanza di interessi anche economici. Si tratterebbe di un percorso argomentativo che incorre in diverse cadute logiche laddove ricorre a: il principio del "non poteva non sapere"; la immotivata presunzione della volontarietà dell'extraneus di concorrere con l'intraneus nella consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; l'indebito richiamo a fattori irrilevanti quali l'aver avuto l'imputata interessi societari in comune con Rea e con Petricca.
Infine la ricorrente richiama i medesimi argomenti già spesi nel ricorso di Rea a proposito della assoluzione dal falso in bilancio e del beneficio ricavato dalla società per effetto dei versamenti compiuti dal Rea. 4.3. Con il terzo motivo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle espresse da Rea con il settimo motivo di ricorso in merito alla erronea interpretazione dell'art. 236 legge fall.. 4.4. Con il quarto si duole della eccessività della pena e della omessa motivazione sul punto. 4.5. Con il quinto riproduce il nono motivo del ricorso Rea su durata delle pene accessorie e riconoscimento di un danno patrimoniale in favore delle parti civili.
5. I difensori delle parti civili, avv. Vittorio Milardi e avv. Domenico Ruggiero, hanno depositato conclusioni scritte e nota spese prima dell'udienza pubblica di discussione orale, senza parteciparvi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno accolti limitatamente al punto della determinazione della pena; nel resto sono, nel complesso, infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità.La identità delle questioni principali ne consente una trattazione unitaria.
2. L'eccezione preliminare. È manifestamente infondata l'eccezione di nullità della notificazione, all'imputato Rea Giorgio, dell'avviso di deposito della sentenza. Secondo ius receptum, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. — per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione — non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità (Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248526; conf. tra le ultime Sez. 4, n. 22006 del 23/01/2018, Garbin, Rv. 272743). Peraltro, nel caso di specie, tale irregolarità non ha cagionato alcun pregiudizio all'imputato, che ha proposto ricorso per cassazione, così esercitando quel diritto cui la notificazione era prodromica.
3. Inammissibilità dei motivi inediti. In secondo luogo va rilevata la inammissibilità di tutti i motivi nuovi (molti dei quali, peraltro, declinati in fatto), che sono stati coltivati con i ricorsi senza essere mai stati sottoposti alla disamina del giudice di appello. Invero non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745;
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3.1. Gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado, affidandosi ai motivi così sintetizzabili: - inconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi B e C) in presenza del solo decreto di ammissione al concordato preventivo, non seguito da dichiarazione di fallimento; nonché, per la posizione di Ferri, assenza di dolo dell'extraneus nel concorso con gli amministratori; - insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta (capi B e C), avuto riguardo alle condotte riparatorie attuate da Rea (di cui poteva giovarsi anche la Ferri), mediante versamenti, a favore della società, per complessivi euro 418.725; insussistenza dell'elemento soggettivo desumibile dai medesimi esborsi e dalla assenza di prova della conoscenza, in capo ai ricorrenti, dello stato di crisi della società Villa Aurora spa; - insussistenza, sotto il profilo materiale e psicologico, del reato di cui all'art.388 cod. pen. (capo L);- impossibilità di ricondurre a Rea le violazioni contributive di cui all'art. 10- bis d.
Igs. n. 74 del 2000 (capi N, O e P), dato che di esse è chiamato a rispondere solo l'amministratore di diritto e non l'amministratore di fatto; - insussistenza del reato associativo (qui non più in rilievo, atteso l'esito assolutorio del giudizio di appello); - questioni sulla determinazione della pena principale. Le successive memorie prodotte ai giudici di appello (più volte citate nei ricorsi per cassazione) non possono ampliare il thema decidendum risultante dal gravame principale. Invero: «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi Peter, Rv. 280294). 3.2.
Ne consegue che sono inammissibili perché inediti: - rispetto al ricorso Rea: il primo, il secondo, il terzo (quest'ultimo limitatamente alle doglianze contrassegnate dalle lettere a e c), il quarto e il nono motivo; - rispetto al ricorso Ferri: il primo e il quinto motivo. 3.3. Anche nel presente giudizio di legittimità sono stati depositati motivi nuovi, i quali nulla aggiungono a quelli principali cui si riferiscono e ne seguono pertanto le sorti.
4. Il reato di cui all'art. 236 legge fall. (capi B, C e F) 4.1. La ricostruzione dei fatti è stata operata in maniera conforme dalle sentenze di primo e secondo grado che si saldano insieme, formando un'unica struttura argomentativa. La società Villa Aurora spa (poi trasformata in società a responsabilità limitata) — storica clinica privata di Reggio Calabria — è stata ammessa, alla luce dell'acclarato stato di insolvenza, alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. legge fall., successivamente cristallizzatasi con l'approvazione di c.d. "concordato preventivo con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 168-bis legge fall. 4.1.1.
I fatti di bancarotta, contestati agli odierni ricorrenti ai sensi dell'art.236 legge fall., riguardano, in modo precipuo, la sistematica spoliazione del patrimonio della Villa Aurora operata da Giorgio Rea, quando, a partire dall'agosto del 2014, ne diviene l'effettivo dominus, grazie all'acquisto del 95% del pacchetto azionario da parte della società Gruppo Sant'Alessandro S.p.A. a lui riferibile (in quanto proprietario delle quote e presidente del consiglio di amministrazione). Il depauperamento è stato realizzato attraverso il drenaggio delle liquidità - mediante bonifici bancari privi di reale causale e di contropartita, nonché mediante vari artifici contabili e passaggi di proprietà - in favore di altri organismi societari sempre nella disponibilità del Rea (capi B e C).
Anzitutto viene in rilievo l'operazione consistita nel trasferimento, tra i mesi di marzo e ottobre 2015, da Villa Aurora al Gruppo Sant'Alessandro S.p.A. della somma complessiva di 1.211.513,00 euro a titolo di "finanziamento infragruppo", in esecuzione di dodici "determine", con le quali l'amministratore di diritto dava attuazione alle disposizioni impartite dal socio di maggioranza "Gruppo Sant'Alessandro S.p.A.", società nelle mani di Rea Giorgio (capo B prima parte). I giudici di merito pongono in luce, ai fini della connotazione distrattiva della operazione, i seguenti elementi: - in quel periodo la società "Villa Aurora" versava in uno stato di crisi economica e finanziaria, così come confermato, tra l'altro, dall'applicazione di un contratto di solidarietà, in forza del quale i dipendenti della clinica avevano rinunciato al 20% della retribuzione per mantenere i livelli occupazionali; - le "determine" non indicavano la motivazione del finanziamento e non specificavano le modalità e i tempi di restituzione dello stesso, riportando unicamente la seguente indicazione: "L'amministratore si riserva di conoscere nel prosieguo, in tempo utile per la predisposizione del bilancio d'esercizio, le modalità e i tempi di restituzione del finanziamento erogato [...]"; - a fronte del prestito di C 1.242.010,00 la società Gruppo Sant'Alessandro ha restituito a Villa Aurora solo l'esiguo importo di C 19.500,00 in data 15 marzo 2016; - la somma di C 1.242.010,00 è stata impiegata dalla società Gruppo Sant'Alessandro, in parte, per saldare il debito che la "Gruppo Sant'Alessandro S.p.A." (e quindi i suoi due soci, Rea e Casinelli) aveva contratto con soci venditori delle azioni di "Villa Aurora S.p.A." nell'agosto 2014 e, in parte, per sopperire ai debiti ed alle esigenze finanziarie personali dei soci Rea e Casinelli (con le operazioni analiticamente descritte alle pagine 135 e 136 della sentenza di primo grado).
In secondo luogo vengono considerati i trasferimenti di somme per un ammontare di C 137.700,00 in favore di soci e/o società riconducibili all'imputato Rea ed al coimputato Casinelli (capo B seconda parte), analiticamente ricostruiti alle pagine 141 e 142 della sentenza di primo grado.Infine emergono le ulteriori attività distrattive contestate al capo C) della imputazione e in particolare quelle ripercorse ai punti da C2 a C7: prestazione di una fideiussione per l'importo di 1.710.000,00 e costituzione di un'ipoteca di secondo grado sull'unico immobile di proprietà della Villa Aurora spa del valore di 1.140.000,00 euro a garanzia di un mutuo erogato a favore di Rea e Casinelli (C2); costituzione di un pegno sul dossier titoli del 146 valore di C 135.000 acceso presso la filiale di Sora del Credito Cooperativo di Roma intestato a "Villa Aurora S.p.A." a garanzia di un mutuo a favore della società "La Quiete Servizi S.r.l.", riconducibile Rea (C3); versamenti, senza effettiva ragione giustificativa, di somme per complessivi C 82.763,00 in favore di società riconducibili a Rea e/o alla Ferri— Supermax s.r.I., Supermax Soc.
Cop. SMS s.r.I.; Euronefro s.r.l. Magenta s.r.l. — (capo C4); bonifico senza effettiva causale di C 122.853 da "Villa Aurora S.p.A." alla società la "La Quiete Servizi S.r.l.", società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Varese del 18 dicembre 2017 (C5); stipula di un contratto fittizio di consulenza con tale Musto Giuseppe dietro versamento di un compenso per euro 30.000 e della messa a disposizione di un carta di credito attraverso cui, tra l'agosto 2016 ed il gennaio 2017, sono stati effettuati prelevamenti in contanti per complessivi C 12.000,00, superando talora il limite di utilizzo (C6); impossessamento del veicolo Lancia Delta targato DZ512CF, di proprietà di Villa Aurora che veniva sequestrato al Rea il 9 giugno 2017 (capo C7).
Mentre i fatti citati al punto Cl «non costituiscono autonome vicende distrattive, risolvendosi in un reimpiego di parte delle somme indebitamente sottratte alle casse di Villa Aurora S.p.A.» (cfr. pag. 142 sentenza di primo grado). 4.1.3. Le condotte di cui ai citati capi B) e C) sono addebitate a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale - ai sensi dell'art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall. in relazione agli artt. 223 comma primo e 216, comma primo, n. 1, legge fai'. - a Giorgio Rea, quale amministratore di fatto della società Villa Aurora spa, e a Patrizia Ferri (il capo C limitatamente al punto C4), convivente del primo, nella veste di concorrente esterna, autrice materiale di diverse operazioni di bonifico, compiute in forza di delega, a lei rilasciata dall'amministratore di diritto Margiotta Francesco, ad operare sul conto corrente bancario n. 3061, intestato a Villa Aurora ed acceso presso la banca del Frusinate di Sora. 4.1.4.
Rea Giorgio è stato riconosciuto colpevole anche del reato di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio ex art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall. in relazione agli artt. 223 comma secondo, n. 1, legge fall., per avere falsificato il bilancio relativo all'anno 2016, aumentando le attività e diminuendo le passività, così da cagionare il dissesto della società (capo F). Rispetto alle omologhe fattispecie delittuose riferite ai bilanci del 2014 e 2015 (capi D ed E), l'imputato è stato assolto già dal giudice per l'udienza preliminare sul rilievo che non emerge «dagli atti la prova della riconducibilità della condotta di falsificazione all'imputato Rea e, in ogni caso, non sussistendo la prova certa della realizzazione dell'evento di reato di cui all'art. 2621 cod. civ.» (pag. 162 sentenza di primo grado).
Rispetto al bilancio del 2016, i giudici di merito hanno accertato le seguenti falsificazioni: - la falsa esposizione di crediti nei confronti della ASP di Reggio Calabria per euro 674.333, importo di gran lunga superiore a quello reale in quanto comprensivo di crediti già pagati o di c.d. extrabudget da ritenersi credito inesigibile; - la falsa esposizione di una perdita di esercizio nell'anno 2016 pari ad C 317.794, anziché di quella reale ammontante a C 3.194.622, così come accertata nel corso dell'assemblea tenutasi il 31 luglio 2017 (vale a dire in epoca successiva al sequestro giudiziario delle quote della società).
Tale ultima falsa appostazione si era realizzata per volontà di Rea Giorgio, il quale aveva imposto una ingiustificata "traslazione" degli importi indicati alla voce "Fondo Rischi e Oneri" (per come riportato nei bilanci degli anni 2015 e precedenti) alla voce "Ricavi", in tal modo generando una falsa rappresentazione della realtà economico-patrimoniale della società. «Invero, per come evidenziato dal presidente del collegio sindacale nella denuncia sporta alla A.G., [detta] traslazione [...] era finalizzata a far emergere "componenti positivi di reddito", ciò in violazione del basilare principio di prudenza, in quanto la valutazione posta a base di tale traslazione è stata effettuata dall'amministrazione (Rea e Margiotta) "in assenza di reali accadimenti relativi all'esigibilità dei crediti in argomento e sul loro reale valore di presumibile realizzo".
Del resto, la stessa amministrazione, nel corso degli anni precedenti, aveva (correttamente) appostato i medesimi dati economici all'interno della voce "Fondo Rischi e Oneri" del bilancio» (così pag. 166 sentenza di primo grado). Osservano i giudici di merito che la ingiustificata traslazione dei predetti dati economici alla voce "ricavi" mirava a simulare elementi positivi di reddito, in modo da celare le ingenti perdite determinate, in larga misura, dalla scellerata gestione aziendale posta in essere da Rea Giorgio attraverso condotte predatorie integranti i fatti-reato di cui ai capi B) e C) della rubrica.
Secondo i giudici di merito le segnalate falsificazioni si pongono quale antecedente logico del dissesto della società, avendo le predette falsità (quanto meno) concorso a cagionare il dissesto della società Villa Aurora. A seguito del sequestro disposto dalla autorità giudiziaria delle quote della società (intervenuto nel maggio 2017) e delle verifiche finanziarie e contabili avviate dagli amministratori giudiziari, si è reso necessario l'accesso alla procedura di concordato preventivo (richiesta avanzata dal liquidatore dott. Gangemi in data 26 febbraio 2018, decreto di ammissione del 10 aprile 2018). 4.1.5.
La lettura della sentenza di primo grado (recepita da quella di appello) rende chiaro che quando il giudice per l'udienza preliminare dichiara che i capi C) e F) sono "assorbiti" nel capo B) intende riconoscere sussistenti i predetti reati che unifica nella ipotesi dei "più fatti di bancarotta" ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.. 4.2. Secondo i ricorrenti (settimo motivo di Rea e terzo della Ferri) il reato di cui all'art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall, non sarebbe configurabile in presenza del decreto di ammissione al concordato preventivo, essendo necessaria l'omologa del concordato e non essendo consentita alcuna equiparazione tra sentenza dichiarativa del fallimento e decreto di ammissione al concordato, pena la violazione del divieto di analogia in malam partem.
La tesi è infondata. 4.3. L'articolo 236 legge fall. prevede fattispecie diverse che si applicano a soggetti diversi. 4.3.1. Il primo comma punisce "l'imprenditore" che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies, comma quarto, legge fall.) o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (art. 182-septies, comma quinto, legge fall.), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Soggetto attivo del reato è il solo imprenditore individuale e non anche il titolare di funzioni organiche nelle imprese sociali (Sez. 5, n. 14773 del 02/06/1989, Danesi, Rv. 182422; conf. Sez. 5 n. 42591 del 10/07/2018, M., 274175). Questa disposizione esula, pertanto, dal panorama normativo in rilievo nel caso di specie che riguarda la responsabilità degli organi gestori di società. 4.3.2. Il secondo comma dell'art. 236, legge fall. estende, per quanto qui interessa, nel caso di ammissione al concordato preventivo, la disciplina degli artt.223 e 224 legge fall. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (non all'imprenditore individuale, cfr. sul tema in motivazione, Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, paragrafo 7c). 4.3.3.
La norma in esame punisce tutte le condotte di bancarotta fraudolenta impropria previste dall'art. 223 legge fall. commesse nell'ambito della procedura di concordato preventivo prima o dopo l'ammissione (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, Società Malcolive Trading Spa, Rv. 268595), purché ammissione vi sia stata e nella consapevolezza delle problematiche connesse al fatto che la riforma del 2006 ha dato vita ad un "concordato preventivo" diverso da quello in precedenza delineato dagli artt. 160 e ss. (sul punto Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli).
Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, cit; Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843). Va ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente recepito dalla Corte di appello, secondo cui le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma secondo, n.1) legge fall., il quale, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, Antonelli, Rv. 247243;
Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849). In tal senso, dunque, è irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice contestata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell'apertura della procedura concorsuale. La tesi propugnata dai ricorrenti, per cui la punibilità della bancarotta nelle procedure concorsuali "minori" dipenderebbe dalla successiva instaurazione di quella fallimentare, si risolve in una interpretatio abrogans del dettato dell'art. 236 legge fall., il quale invece rivela la volontà del legislatore di punire, per l'appunto in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima e anche in assenza del fallimento possano restare impuniti (così in motivazione Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro).
«In definitiva l'autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialmente condivide l'oggetto giuridico, si caratterizza per il particolare disvalore della modalità d'offesa selezionata dalla norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell'ambito delle singole procedure concorsuali pre-fallimentari» (così Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.).4.3.4. Secondo i ricorrenti l'orientamento della Corte di cassazione non sarebbe così granitico, dato che Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica e Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol perverrebbero a conclusioni opposte.
Così non è: entrambe le sentenze citate nei ricorsi si muovono nel solco dei principi sopra richiamati. La sentenza Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903 è stata massimata come segue: « La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta "riparata", poiché, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza».
Il tema è quello della "bancarotta riparata" e il principio enucleato verte sul fatto che l'ipotesi della "riparazione" è ontologicamente incompatibile rispetto a condotte distrattive poste in essere dopo l'ammissione al concordato preventivo. Come già la massima lascia emergere, il decreto che ammette il concordato preventivo (non il decreto di omologa) deve essere equiparato alla dichiarazione di fallimento; la motivazione, poi, non lascia adito a dubbi, laddove, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, censura il Tribunale del riesame che:
«non teneva conto dell'equiparabilità del decreto di ammissione di una società al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento che presuppone anch'esso l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società». La sentenza Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260220 - 01 ha stabilito che nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.
Il tema è quello della decorrenza del termine di prescrizione nel caso in cui alla procedura di concordato segua la dichiarazione di fallimento. La Corte fissa il dies a quo nella sentenza di fallimento e non nel decreto di ammissione al concordato (che viene riconosciuto come momento consumativo del reato di cui all'art. 236, legge fall.), muovendo dalla diversità strutturale delle due fattispecie delittuose.La tesi sostenuta dai ricorrenti non trova alcun appiglio né normativo né giurisprudenziale e va, pertanto, disattesa. 4.3.5. Occorre aggiungere che il reato di cui all'art. 236 legge fall.
è configurabile anche nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, previsto dall'art. 186-bis legge fall. (quale è quello in esame), poiché tale ultima disposizione normativa non ha disciplinato una nuova figura di concordato ma si è limitata a tipizzare una procedura già concretamente esistente nella prassi (Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schiano, Rv. 273842 - 01) 5. La "bancarotta riparata" e l'elemento soggettivo. Le censure mosse dai ricorrenti sono destituite di fondamento. 5.1. Circa la posizione di Giorgio Rea è bene ribadire (cfr. sopra paragrafo 3) che è inammissibile perché inedito il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta l'assegnazione del ruolo di "amministratore di fatto" della Villa Aurora spa.
Invero il giudice per l'udienza preliminare ha dato ampio conto delle ragioni per le quali tale veste va attribuita con certezza all'odierno ricorrente: è stato «lo stesso imputato a rivendicare, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 22.03.2019, la scelta di tutte le decisione attinente ai profili economici, finanziari ed imprenditoriali della predetta clinica»; inoltre «il compendio probatorio in atti comprova, con granitica certezza processuale, il ruolo assunto da Rea Giorgio all'interno della govemance della società "Villa Aurora", sin dalla acquisizione, nell'agosto 2014, del pacchetto azionario dì maggioranza della clinica privata:
Rea Giorgio era il vero dominus ed amministratore di fatto della società "Villa Aurora", ciò anche in ragione della titolarità, diretta (a far data dall'ottobre 2016) ovvero indiretta (fino alla predetta, in condivisione con l'imputato Casinelli Alessandro), della quasi totalità delle azioni (e successivamente delle quote) di Villa Aurora» (pag. 160 sentenza primo grado). Come si è visto (cfr. sopra paragrafo 3), con l'atto di appello Rea non ha impugnato questo punto della decisione che, pertanto, non può essere messo in discussione per la prima volta in sede di legittimità.
Rea Giorgio è il principale artefice del disegno predatorio che ha condotto al prosciugamento di tutte le risorse liquide della "Villa Aurora" spa, deviate, senza reali giustificazioni e in assenza di contropartite, a favore di altri organismi societari, riconducibili al medesimo imputato. 5.2. La questione della "bancarotta riparata", che fa leva sulla restituzione di 400mila euro (terzo motivo, punto b del ricorso Rea e secondo motivo Ferri) , è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: si tratta di versamenti parziali a fronte della distrazione di ingenti fondi ben più cospicui (sentenza primo grado, pag. 151 per Ferri e pagg. 155 e 156 per Rea; pagg. 18-19 sentenza secondo grado). 5.3.
La questione dei "vantaggi compensativi" è nuova e, in ogni caso, si esaurisce in affermazioni assertive e generiche, peraltro contrastanti con la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. 5.4. Circa l'elemento soggettivo, la decisione impugnata si conforma pienamente ai dettami della giurisprudenza di legittimità. 5.4.1. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa (cfr. per tutte Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01). 5.4.2. Con specifico riguardo alla posizione di Patrizia Ferri (secondo motivo di ricorso), occorre premettere che il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162;
Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società. (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) La ricorrente Ferri lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe considerato la consapevolezza del dissesto quale elemento costitutivo del dolo dell'extraneus concorrente nel delitto di bancarotta patrimoniale, giungendo dunque a confermare la sua condanna per lo stesso reato in difetto della prova di tale consapevolezza.
La tesi difensiva, tuttavia, fa leva su un presupposto giuridico erroneo, ossia la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza della società fallita in capo al soggetto chiamato a rispondere quale concorrente esterno nel reato di bancarotta.Una volta chiarita l'estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società.
Ed in tal senso è una reiterata affermazione giurisprudenziale (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, Papalia, Rv. 258950), per la quale il dolo dell'extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza.
D'altra parte risulterebbe assai singolare pretendere che la configurabilità del concorso dell'extraneus in un reato alla cui struttura lo stato di dissesto al momento della consumazione della condotta è estraneo, dipenda dalla sua consapevolezza dello stesso. Ciò equivarrebbe infatti a sostenere che il concorso esterno nella bancarotta patrimoniale potrebbe sussistere esclusivamente nell'ipotesi in cui il dissesto dell'impresa è già conclamato, ma si tratterebbe di affermazione che non ha alcuna coerenza con i dati normativi di riferimento (Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, in motivazione).
In tale corretta prospettiva si colloca la decisione qui impugnata che trae la consapevolezza, in capo a Patrizia Ferri, di concorrere, con il proprio compagno Rea Giorgio, nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa da una serie di elementi gravi precisi e concordanti: la Ferri è l'autrice materiale di numerose condotte distrattive, attuate in virtù della delega ad operare sui conti della società; ella risulta anche la destinataria delle erogazioni sine titulo, perché tra le società beneficiarie ve ne sono alcune da lei amministrate o possedute:
«Del resto, la plateale strumentalità dell'autorizzazione ad operare sui conti della società "Villa Aurora" in favore di Ferri Patrizia è agevolmente confermata da due circostanze: in primo luogo, la fiducia nutrita dall'imputato Rea Giorgio nei confronti della predetta Ferri, stante lo stabile rapporto sentimentale intercorrente con la stessa; in secondo luogo, la com presenza di Ferri Patrizia in numerose altre compagini societarie riconducibili al predetto Rea. Ferri Patrizia, infatti, oltre ad avere ricoperto il ruolo di amministratore della "Supermax Soc.
Coop." prima che Cianfarani Andrea le subentrasse nella carica, era socia della predetta società unitamente a Petricca Marco e amministrava la società "S.M.S. S.r.l.", alla quale la stessa Ferri, in data 04.04.2017, trasferiva la somma di C 20.000,00 dal conto corrente intestato a "Villa Aurora", attraverso l'assegno circolare n. 5205219722» (pag. 151 sentenza primo grado, argomenti sintetizzati a pag. 22 della sentenza di secondo grado). Mentre il riferimento al legame sentimentale con Rea (pag. 22 sentenza di secondo grado) costituisce solo un argomento ulteriore, ininfluente sulla decisione, che certamente non ne inficia la tenuta logica.
6. Il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (capo L) — Rea Giorgio 6.1. Si addebita a Giorgio Rea di avere venduto in data 11 maggio 2017 a Marco Petricca, al prezzo (non versato) di C. 9.500 (pari al valore nominale), la quota del 95 % di capitale di Villa Aurora (posseduta dalla GRS Unipersonale s.r.l. di Rea Giorgio), oggetto di pignoramento eseguito il giorno prima, 10 maggio 2017, mediante notifica dell'atto di pignoramento alla società venditrice. Con il quinto motivo di ricorso, l'imputato contesta l'assetto argomentativo posto a base della affermazione di responsabilità, ritenendolo non conforme al parametro probatorio richiesto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che non vi sarebbe prova della conoscenza dell'atto di pignoramento, ricevuto da una terza persona e a lui non comunicato. 6.2. La censura è infondata. I giudici di merito hanno individuato una serie di elementi indiziari che, secondo una valutazione in fatto insindacabile, conducono a dimostrare la condotta dolosa dell'imputato: - la notizia del pignoramento era a conoscenza della socia di minoranza (come da lei dichiarato), quindi, verosimilmente, lo sapeva anche il socio di maggioranza; - il pignoramento era noto, inoltre, dell'amministratore di diritto, che era il braccio operativo di Rea; - la vendita delle quote pignorate, effettuata il giorno successivo alla notificazione del pignoramento, presenta caratteri sintomatici di un negozio simulato che si pone in diretta connessione logica e temporale con la conoscenza dell'antecedente pignoramento:
Rea aliena le quote a Petricca Marco, suo prestanome (per come emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate nel giugno 2017, RIT n. 876/17), al prezzo di euro 9.500,00, corrispondente al valore nominale delle stesse, senza neppure prevedere modalità di versamento del prezzo. Si tratta di ragionamento, immune da vizi logici, rispettoso dei principi dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen..7. I reati di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 74 del 2000 (capi N, O, P) — Rea Giorgio. Il sesto motivo del ricorso Rea contesta la riconducibilità all'imputato dei reati tributari in oggetto.
Il motivo è inammissibile. 7.1. La censura, riferita alla assenza di prova e di motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, è inammissibile perché nuova e perché non si confronta con il dato, rilevato in sentenza, che è stato l'imputato stesso ad attribuirsi tale veste in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate il 22 marzo 2019 (cfr. pag. 21 sentenza impugnata, dove si dà atto, inoltre, che tale qualità non ha mai formato oggetto di contestazione da parte della difesa; pag. 124 sentenza di primo grado). 7.2. La tesi della esclusione dell'amministratore di fatto dal novero dei soggetti attivi dei reati tributari è manifestamente infondata.
Invero è stato reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094;
Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040). Si tratta di un principio di diritto che trova fondamento nella sostanziale equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto, ai sensi della citata disposizione del codice civile, come sostituita ai sensi dell'art. 1 del d. Igs. n. 61 del n. 61, che peraltro ha prevalentemente natura interpretativa di precedenti, consolidati, approdi giurisprudenziali. Tale equiparazione assume portata generale e vale anche nel campo dei reati tributari in relazione a tutti i comportamenti commissivi o omissivi dell'amministratore di diritto, essendo tenuto l'amministratore di fatto ad impedire le condotte vietate riguardanti l'amministrazione della società ovvero pretendere l'esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge, con la conseguente responsabilità dello stesso in sede penale ex art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269;
Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni; Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, 2019, Marni).8. Il trattamento sanzionatorio. I motivi sulla entità della pena principale proposti da Rea (ottavo motivo) e da Ferri (quarto motivo) sono fondati limitatamente al giudizio di bilanciamento. 8.1. Occorre chiarire l'inquadramento generale. Entrambi gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta, aggravato (oltre che dal fatto di avere cagionato un danno di rilevante gravità) dalla commissione di una pluralità di fatti nell'ambito della medesima procedura concorsuale ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.
Le Sezioni Unite Loy (n. 21039 del 27/01/2011) hanno affermato che, in questo caso, le condotte di bancarotta mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Rv. 249665).
Nell'occasione, però, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che la disposizione menzionata «postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti:
a) il nomen iuris "circostanze", adottato nella rubrica;
b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene [...] sono aumentate") implica il necessario richiamo all'art. 64 cod. pen., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria» aggiungendo altresì come sia «indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante». Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che «l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante».
In definitiva, nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari contenuta nella disposizione menzionata è stata, per esplicita volontà del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante. Qualificazione che, se non è sufficiente per imprimere alla fattispecie descritta nell'art. 219 comma secondo n. 1 legge fall. il profilo sostanziale proprio delle circostanze, è funzionale, però, al suo assoggettamento alla disciplina generale dettata per queste ultime, compreso il regime del bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Va dunque ribadito che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla cd. continuazione fallimentare deve applicarsi l'art. 69 cod. pen. e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora all'esito del giudizio di bilanciamento la "circostanza" in questione venga ritenuta equivalente o minusvalente (Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, Bossone, Rv. 255146;
Sez. 5, n. 51194 del 12 novembre 2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Dalla Torre, Rv. 261346; Sez. 5 n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182). 8.2. Nella fattispecie in esame il giudice di primo grado ha violato il principio sopra enucleato, poiché ha sottratto la continuazione fallimentare al giudizio di bilanciamento, operando, a tale titolo, aumenti di pena in realtà non computabili. 8.2.1. Questa la pena determinata per Rea Giorgio dal giudice per l'udienza preliminare (pag. 185): «stante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati e ritenuta violazione più grave quella del reato di cui al capo 8) della rubrica, pena congrua si stima, ex art. 81 cpv c.p., quella di anni 6 di reclusione (pena così determinata: pena base, ai sensi dell'art. 223 comma 1 L.
Fall., anni 7 di reclusione (in essa già considerata la pena relativa alle condotte di cui al capo C) ed al capo F) della rubrica, meritevoli della applicazione, in continuazione, di anni 1 di reclusione ciascuno), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art.219 comma 1 L. Fall.; pena aumentata di anni 1 di reclusione per il delitto di cui al capo A); ulteriormente aumentata di mesi 3 di reclusione per ciascuno dei delitti di cui ai capi L), N), O) e P); per un totale di anni 9 di reclusione; pena ridotta per il rito fino alla pena complessiva sopra indicata» (pag. 185 sentenza primo grado).
La Corte di appello non corregge l'errore ma si limita a rideterminare la pena a seguito della assoluzione dal capo A. 8.2.2. Quando calcola la pena per Ferri Patrizia, il giudice per l'udienza preliminare commette lo stesso errore: «stante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati e ritenuta violazione più grave quella del reato di cui al capo 8) della rubrica, pena congrua si stima, ex art. 81 cpv c.p., quella di anni 3 di reclusione (pena così determinata: pena base, ai sensi dell'art. 223 comma I L. Fall., anni 4 e mesi 6 di reclusione (in essa già considerata la pena relativa alle condotte di cui al capo C) della rubrica, meritevole della applicazione, in continuazione, di anni 1 di reclusione), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 219 comma I L.Fall.; pena ridotta peri/rito fino alla pena complessiva sopra indicata)» (pag. 186 sentenza primo grado).
La Corte di appello, riconosce la prevalenza delle generiche, senza correggere l'errore laddove continua a sottrarre al bilanciamento la continuazione fallimentare, e determina la pena così: «pena base per la violazione di cui al capo - in cui è assorbito il delitto contestato al capo C) - anni quattro e mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62-bis cod ad anni tre ed ulteriormente diminuita fino ad anni due per la scelta del rito abbreviato». 8.3. Nel resto i motivi sulla pena principale sono inammissibili, poiché involgono valutazioni discrezionali di competenza del giudice di merito, insindacabili in questa sede, essendo sorrette da motivazione immune da vizi logici.
Mentre, come già osservato (cfr. sopra paragrafo 3.2.), sono inediti i motivi sulle pene accessorie ex art. 216, u.c., legge fall. (nono per Rea e quinto per Ferri). Al riguardo merita precisare che - sebbene al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (6 maggio 2019) fosse già intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c. legge fall. per effetto della sentenza della Consulta n. 222 del 2018 - l'atto di appello nulla diceva al riguardo; quindi, una volta che il giudice di appello, intervenendo di ufficio, ha ridotto la durata delle pene accessorie, l'imputato non può lamentare che la diminuzione è stata inferiore alle proprie aspettative, dato che il tal modo avanza una critica mai formulata in precedenza neppure a fronte di una pena illegale. 8.4.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto delle pene principali e unicamente per correggere l'errore sopra evidenziato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Matrone (n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.
Ritiene il collegio che, nella specie, il rinvio sia superfluo, essendo possibile determinare la pena sulla base degli elementi e delle valutazioni già esposte dai giudici di merito. 8.4.1. Nei confronti di Rea Giorgio, occorre considerare che: - la continuazione fallimentare si comporta come circostanza aggravante e dunque "entra" nel giudizio di bilanciamento; - il bilanciamento, arricchito di una ulteriore aggravante, non potrebbe condurre a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, dato che il giudice di merito lo aveva già escluso sulla base di un "peso minore" delle circostanze aggravanti; né, d'altra parte, potrebbe pervenirsi a un giudizio di subvalenza delle attenuanti, in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza (comprendendo in esso anche l'ipotesi della c.d. continuazione fallimentare), si ottiene: - pena base per capo B): anni cinque di reclusione (esclusi gli aumenti fino a sette anni per i capi Ce F); - aumentata di anni uno per i capi L, N, O e P (tre mesi ciascuno) = sei anni di reclusione; - ridotta per il rito ad anni quattro di reclusione. 8.4.2. Nei confronti di Ferri Patrizia, va rilevato che: - la continuazione fallimentare si comporta come circostanza aggravante e dunque "entra" nel giudizio di bilanciamento; - in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va confermato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti (compresa la c.d. continuazione fallimentare).
Risulta che: - pena base per capo B): anni tre e mesi sei di reclusione (escluso l'aumento fino ad anni quattro e mesi sei per il capo C); - diminuita per le circostanze attenuanti generiche: anni due e mesi quattro (riduzione applicata nella misura massima secondo la scelta della Corte di appello); - ridotta per il rito: anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione.
9. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni quattro di reclusione per Rea Giorgio e in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione per Ferri Patrizia. I ricorsi vanno rigettati nel resto. La inammissibilità dei motivi proposti per il reato satellite di cui al capo N (cfr. sopra paragrafo 7), impedisce di rilevare che il termine prescrizionale relativo a detto capo è, nelle more, decorso (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). I difensori delle parti civili non hanno partecipato all'udienza pubbl