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Sentenza — n. 26199/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26199/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: PALMIERI GIOVANNA N. IL 26/03/1976 BIZZARRI CARLOTTA N. IL 05/07/1990 avverso il provvedimento n. 3423/2020 TRIBUNALE di LECCO, del 11/02/2022 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; ORDINANZA E' presentata istanza per la rimessione del processo, ai sensi degli artt 45 e 46 cpp nell'interesse di Giovanna Palmieri e Carlotta Bizzarri, imputate per il delitto di diffamazione dinanzi al Tribunale di Lecco, perché quali inviate e nel corso della trasmissione televisiva Le Iene, avrebbero offeso l'avvocato Elena Barra nella sua veste di amministratrice di sostegno del Sig.Carlo Gilardi, attribuendole in modo non veritiero di aver realizzate condotte lesive degli interessi dell'amministrato. A sostegno della richiesta sono esposti i seguenti fatti:

Regesto Legislator

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art. 45 c.p; Sentenza — n. 26199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) il CSM aveva deciso di aprire una pratica a tutela del Giudice che aveva nominato il suindicato avvocato amministratore di sostegno;c) il Giudice del processo di merito avrebbe dovuto necessariamente sindacare l'operato dell'amministratrice di sostegno e, quindi, indirettamente quello del Giudice tutelare. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto.

Parole chiave

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art. 45 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 45 c.p

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Testo completo

la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: PALMIERI GIOVANNA N. IL 26/03/1976 BIZZARRI CARLOTTA N. IL 05/07/1990 avverso il provvedimento n. 3423/2020 TRIBUNALE di LECCO, del 11/02/2022 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; ORDINANZA E' presentata istanza per la rimessione del processo, ai sensi degli artt 45 e 46 cpp nell'interesse di Giovanna Palmieri e Carlotta Bizzarri, imputate per il delitto di diffamazione dinanzi al Tribunale di Lecco, perché quali inviate e nel corso della trasmissione televisiva Le Iene, avrebbero offeso l'avvocato Elena Barra nella sua veste di amministratrice di sostegno del Sig.Carlo Gilardi, attribuendole in modo non veritiero di aver realizzate condotte lesive degli interessi dell'amministrato. A sostegno della richiesta sono esposti i seguenti fatti:

a) la vicenda avrebbe suscitato clamore mediatico locale e nazionale, anche a causa di interpellanze parlamentari e di manifestazioni pubbliche in favore del Sig. Gilardi;

b) il CSM aveva deciso di aprire una pratica a tutela del Giudice che aveva nominato il suindicato avvocato amministratore di sostegno;c) il Giudice del processo di merito avrebbe dovuto necessariamente sindacare l'operato dell'amministratrice di sostegno e, quindi, indirettamente quello del Giudice tutelare. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto.

La difesa delle imputate ha depositato telematicamente memoria di replica. L'istanza è inammissibile. E'necessario premettere che per stabile giurisprudenza di questa Corte l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, inducendo una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e - come tale - implica una stretta interpretazione delle disposizioni che Io disciplinano, in guisa che la "grave situazione locale" evocata dall'art. 45 c.p.p. non può non intendersi come fenomenologia esterna alla dialettica processuale, scandita da tale e manifesta abnormità da potersi leggere come fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario ove si svolge il processo o di lesione della libera determinazione delle persone che vi partecipano. (Sez. 7, Ordinanza n. 14010 del 07/02/2013 Cc. dep. 25/03/2013 Rv. 255048) Nel caso di specie il richiedente allega, a sostegno della richiesta, soltanto la pluralità di iniziative già innanzi sintetizzate e più compiutamente descritte alle pagine 3 e 4 dell'istanza, desumendone assertivamente la conseguenza dell'insorgere di gravi situazioni locali, che pregiudicherebbero la libera determinazione delle persone che partecipano al giudizio o la loro libertà di giudizio, senza neppure dedurre specificamente da quali elementi concreti tragga le osservazioni e la conclusione sulle quali è fondata l'istanza.

Il richiedente, in definitiva, ha elaborato la richiesta di rimessione su soggettive valutazioni prognostiche, formulate in termini di verosimiglianza circa il fatto che il processo catalizzerebbe l'attenzione locale delle persone che si sono interessate alla vicenda, rappresentando, altresì, che vi sarebbero evidenti motivi di opportunità che sconsiglierebbero che a giudicare sul processo per diffamazione sia un Magistrato del Tribunale di Lecco, al quale appartiene anche il Giudice tutelare interessato indirettamente alla vicenda.Senza tornare sulla genericità ed apoditticità delle affermazioni contenute nell'istanza, deve pur osservarsi che quelle poste in luce dalla difesa non concretizzano le ragioni giustificatrici dell'istituto della remissione ex art 45 cpp e potrebbero, qualora il Giudice tutelare fosse indicato come persona offesa dal reato, dato la cui ricorrenza allo stato la difesa esclude, innescare il meccanismo processuale di cui all'art 11 cpp.

Per i motivi suesposti le istanze de\bno dichiararsi inammissibili, poiché manifestamente infondate ed, ai sensi dell'art 616 cpp, le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibilé. i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. Deciso il 22.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Sten CORTE M CA SSAZIE ON v SEZIONE PENALE DEPOSITA