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Sentenza — n. 26204/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against refusal to return seized driver's license in ideological fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to return the seized driver's license. The appellant argued that judicial authorities could simply copy the document, yet the court maintained that the original remains necessary as physical evidence of the alleged ideological fraud. Consequently, the license cannot be returned until the prosecution proves it is no longer needed for the investigation.

Regesto Legislator

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Art. 263 cod. proc. pen.; Art. 268 cod. proc. pen.: A seized document constituting the body of a crime may not be returned to the owner merely because a copy could be made, as the original remains essential for the investigation until the prosecution demonstrates it is no longer required.

Parole chiave

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ideological fraud seizure of evidence return of seized documents probative needs inadmissible appeal driver's license criminal investigation revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 263 cod. proc. pen.
Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha respinto l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 263 cod.
Art. 268 cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 48 cod. pen.
Art. 480 cod. pen.
art. 263 cod. proc. pen
Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha respinto l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 263 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 5061 del 14/11/1997
Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad uno ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa (Sez. 5 n. 5061 del 14/11/1997, Rv.
Sez. 5 12 marzo 2014 N. 13939
Sez. 5 12 marzo 2014 N. 13939 RV 260205) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da JOHN SUNDAY, nato in Nigeria, il 2 agosto 1975; avverso la ordinanza del 26 ottobre 2021, del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha respinto l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., da John Sunday, avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione della patente di guida intestata al ricorrente, precedentemente sequestrata quale corpo del reato di falso ideologico contestatogli. Articola due motivi di ricorso, formulati, il primo, sotto il profilo della violazione di legge e, il secondo, sotto il profilo del difetto di motivazione. Deduce il ricorrente che la pubblica accusa (o lo stesso giudice) ben potrebbe estrarre delle copie autentiche e, conseguentemente, restituire l'originale. Cosicché difetterebbero, o comunque non sarebbero state in alcun modo esplicitate, le necessarie esigenze probatorie, ritenute dal giudice ed idonee a giustificare il mantenimento del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. John Sunday è indagato per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen., perche, in ipotesi d'accusa, avrebbe ottenuto la patente di guida senza sostenere l'esame. Il 21 aprile 2021, quindi, veniva disposta la perquisizione (personale e locale) e, all'esito, il sequestro della patente, quale corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente, la cui acquisizione sarebbe stata necessaria per fornire adeguato riscontro all'ipotesi accusatoria. Il ricorrente sostiene che non ci siano le ritenute esigenze probatorie, atteso che l'autorità giudiziaria ben potrebbe estrarre copia del documento.

A prescindere dalla sussistenza di tali esigenze (che, peraltro, non possono ritenersi soddisfatte dalla mera acquisizione di una copia del documento), l'atto viziato da falsità ideologica costituisce corpo di reato, e, quando sia stato sottoposto a sequestro probatorio, può essere restituito, anche prima della sentenza, quando non sia più necessario a tali fini. Occorre però che chi chiede la restituzione ne abbia diritto. Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad uno ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa (Sez. 5 n. 5061 del 14/11/1997, Rv. 210110;

Sez. 5 12 marzo 2014 N. 13939 RV 260205) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2