Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25280/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25280/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Acone Luigi, nato a Napoli il 18/11/1979, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 10/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITOOUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Luigi Acone avverso l'avviso orale, disposto ed art. 3, comma 4, d.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
avviso di pignoramento agente di polizia minaccia contro le autorità diritto di essere arrestato lavoro del detenuto ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Acone Luigi, nato a Napoli il 18/11/1979, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 10/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITOOUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Luigi Acone avverso l'avviso orale, disposto ed art. 3, comma 4, d.

Igs. 06/09/2011 n. 159, emesso nei confronti del predetto dal Questore di Napoli in data 03/04/2020.2. Luigi Acone ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Michele Caiafa, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo, al fine di disapplicare il provvedimento stesso in caso di riconoscimento dell'esistenza di uno dei vizi da cui può essere affetto l'atto amministrativo; nel caso di specie il provvedimento del Questore risulta carente dal punto di vista motivazionale e, quindi, emesso in violazione di legge; in particolare, il Questore ha sottolineato che l'Acone era stato controllato ripetutamente con persone gravate da notizie di reato e non risultava svolgere attività lavorativa, senza considerare che l'Acone, all'epoca di emissione dell'avviso orale, era detenuto agli arresti domiciliari, sicché non avrebbe potuto frequentare chicchessia; peraltro, l'Acone svolge regolare attività lavorativa presso la ditta Violante Ciro in via Nuova Poggioreale n. 152, con mansione di commesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Luigi Acone è inammissibile. Il Giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, ha disposto l'acquisizione del provvedimento del Questore e del certificato dei carichi pendenti dell'Acone, acquisendo anche notizie circa l'attività lavorativa da questi svolta, dando poi atto che l'Acone, nelle more, era stato sottoposto a misura cautelare. Il provvedimento impugnato ha, quindi, dato atto delle plurime condanne riportate dall'Acone, su cui si fonda il provvedimento del Questore, per delitti contro il patrimonio (furti e rapine), violazioni alla normativa sugli stupefacenti ed alla normativa sulle armi; ha dato, altresì atto che l'Acone era stato controllato più volte in compagnia di soggetti pregiudicati (evidentemente in epoca antecedente l'esecuzione della misura cautelare); quanto allo svolgimento di attività lavorativa, è stato dato atto che questa era stata genericamente indicata, senza che fosse fornita alcuna prova idonea in tal senso, non essendo neanche stato specificato se l'Acone, raggiunto dalla misura coercitiva degli arresti domiciliari, fosse stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa.

Le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, quindi, appaiono prive di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. In tal senso, quindi, la motivazione dell'ordinanza in esame ha sicuramente valutato l'insussistenza dei vizi del provvedimento amministrativo e risulta adeguata al canone ermeneutico offerto da questa Corte regolatrice, secondo cui "In tema di avviso orale, il tribunale, investito dell'opposizione avverso il provvedimento applicativo dei divieti aggiuntivi previsti dall'art. 3, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, è tenuto a valutare, al di là del presupposto di legittimità formale concernente le precedenti condanne definitive per delitti non colposi, la sussistenza, nel provvedimento applicatívo, di una motivazione, anche sintetica, in merito agli elementi di fatto - desunti, oltre che dalle precedenti condanne, anche delle condizioni personali del prevenuto - che consentono di selezionare, tre i molteplici divieti limitativi della libertà personale, quelli più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto." (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano Domenico, Rv. 278820).

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/05/2022 I