Sentenza — n. 25980/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: PALAZZO PAOLO nato a PALERMO il 13/09/1965 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE udito il ensore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25980/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La chiamata in correità di Palazzo Paolo sarebbe confermata dalle dichiarazioni della persona offesa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio. La difesa di Palazzo ha prodotto memoria con la quale ha replicato alle deduzioni del PG presso questa Corte. Il ricorso è inammissibile. Nel primo motivo si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe stato condizionato dalla ponderazione di un verbale di dichiarazioni illegittimamente presente agli atti del Tribunale, in quanto in precedenza segretato ex art 329/3 cpp lett. a).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: PALAZZO PAOLO nato a PALERMO il 13/09/1965 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE udito il ensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse dell'indagato Palazzo Paolo, ha annullato per mancanza del necessario livello di gravità indiziaria, il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Palermo aveva rigettato la precedente istanza di revoca presentata dalla difesa ed ha, quindi, revocato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Avverso l'ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il PM territoriale articolando due motivi. Con il primo motivo, si è dedotta la violazione di legge in relazione agli artt 127,310 e 329/3 cpp per l'acquisizione ed uso di atti non presenti nel fascicolo, coperti da segreto e sottratti al contraddittorio.
L'ordinanza impugnata si fonderebbe su un verbale di dichiarazioni rese da tale Puccio Alessio, coperte da segreto ai sensi dell'art 329/3 cpp, documento la cui valutazione avrebbe inciso sulla motivazione di annullamento. Col il secondo motivo ci si duole della manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi ed in particolare quanto alla valutazione di mancanza di credibilità del medesimo Puccio. Sul punto il ricorrente rappresenta che il narrato di Puccio circa il coinvolgimento del suo gruppo in dinamiche mafiose sarebbe confermato dal contenuto di due messaggi dal medesimo Puccio inviati al coindagato Barone.
La chiamata in correità di Palazzo Paolo sarebbe confermata dalle dichiarazioni della persona offesa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio. La difesa di Palazzo ha prodotto memoria con la quale ha replicato alle deduzioni del PG presso questa Corte. Il ricorso è inammissibile. Nel primo motivo si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe stato condizionato dalla ponderazione di un verbale di dichiarazioni illegittimamente presente agli atti del Tribunale, in quanto in precedenza segretato ex art 329/3 cpp lett. a).
Si tratta di doglianza del tutto generica, sia perchè il ricorrente invoca la violazione della disposizione ex art 329 cpp comma terzo, che non è presidiata dalla sanzione di nullità in ipotesi di violazione, sia perché il PM neppure rappresenta quale sia stata l'incidenza che la pagina di verbale che doveva restare segreta abbia avuto nella giustificazione di annullamento del provvedimento del Tribunale, mancando, quindi di specificare quale sia l'oggetto delle attuali censure. Il secondo motivo risulta completamente versato in fatto, in quanto sotto la veste del vizio di motivazione illogica il PM ha rappresentato esclusivamente una critica sul pieno merito del percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, implicitamente richiedendo al Collegio una inammissibile rivisitazione del materiale indiziario già scrutinato dal Giudice del merito cautelare, e proponendo l'esame diretto dei dati indiziari con inammissibile richiesta Anterpretazione ad esso favorevole.
Operazioni tutte - come noto - estranee alla competenza di questo Giudice di legittimità. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ri