Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26169/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals citing violation of Art 192 CPP for improper review of witness credibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible due to a procedural violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued that the appellate court failed to thoroughly evaluate the credibility of the victim's statements and ignored mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that such complaints regarding the assessment of witness testimony are not admissible grounds for cassation appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 62 bis/3 c.p.: Complaints regarding the violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure concerning the assessment of witness credibility are inadmissible in cassation appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility witness credibility assessment Article 192 Code of Criminal Procedure mitigating circumstances denial procedural violation complaint atti impugnabili testimonianza della vittima circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Infatti : le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod.
Art. 62 bis/3 c.p.
Art. 630/4 c.p.
Art. 630 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Infatti : le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATIMI JAOUAD N. IL 01/01/1982 RACHID BRAHIM N. IL 29/05/1996 avverso la sentenza n. 16/2020 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 25/11/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Assise d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati Atimi e Rachid, condannati alla pena di giustizia per i delitti di cui agli art 630 cp, 628, 612 e lesioni; fatto di Luglio 2018. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato Rachid tramite difensore fiduciario, che, con unico motivo ha censurato la violazione dell'art 192 cpp per la mancata approfondita valutazione della attendibilità della persona offesa Vivaldi,delle sue dichiarazioni e per l'omessa considerazione della qualità di persona indagato in un connesso procedimento penale per delitti in tema di stupefacenti e per l'assenza di elementi di conferma delle dichiarazioni.

Nell'atto di ricorso sono analiticamente indicate plurime incongruenze nel narrato della persona offesa, già segnalate con i motivi di appello ma erroneamente ponderate dal Giudice di secondo grado. 2.Ha proposto ricorso l'imputato Atimi che, col primo motivo, ha elevato analoghe censure di violazione dell'art 192 cpp, dolendosi del travisamento probatorio e della violazione del canone di valutazione della prova testimoniale ponendo, altresì, in luce il ruolo diverso dell'imputato, definito garante delle obbligazioni assunte dalla persona offesa Vivaldi, rispetto al coimputato; sul punto sono citate nell'atto di ricorso più conversazioni intercettate che convaliderebbero la tesi difensiva. 2.1Col secondo motivo ci si duole della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sul quale mancherebbe la giustificazione. 3.Nel terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione quanto all'eccessivo aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. I difensori degli imputati hanno presentato memorie con le quali hanno richiamato, ampliandole, le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1.Deve, in primis, osservarsi che entrambi gli atti di impugnazione rappresentano il vizio di violazione dell'art 192 cpp, censura che, secondo la consolidata lezione esegetica di questa Corte regolatrice non è ammesso proporre col ricorso per cassazione. Infatti : le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294. In senso conforme Sez. 6 , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. (dep. 30/01/2020 ) Rv. 278196.

2. Nonostante l'errata impostazione formale data ai ricorsi, il Collegio, in coerenza con la giurisprudenza citata, ritiene di esaminare le critiche esposte dalle difese che, pur incorrendo nel predetto errore, in sostanza, deducono anche il vizio di motivazione illogica. Peraltro anche sotto questo diverso angolo visuale non può non rilevarsi che le censure rappresentate nelle impugnazioni risultano completamente versate in fatto, limitandosi a proporre una diversa interpretazione, favorevole alle tesi difensive, degli elementi di prova, già razionalmente scrutinati nel corso del giudizio di merito.

Sotto un diverso aspetto le critiche avanzate alla motivazione, essendo in buona parte ripetitive di quelle presentate nel giudizio di appello, già congruamente disattese, incorrono, altresì, nel difetto di inammissibilità estrinseca, non avendo tenuto in considerazione le argomentazioni di risposta ai motivi di appello rese dalla Corte territoriale. 2.1 In proposito, valga ricordare e ribadire che è inammissibile, per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione,i1 ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).

Entrambi gli atti di ricorso sono caratterizzati da simile struttura argomentativa e, pertanto, quanto finora esposto basterebbe a destinare l'intero ricorso di Rachid ed il primo motivo del ricorso Atimi alla inammissibilità. 2.2.Per completezza occorre solo rimarcare come la Corte territoriale, dopo aver sintetizzato la vicenda processuale ed il contenuto della pronunzia di primo grado, ha operato, in puntuale risposta ai motivi di appello, un'ampia valutazione dell'attendibilità della persona offesa Vivaldi, dando atto che questi era perlomeno a conoscenza della droga conservata nel capanno e che, quindi, occorreva una prudente ponderazione delle sue dichiarazioni, in ragione dell'evidente interesse a scagionarsi dal delitto a suo carico ipotizzabile, addossando la responsabilità della detenzione dello stupefacente ai coimputati.

I Giudici del merito hanno, quindi, verificato , l'attendibilità soggettiva della persona offesa, valorizzando, allo scopo, la costanza di contenuto delle sue dettagliate dichiarazioni e la sostanziale corrispondenza tra la descrizione dei fatti presente nel manoscritto da lui stesso redatto e le propalazioni successive; in seguito è stata saggiata l'attendibilità delle dichiarazioni alla luce degli argomenti critici a difesa degli imputati, ritenendo non intaccato il positivo giudizio dalle incongruenze enfatizzate dai difensori in relazione alle conversazioni intercettate.

A completamento del corretto iter di verifica la Corte distrettuale ha, quindi, indicato una pluralità di elementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa. Sul punto si è dato valore all'individuazione del capanno ove Vivaldi era stato tenuto prigioniero; alla precisa indicazione dell'auto in uso a Rachid ed usata per il sequestro; ai dati dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso ai due imputati, che agganciarono nel giorno e nell'orario in cui era avvenuto il sequestro ( 18 - 23) le stesse celle in Lucca, ove si trovava la baracca nella quale era imprigionata la persona offesa, precisando che in seguito anche l'utenza in uso a quest'ultima aveva agganciato le celle site nella stessa zona.

A fronte della suindicata giustificazione della decisione le doglianze esposte negli attuali atti di impugnazione - come già osservato- si limitano a riproporre gli stessi argomenti di censura alle dichiarazioni della persona offesa, che sono stati puntualmente affrontati e disattesi dalla Corte fiorentina. Pertanto sono inammissibili il ricorso di Rachid ed il primo motivo del ricorso Atimi. 3.Ad eguale conclusione deve giungersi quanto al secondo motivo proposto nell'interesse di quest'ultimo che lamenta una inesistente assenza di motivazione riguardo alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche, alla quale i Giudici del merito si sono correttamente determinati a causa della gravità dei fatti ed all'assenza di elementi idonei a giustificarne il riconoscimento.

Sul punto è forse il caso di aggiungere che il dato dell'incensuratezza - sul quale la difesa ritorna in questa sede - non è di per sé sufficiente allo scopo auspicato, per il chiaro dettato normativo dell'art 62 bis/3 cp. 4.Quanto alla doglianza espressa nel terzo motivo, riguardante l'aumento di pena per la continuazione, anch'essa non ha relazione con la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio; la Corte d'Appello, infatti, ha dato atto che, a seguito del riconoscimento dell'attenuante ex art 630/4 cp, la violazione più grave è stata individuata dal Tribunale nel delitto di rapina, per il quale è stata inflitta la pena di sei anni, corrispondente al minimo edittale; l'aumento di tre anni per il delitto di sequestro di persona e per gli altri reati di cui in imputazione è esattamente giustificato a causa delle modalità cruente dell'azione, ritenute indicative del dolo molto intenso e pertanto meritevole di sanzione maggiormente severa., Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de