Cassation Court orders correction of its own judgment to deduct lawyer fees for civil party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to its own prior judgment regarding the deduction of unpaid lawyer fees for the civil party. The civil party's lawyer had requested this deduction under Article 93 of the Civil Procedure Code, but the original ruling omitted the entry despite an explicit request. The court applied the established legal principle that such omissions constitute material errors correctable via the specific correction procedure rather than through ordinary appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 cod. proc. civ.; Art. 287, 288 cod. proc. civ.: When a court judgment omits the deduction of lawyer fees and costs advanced by the civil party's defender, the remedy is the material error correction procedure, not ordinary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUPINI IVO nato a ROMA il 15/02/1972 ESCURIALE PAOLO nato a ROMA il 19/02/1973 LUPPINO DAVIDE nato a ROMA il 15/09/1981 MALANDRUCCO LORIS nato a ROMA il 12/12/1983 MURONI MIRKO nato a ROMA il 01/02/1978 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; letteW1321 le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOYeLi—t -e 1,u-»2/2e mIpa--1.A.0-(2-‹ • udito il difensore i
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con sentenza n. 26467 — 2021, resa in data 2 febbraio 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha condannato tutti i ricorrenti (Paolo Escuriale, Ivo Tupini, Davide Luppino, Loris Malandrucco e Mirko Muroni) al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori di legge; che il difensore della predetta parte civile, avv. Giorgio De Arcangelis, ha richiesto la correzione della suindicata sentenza, essendo stata omessa, nonostante esplicita richiesta in tal senso, la distrazione in suo favore ex art. 93 cod. proc. civ. degli onorari non riscossi e delle spese anticipate.
Considerato che deve condividersi (in difetto di previsioni od esigenze — peculiari del processo penale — ostative) il consolidato orientamento della giurisprudenza civile (Sez. U, n. 16037 del 7 luglio 2010, Rv. n. 613868; Sez. 2, n. 293 del 10 gennaio 2011, Rv. n. 615248), in base al quale, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ.
— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore che si dichiara anticipatario, di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione; che nel caso di specie, la sentenza de qua ha omesso di provvedere sull'istanza di distrazione ex art. 93 cod. proc. pen. (cfr. richiesta del 8 ottobre 2020, depositata all'udienza del 2 febbraio 2021, a firma dell'avv.
De Angelis che si dichiara anticipatario); che si tratta di norma senz'altro applicabile anche nel processo penale (Sez. 6, ord. n. 17174 del 04/04/2016, Catalano, Rv. 266742; n. 33871 del 06/05/2014, Comune di Bagheria, Rv. 260340, nel senso che è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di pronunciarsi sulla istanza di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate dal difensore della parte civile ex art. 93 cod. proc.civ.) potendo il difensore munito di procura speciale richiedere, come avvenuto nelle conclusioni scritte prodotte dal procuratore della parte civile all'udienza del 2 febbraio 2021, che le spese che dichiara di aver anticipato e gli onorari non riscossi, siano distratti in suo favore, sicché va disposta la chiesta correzione del relativo errore materiale, nei sensi precisati in dispositivo, mandando alla Cancelleria per le dovute annotazioni; rilevato, infine, che il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale nel senso richiesto.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza e nel dispositivo nella sentenza n. 26467/21 emessa in data 2 febbraio 2021 proc. 43361/2019, nel senso che dopo le parole "accessori di legge" occorre aggiungere "in favore dell'Avv. Giorgio De Arcangelis, dichiaratosi anticipatario". Così deciso il 21 febbraio 2022 Il Con