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Sentenza — n. 26171/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already addressed and rejected by the Court of Appeal. The defendant argued that a domestic helper stole the jewels and framed him, but the lower court had already rationally concluded the defendant was responsible based on the victim's statements and the defendant's return of a serial-numbered banknote. The Court found the appeal lacked specificity, as it offered no new arguments distinct from those previously dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it reiterates grievances already discussed and rejected by the court of appeal without providing new specific arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative complaint lack of specificity manifest illogicity criminal procedure code violazione di domicilio allegazioni fattuali non credibili imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URRU MICHELE N. IL 04/07/1977 avverso la sentenza n. 862/2019 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 16/06/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato Urru per i delitti di furto in abitazione, aggravati dall'abuso di prestazione d'opera,per fatti compiuti tra Ottobre e Novembre 2014. 1.Avverso il provvedimento l' imputato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico articolato motivo la manifesta illogicità di motivazione. La Corte d'Appello aveva illogicamente respinto la tesi della difesa, secondo la quale a rubare i gioielli della cassaforte poteva essere stata la domestica filippina, che aveva concreta possibilità di conoscere la combinazione della cassaforte e che avrebbe avuto l'opportunità di far ricadere la responsabilità sull'imputato, solo occasionalmente presente in casa per effettuare lavori.

La sentenza impugnata aveva, infatti, ritenuto che entrambi i soggetti erano considerati persone di fiducia della derubata, senza dare spiegazioni circa il rigetto della versione proposta dalla difesa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato telematicamente memoria, con la quale ha ribadito i motivi a sostegno dell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per essere reiterativo delle doglianze già presentate in grado di appello, alle quali la Corte d'appello ha fornito congrua e corretta risposta.

1. Occorre premettere "in fatto" che la Corte territoriale, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, ha risentito ex art 603/3 cpp la persona offesa, la quale, secondo quanto annotato in motivazione, ha ribadito la fiducia nella domestica filippina alle sue dipendenze da molti anni, precisando che in precedenza mai si erano verificati in casa ammanchi di denaro o altro; inoltre, ha chiarito che l'imputato per più giorni si era trovato, nello svolgimento del suo lavoro, a poca distanza dalla cassaforte, potendo, pertanto, avere l'opportunità di carpirne la combinazione.

I Giudici territoriali, dopo aver sintetizzato le dichiarazioni rese da Ballero, persona offesa dal reato,nel giudizio di secondo grado, hanno razionalmente ritenuto provata la responsabilità t dell'attuale ricorrente in base ai chiarimenti che la stessa ha fornito, spiegando, altresì, la mancanza di immediata denunzia con la volontà dichiarata da parte di Ballero di far completare i lavori in cui Urru era impegnato. Nel coerente percorso logico-argomentativo seguito si è, altresì, ritenuto che la prova certa della responsabilità del giudicabile fosse data dalla restituzione da parte sua, una volta vistosi scoperto, di una banconota che la domestica, alla quale pure erano mancati soldi, aveva lasciato come "esca" e della quale aveva annotato il numero di serie.

La Corte cagliaritana, ha, inoltre, apprezzato logicamente i fatti, osservando che la persona offesa aveva escluso la possibile responsabilità di terzi, come il marito oppure il figlio, assente da Cagliari in quei giorni, ed ha ineccepibilmente chiosato che la domestica non sarebbe stata tanto incauta da consumare il furto ai danni del datore di lavoro derivandone la probabilità di perdere l'occupazione. 2.A fronte di tale adeguato ordito motivazionale la difesa ripete, con argomentazioni sviluppate completamente in fatto, il tentativo di addossare la responsabilità dei furti alla domestica, della quale vorrebbe porre in dubbio l'affidabilità soggettiva e l'attendibilità delle dichiarazioni,sulla base della mera ipotesi, sganciata da ogni positivo elemento probatorio, che a perpetrare le sottrazioni dei soldi e dei gioielli possa essere stata la medesima domestica e che avesse voluto incolparne l'imputato. 3.E'inammissibile, per assenza di specificità, il ricorso fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 22.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr