Italian Court dismisses appeals against special surveillance measures, upholding risk assessment based on repeated fraud evasion attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by three brothers challenging special surveillance measures imposed for three and two years respectively. The defense argued that a new pending fraud proceeding lacked relevance due to missing instrumental links to mafia interests and questioned the current dangerousness of the applicants. The court ruled that preventive measures assess subjective risk independently of prior judgments and that the applicants' history of evading asset controls demonstrates enduring dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011; Art. 512-bis cod. pen.: Special preventive measures assess subjective dangerousness independently of prior judgments, and mere pending proceedings for specific crimes suffice to categorize subjects without requiring proven links to mafia associations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FOTIA PIETRO, nato ad Africo (RC), il 20 aprile 1969 FOTIA DONATO, nato ad Africo (RC), il 17 settembre 1970 FOTIA FRANCESCO, nato ad Africo (RC), il 9 dicembre 1973 L9) avverso il decreto del 3 gennaio 2022, dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con decreto del 5/14 maggio 2021, ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, nei confronti di Pietro Fotia, e per la durata di anni due, nei confronti dei fratelli Donato e Francesco Fotia. La corte di appello, aderendo a quanto ritenuto dal tribunale, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato l'applicazione della misura.
2. Avverso tale decisione ricorrono i proposti, deducendo, in un unico motivo di impugnazione, violazione di legge, in relazione alla valutazione dei presupposti di cui all'art. 4, lett. b. d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e all'assoluta mancanza di una reale motivazione. Secondo la difesa, infatti, la stessa richiesta accolta dal Tribunale di Genova era stata respinta, in precedenza, dal Tribunale di Reggio Calabria e l'unico elemento di novità, rispetto all'originaria proposta, sarebbe rappresentato da un nuovo procedimento introdotto per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.).
Ebbene, tale procedimento non solo non interesserebbe tutti i proposti (non essendo contestato a carico di Francesco Fotia), ma non sarebbe in ogni caso di per sé solo rilevante, mancando un'oggettiva strumentalità dell'interposizione contestata agli interessi economici di una consorteria mafiosa. Circostanza da escludere alla luce del controllo giudiziario concesso in favore della società, in relazione alla quale si era, in ipotesi, consumato il trasferimento fraudolento di valori. In ultimo, alcun riferimento viene speso in ordine all'attualità della ritenuta pericolosità dei proposti, tanto più che il nuovo procedimento, in relazione al quale era stata radicata la pericolosità, sarebbe prossimo alla prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo profilo in contestazione attiene ai rapporti con un precedente decreto di rigetto, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 13 giugno 2018 e alla conseguente sussistenza dei presupposti normativi richiesti per l'applicazione della misura. Secondo i ricorrenti, l'unico elemento di novità rispetto a un precedente decreto di rigetto, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 13 giugno 2018, sarebbe rappresentato da un nuovo procedimento pendente per il reato di trasferimento fraudolento. Tale procedimento, tuttavia, non interesserebbe tutti e comunque non sarebbe di per sé solo rilevante, essendo sempre necessario un rapporto di strumentalità del fatto rispetto agli interessi di un'associazione di stampo mafioso, circostanza già esclusa in altro procedimento.
La censura è infondata. A prescindere dall'omessa allegazione del decreto reso dal Tribunale di Reggio Calabria, per come emerge dalla lettura del decreto impugnato, il precedente procedimento era stato introdotto in relazione all'ipotizzata appartenenza di Pietro Fotia ad associazioni di stampo mafioso; mentre il procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Genova ha per oggetto una richiesta avanzata in relazione alla diversa previsione di cui alla lett. b), relativa al reato di trasferimento fraudolento di valori. Per cui, anche in astratto, le due decisioni sono e rimangono indipendenti.
D'altronde, nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante da un eventuale precedente giudicato non opera come per la decisione di merito, in quanto la decisione non accerta la sussistenza e la responsabilità per un fatto reato, ma l'attuale pericolosità di un soggetto. Valutazione suscettibile di modifica, alla luce di nuovi passaggi argomentativi o di una nuova considerazione fattuale del profilo personale o patrimoniale (Sez. 1, n. 33077 del 21/09/2006, Rv. 235144).
2. Ciò considerato, ugualmente non condivisibile è la prospettazione difensiva secondo cui la mera pendenza del procedimento (per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.) non sarebbe di per sé solo rilevante, essendo sempre necessario un rapporto di strumentalità del fatto rispetto agli interessi di un'associazione di stampo mafioso. Fra le diverse fattispecie soggettive di pericolosità previste nell'art. 4 del citato decreto legislativo, la lett.
b) delinea una generale categoria di soggetti, indiziati di uno dei reati specificamente indicati (previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, oggi 512 bis cod. pen., art. 418 cod. pen.). Categoria all'interno della quale ciascuna previsione è alternativa ed autonoma rispetto alle altre, anche ai fini della successiva valutazione di pericolosità. Cosicché, essendo tutti i proposti indiziati del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., è di per sé legittima la loro iscrizione nella relativa categoria criminologica tipizzata. A prescindere dall'esistenza o meno di un collegamento con un'eventuale consorteria mafiosa.
3. Ugualmente infondata è anche la censura relativa alla ritenuta insussistenza di un attuale pericolosità dei proposti. Pur prescindendo dalle considerazioni offerte in relazione ad altro procedimento penale, incardinato per i delitti di autocalunnia e favoreggiamento (estraneo al perimetro descrittivo delineato in ragione del precedente inquadramento soggettivo e, quindi, inutilizzabile ai fini della valutazione di attuale pericolosità - necessariamente specifica - del proposto), il dato valorizzato dai giudici di merito è la circostanza per cui i proposti abbiano fatto ricorso per ben due volte, a breve distanza di tempo all'intestazione fittizia di loro società al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
E tale condotta, per quanto limitata al solo compimento dell'atto negoziale, necessario strumento per la realizzazione del reato, è espressione di una perdurante pericolosità, proporzionata al tempo in cui permane la disponibilità del bene. E ciò non solo per i due proposti formalmente indagati anche nel secondo procedimento, ma, alla luce delle considerazioni offerte in fatto dai giudici di merito (in quanto tali non sindacabili), anche per Francesco Fotia, formalmente non indagato, ma comunque coinvolto nella gestione delle società oggetto dell'imputazione.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorre