Sentenza — n. 25970/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, nei confronti di Fabrizio Di Stefano, imputato di diffamazione aggravata in danno di Marco Maria Di Domenico, commessa con un post pubblicato sul sito web Facebook. Con comunicazione del 16 marzo 2022 il difensore dell'imputato, avvocato Peppino Polidori, ha depositato il verbale di remissione di querela ( in data 8 marzo 2022) e quello di accettazione ( in data 10 marzo 2022), entrambi sottoscritti dinanzi all'autorità di polizia giudiziaria, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 622 c.p, art. 340 cod. proc. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La remissione di querela, ritualmente accettata dalla persona offesa, con dichiarazione resa e sottoscritta nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen., determina l'estinzione del reato perseguibile a querela dell'offeso, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI DOMENICO MARCO MARIA nato a CASTEL FRENTANO il 08/11/1959 Parte civile nel procedimento a carico di DI STEFANO FABRIZIO nato a CASOLI il 12/04/1965 Avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., in accoglimento del terzo motivo di ricorso. letta la memoria dell'avvocato Peppino POLIDORI, difensore di fiducia dell'imputato, il quale deposita remissione di querela con accettazione e chiede dichiararsi l'estinzione del reato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, nei confronti di Fabrizio Di Stefano, imputato di diffamazione aggravata in danno di Marco Maria Di Domenico, commessa con un post pubblicato sul sito web Facebook.
2. Con comunicazione del 16 marzo 2022 il difensore dell'imputato, avvocato Peppino Polidori, ha depositato il verbale di remissione di querela ( in data 8 marzo 2022) e quello di accettazione ( in data 10 marzo 2022), entrambi sottoscritti dinanzi all'autorità di polizia giudiziaria, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato.
3. La remissione di querela, ritualmente accettata dalla persona offesa, con dichiarazione resa e sottoscritta nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen., determina l'estinzione del reato perseguibile a querela dell'offeso, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301).
4. L'esito del presente giudizio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.
5. In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato Fabrizio Di Stefano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 05 aprile 2022 Il