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Sentenza — n. 25761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural failure to request restorative justice cause for attempted theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rita Massa's appeal against the Court of Appeal's decision to exclude an aggravating circumstance in a theft case. Massa argued she failed to request the application of a restorative justice cause, claiming the crime became prosecutable by complaint only after the appellate court's ruling. The court held that the defendant bears the burden to explicitly request such procedural benefits when the legal characterization of the offense changes, as the historical facts remain constant. Consequently, the appeal was rejected for being unfounded, and Massa was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 162 cod. pen.; The defendant bears the burden to explicitly request the application of restorative justice causes when the legal characterization of the offense changes, as the historical facts remain constant.

Parole chiave

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restorative justice cause attempted theft procedural burden legal characterization complaint procedure appellate review costs of litigation restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Con sentenza del 15/11/2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
Art. 162 cod. pen.
Ad es., in materia di oblazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, laddove sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art.
Art. 162-bis cod. pen.
103, che ha introdotto nel codice penale l'art. 162-ter cod.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse della sola Massa Rita è stato proposto ricorso per cassazione, affidato alle doglianze di seguito enunciate nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 162-ter cod. pen
103, che ha introdotto nel codice penale l'art. 162-ter cod.
art. 162 cod. pen
Ad es., in materia di oblazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, laddove sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen.
art. 162-bis cod. pen
103, che ha introdotto nel codice penale l'art. 162-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
La prima articolazione del motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.
Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino
Corte cost. n. 192 del 2020
Corte cost. n. 14 del 2020
Corte cost. n. 82 del 2019
Corte cost. n. 141 del 2018
Corte cost. n. 206 del 2017
Corte cost. n. 139 del 2015
Corte cost. n. 273 e n. 184 del 2014
Corte cost. n. 237 del 2012
Corte cost. n. 333 del 2009
Corte cost. n. 530 del 1995
Corte cost. n. 265 del 1994
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSA RITA nato a CHIERI il 06/03/1971 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/11/2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta a Ottavia Massa e a Rita Massa, in relazione al reato di tentato furto in supermercato loro attribuito.

2. Nell'interesse della sola Massa Rita è stato proposto ricorso per cassazione, affidato alle doglianze di seguito enunciate nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con una prima articolazione del motivo formalmente unitario si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza di una querela. 2.2. Con la seconda articolazione si lamenta la mancata applicazione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, nonostante che l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, avesse reso il reato contestato procedibile a querela.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto rigettarsi I ricorso. Considerato in diritto 1. La prima articolazione del motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01), il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso c:ome relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto, quale, ad es., il responsabile di un supermercato - come appunto nel caso di specie - spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.

La circostanza che ad abundantiam al responsabile sia stata anche conferita procura, della cui validità la ricorrente dubita - peraltro in termini privi di qualunque specificità - è, già in astratto, del tutto irrilevante, poiché la legittimazione prevista dalla legge non viene privata di effic:acia se le parti predispongano un titolo di legittimazione aggiuntivo, che risulti in ipotesi invalido.

2. La seconda articolazione è infondata.Posto che, nel caso di specie, la stessa commissione del reato si colloca all'indomani dell'entrata in vigore della I. 23/06/2017, n. 103, che ha introdotto nel codice penale l'art. 162-ter cod. pen., occorre prendere atto che la richiesta di applicazione dell'istituto è stata formulata solo con l'atto di appello e non prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il termine ultimo di operatività dell'istituto all'interno del processo (v., ad es., in motivazione, Sez. 3, 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 - 0).

Né, in senso contrario, vale obiettare che l'esclusione della circostanza aggravante che ha comportato la presa d'atto della procedibilii:à a querela dello specifico delitto de quo si è realizzata solo con la sentenza d'appello, poiché, in generale, l'erroneità della definizione giuridica del fatto, quale poi accertata dal giudice, non solleva l'imputato dall'onere di operare le richieste cui assume di avere diritto, contestando siffatta definizione. Ad es., in materia di oblazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, laddove sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez.

U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01). L'orientamento è stato esplicitamente avallato da Corte cost. n. 192 del 2020, la quale ha sottolineato come esso non sia censurabile da un punto di vista costituzionale, laddove configura un onere dell'imputato, il quale si sia visto contestare in forma chiara e precisa il fatto addebitatogli, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, secondo quanto prescritto dall'art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesa riguardo all'inquadramento giuridico della vicenda (nel caso di specie, appunto, con riferimento alla domanda di oblazione).

Una cosa, infatti, è il mutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l'imputato non sarebbe tenuto ad "antivedere", per adeguare ad esso le proprie strategie in punto, ad es., di opzione per un rito speciale (al riguardo, si vedano le decisiDni assunte dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 e n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994). Altra cosa, invece, è la sussunzione del dato storico sub specie iuns, ossia il suo inquadramento sotto l'uno o l'altro titolo di reato: tema sul quale l'imputato potrebbe invece interloquire subito, nell'esercizio del suo diritto di difesa, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo invocato, dolendosi, in specie, di una qualificazione scorretta.

E la migliore riprova che siffatte conclusioni non configurino oneri inesigibili si trae proprio dalla concreta vicenda processuale, nella quale la richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato è stata proposta proprio con l'atto di appello, ossia prima che il giudice di secondo grado escludesse la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna