Sentenza — n. 26205/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NADDEO CORRADO, nato a Salerno, il 7 settembre 1965, persona offesa nel procedimento a carico di CRISTINO ANIELLO, nato a Salerno, il 4 maggio 1968; CRISTINO DARIO, nato a Pisa, il 21 gennaio 1987; avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2022, del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; iette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 168-bis cod. pen, art. 464-quater cod. proc. pen, art. 168-bis cod. pen; Sentenza — n. 26205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. La sospensione del procedimento con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo che permette all'imputato (o anche all'indagato) di estinguere il reato attraverso il compimento di condotte ripristinatorie o risarcitorie e l'affidamento al servizio sociale. L'art. 464-quater cod. proc. pen., a tutela dell'integrità del contraddittorio e della conseguente necessità di acquisire e valutare i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento, impone al giudice, prima di provvedere sull'eventuale domanda proposta, di sentire le parti e la persona offesa, alla quale, in particolare, è riconosciuta, autonoma legittimazione ad impugnare il provvedimento (di accoglimento).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NADDEO CORRADO, nato a Salerno, il 7 settembre 1965, persona offesa nel procedimento a carico di CRISTINO ANIELLO, nato a Salerno, il 4 maggio 1968; CRISTINO DARIO, nato a Pisa, il 21 gennaio 1987; avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2022, del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; iette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno accoglieva la richiesta di sospensione del processo, con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., formulata nell'interesse di Aniello e Dario Cristino, nell'ambito del procedimento a loro carico. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, Corrado Naddeo, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Angelo Mancini, lamentando, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 464-quater, commi 1 e 4, cod. proc. pen., in ragione della mancata audizione della persona offesa, in quanto, nonostante il deposito di due memorie difensive con le quali si chiedeva l'audizione della persona offesa e l'esplicita richiesta avanzata all'udienza del 25 gennaio 2022, il Giudice del Tribunale di Salerno rigettava l'istanza difensiva ritenendo inutile l'escussione della parte civile. Con memoria del 30 maggio 2022, gli imputati, Aniello e Dario Cristino, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La sospensione del procedimento con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo che permette all'imputato (o anche all'indagato) di estinguere il reato attraverso il compimento di condotte ripristinatorie o risarcitorie e l'affidamento al servizio sociale. L'art. 464-quater cod. proc. pen., a tutela dell'integrità del contraddittorio e della conseguente necessità di acquisire e valutare i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento, impone al giudice, prima di provvedere sull'eventuale domanda proposta, di sentire le parti e la persona offesa, alla quale, in particolare, è riconosciuta, autonoma legittimazione ad impugnare il provvedimento (di accoglimento).
In concreto, il giudice ha accolto la richiesta (peraltro senza motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi indicati nell'art. 168-bis cod. pen.) senza sentire la persona offesa, pur comparsa e nonostante l'esplicita richiesta formulata in udienza. Tanto rappresenta una palese violazione del contraddittorio, con conseguente lesione dell'interesse, di cui è portatrice la persona offesa, di interloquire sull'an e sul quomodo del trattamento, in ragione delle finalità ripristinatorie e risarcitorie dell'istituto. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 15 giugno 2022