Italian Court dismisses appeals by defendants claiming lack of formal complaint for a crime requiring one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding a first-instance sentence that convicted them for crimes requiring a formal complaint. The defendants argued that the victim's document was merely a 'denunciation' lacking a punitive request, but the court found the victim explicitly stated a demand for punishment in the official record. Consequently, the court ruled the procedural defect non-existent and dismissed the appeals while ordering the defendants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.p.; Art. 393 c.p.: A formal complaint is valid if the victim clearly expresses a request for punishment, even if the document is labeled 'denunciation', as the substantive intent of seeking sanctions satisfies the statutory requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. BENSAFI SALAH nato in Francia il 27/09/1981 2. MADANI NASSER nato in Francia il 26/03/1981 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di ASSISE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Napoli, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione nei confronti di Bensafi Salah e Madani Nasser per i reati di cui agli artt. 393 (capo A) e 605 (capo B) cod. pen., così modificata l'imputazione ex art. 516, cod. proc. pen., per condotte in origine contestate ai sensi dell'art.630 cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati con il medesimo atto a firma del comune difensore, deducendo l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Si sostiene che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. (capo A) è procedibile a querela e che nel caso in rassegna vi sarebbe in atti solo una denuncia della persona offesa non contenente alcuna istanza punitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. La lettura delle dichiarazioni della persona offesa, Fontanella Domenico — raccolte a verbale il 25 maggio 2021 dalla Polizia di Stato, sottosezione di Orvieto, — dimostra che, sebbene l'atto sia formalmente intestato "denuncia", la persona offesa ha formulato in maniera molto chiara l'istanza punitiva quando, dopo aver narrato quanto accaduto quello stesso 25 maggio 2021, dichiara: "denuncio quindi il reato in mio danno come in oggetto citato e richiedo che gli autori vengano puniti nei termini di legge". L'assunto su cui si basano i ricorsi trova patente smentita.
Del resto è pacifico che: «In tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente, per la sua validità, che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 5.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 5.000,00, a favore della Cassa delle ammen