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Sentenza — n. 26418/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26418/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Cassese Carla, nata a Napoli, il 11/9/1959; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: Mastrorilli Giuseppe, nato a Napoli, il 3/4/1943; avverso la sentenza del 27/11/2018 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Daniela Fava, che ha chiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Mastrorilli Giuseppe dal reato di diffamazione aggravata per non aver commesso il fatto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26418/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dagli atti risulta che all'udienza fissata per la trattazione dell'appello il 2 ottobre 2018, il Tribunale rilevava l'omessa citazione di tutte le parti, disponendo pertanto il rinvio alla successiva udienza del 27 novembre 2018 ed ordinando alla cancelleria di provvedere alle relative notifiche. Tale udienza si è regolarmente tenuta con la partecipazione del difensore dell'imputato ed in assenza della parte civile Carla Cassese, ritualmente costituitasi nel primo grado di giudizio dove il Mastrorilli era stato condannato in via generica anche al risarcimento del danno nei confronti della predetta (seppure erroneamente indicata nel dispositivo come "Cassese Paola").

Parole chiave

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procedura per diffamazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali assenza ingiustificata oltraggio alla corte omissione di soccorso
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Cassese Carla, nata a Napoli, il 11/9/1959; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: Mastrorilli Giuseppe, nato a Napoli, il 3/4/1943; avverso la sentenza del 27/11/2018 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Daniela Fava, che ha chiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Mastrorilli Giuseppe dal reato di diffamazione aggravata per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile Cassese Carla eccependo la nullità della sentenza per l'omessa citazione della medesima nel giudizio d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Dagli atti risulta che all'udienza fissata per la trattazione dell'appello il 2 ottobre 2018, il Tribunale rilevava l'omessa citazione di tutte le parti, disponendo pertanto il rinvio alla successiva udienza del 27 novembre 2018 ed ordinando alla cancelleria di provvedere alle relative notifiche. Tale udienza si è regolarmente tenuta con la partecipazione del difensore dell'imputato ed in assenza della parte civile Carla Cassese, ritualmente costituitasi nel primo grado di giudizio dove il Mastrorilli era stato condannato in via generica anche al risarcimento del danno nei confronti della predetta (seppure erroneamente indicata nel dispositivo come "Cassese Paola").

Non risulta dagli atti che alla Cassese sia stata mai notificata la citazione per la suddetta udienza e che pertanto la stessa si è tenuta irritualmente in sua assenza. E' invece irrilevante, come eccepito dal difensore dell'imputato, che nel verbale d'udienza venga dato atto che il giudice ha ritenuto la regolare notifica degli avvisi alle parti, non essendo in discussione che effettivamente tale sia stata la valutazione del giudicante, correttamente registrata dal cancelliere che ha redatto il verbale, bensì la sua eventuale erroneità. In altri termini la funzione probatoria del verbale è limitata all'attestazione di quanto statuito dal giudice e non si estende alla legittimità o veridicità della statuizione regolarmente registrata dal cancelliere.

Per costante insegnamento di questa Corte l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello alla parte civile regolarmente costituita, ove tempestivamente dedotta come nel caso di specie, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 2, Sentenza n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012, Panza, Rv. 252470; Sez. 4, Sentenza n. 18152 del 31/01/2017, R., Rv. 270541). Conseguentemente, ai soli effetti civili, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente per grado in valore d'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di app