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Sentenza — n. 25287/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prosecutor's appeal as preliminary investigation order was not abnormal despite seeming redundant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared inadmissible the Prosecutor's appeal against a preliminary investigation judge's order to review a previously analyzed CD. The prosecutor argued the order was abnormal because the evidence was already in the file, but the court found the order merely superfluous rather than procedurally flawed. The court ruled that such redundancy affects the merits of the decision, not its structural or functional legality under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 409 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An order to conduct further investigations when evidence is already in the file is not abnormal if it does not cause procedural stagnation, as its redundancy concerns the merits rather than the procedural structure.

Parole chiave

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abnormality of order procedural redundancy preliminary investigation prosecutor appeal Code of Criminal Procedure deposito del pubblico ritiro dell'azione giudiziaria assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 409 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 409 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009
Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010
L'eventuale superfluità dell'atto richiesto riguarda il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale, sicché la sua inutilità è eventualmente valutabile sotto il profilo dell'illegittimità ma non dell'abnormità (Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Lecce; nel procedimento a carico di STACEY DEBRA LOUISE, nata in Gran Bretagna, il 24 maggio 1972; avverso la ordinanza del 10 dicembre 2021, del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con querela ratificata il 25 febbraio 2021, Claudio Colamedici lamentava la condotta molesta tenuta dai suoi vicini di casa. Svolte le indagini, il pubblico ministero si determinava a chiedere l'archiviazione del procedimento, rilevando che, alla luce della copiosa documentazione in atti, i fatti non avessero rilevanza penale. All'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta ed invitava il pubblico ministero ad "analizzare il contenuto del CD prodotto dalla persona offesa, onde verificare se, dalla visione dello stesso, emergessero elementi di riscontro a quanto riferito dalla p.o." Avverso tale provvedimento, ritenendone l'abnormità, ricorre il pubblico ministero.

Si deduce che le indagini indicate dal GIP non avrebbero il carattere della novità, in quanto il materiale che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere "visionato", era già presente nel fascicolo e, quindi, era già stato oggetto di analisi e valutazione. Cosicché sarebbe stato onere del giudice rivalutare il materiale acquisito per giungere, ove ritenuto, a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dall'ufficio del pubblico ministero. L'ordinanza impugnata, invece, non contenendo l'indicazione di alcun tema d'indagine, avrebbe determinato un'inammissibile regressione procedimentale ad una fase ormai esaurita.

Da ciò la sua abnormità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Come si è detto, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha invitato il pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, che, in realtà, erano già state espletate. Tanto, però, rende l'atto inutile, ma non abnorme. È pur vero che l'abnormità può riguardare non solo il profilo strutturale (allorché il provvedimento adottato si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), ma anche quello funzionale, in tutte le ipotesi in cui il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo (e l'ordinanza impugnata è tipicamente prevista nell'art. 409 cod. proc. pen.), determini comunque una indebita stasi del processo (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). Ma in concreto l'ordinanza non ha determinato alcuna stasi procedimentale, ben potendo il pubblico ministero riproporre la richiesta di archiviazione, evidenziando, in quella sede, l'effettivo originario svolgimento dell'attività d'indagine disposta. L'eventuale superfluità dell'atto richiesto riguarda il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale, sicché la sua inutilità è eventualmente valutabile sotto il profilo dell'illegittimità ma non dell'abnormità (Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv. 247876).

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 6 giugno 2022